Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6860 del 24/03/2011
Cassazione civile sez. trib., 24/03/2011, (ud. 23/02/2011, dep. 24/03/2011), n.6860
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Presidente –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
B.G., con l’avv. Saverio Gianni;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che le rappresenta e difende;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria
regionale della Toscana, sez. 35, n. 70, depositata il 18.11.2008;
Letta la relazione scritta redatta dal Consigliere relatore Dott.
Aurelio Cappabianca;
constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis
c.p.c., comma 3.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Rilevato:
– che, come da certificazione di Cancelleria, il ricorso per cassazione proposto dalla contribuente non risulta depositato nei termini di cui all’art. 369 c.p.c., comma 1;
considerato:
– che, pertanto, il ricorso va (prioritariamente: v. Cass. 1104/06) dichiarato improcedibile, nelle forme di cui all’art. 375 c.p.c.;
– che, per la soccombenza, la contribuente va condannata alla refusione delle spese del giudizio, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte: dichiara il ricorso improcedibile; condanna la ricorrente alla refusione delle spese del giudizio, liquidate Euro 1.100,00 oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2011