Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6860 del 11/03/2021
Cassazione civile sez. trib., 11/03/2021, (ud. 27/10/2020, dep. 11/03/2021), n.6860
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –
Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –
Dott. FANTICINI Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18220-2014 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
L.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA PAOLO EMILIO
57, presso lo studio dell’avvocato SERRA MARCO, rappresentato e
difeso dall’avvocato LUDOVICO GIUSEPPINA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 324/2014 della COMM. TRIB. REG. della
Calabria, depositata il 25/02/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
27/10/2020 dal Consigliere Dott. CASTORINA ROSARIA MARIA.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 324/3/2014, depositata in data 25. 2.2014, non notificata, la Commissione tributaria regionale della Calabria rigettava l’appello principale dell’Agenzia delle entrate (e quello incidentale del contribuente) nei confronti di L.A., di professione avvocato, avverso la sentenza n. 261/3/2011 della Commissione tributaria provinciale di Catanzaro che aveva parzialmente accolto il ricorso proposto dal contribuente avverso un avviso di accertamento, emesso a seguito di indagini finanziarie e di verifica sulla contabilità per l’anno di imposta 2004, con il quale l’ufficio aveva ripreso a tassazione maggiore imposte per IRPEF, IRAP e Iva e comminate le sanzioni relative.
Il Giudice di appello rigettava il gravame dell’ufficio ritenendo non applicabile retroattivamente al caso in esame la novella sostanziale contenuta nella L. 31 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 402, che ha modificato D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, art. 32, comma 1, n. 2, rendendo applicabile anche ai professionisti la presunzione di maggiori compensi desumibili dai prelevamenti e versamenti risultanti dai conti correnti bancari.
Contro la sentenza l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione sulla base di un motivo.
Il contribuente resiste con controricorso
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con II motivo l’ufficio deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2, per non avere la CTR ritenuto applicabile, all’accertamento per il 2004, la novella contenuta nella L. 31 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 402, che ha modificato D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, comma 1, n. 2; rendendo applicabile anche ai professionisti la presunzione di maggiori compensi desumibili dai prelevamenti e versamenti risultanti dai conti correnti bancari.
La censura è fondata per quanto di ragione.
Secondo la giurisprudenza pressochè unanime della Corte, alla quale questo Collegio intende dare continuità, già nella vigenza del testo antecedente alla modifica introdotta dalla L. 31 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 402 (che ha aggiunto la parola “o compensi”), la presunzione stabilita dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, secondo cui sia i prelevamenti che i versamenti operati sui conti correnti bancari vanno imputati ai ricavi conseguiti dal contribuente nella propria attività (se questo non dimostra di averne tenuto conto nella base imponibile oppure che sono estranei alla produzione del reddito) era applicabile non solo al reddito di impresa in senso stretto ma anche ai redditi di lavoro autonomo, dovendosi ritenere che il termini “ricavi” figura impiegato in una accezione ampia, riferibile non solo ai componenti positivi del reddito di impresa di cui agli artt. 85 e 109 TUIR, ma anche e più in generale ai proventi derivanti da ogni attività di lavoro autonomo di cui all’art. 53 Tuir. (conformi: Sez. 5, Sentenza n. 14041 del 27/06/2011, n. 4601/2002, n. 11750/2008, n. 430/2008, n. 11750/2008, n. 14026/2012; Cass.23709/2019; difforme n. 27845/2018).
Occorre invece considerare lo ius superveniens rappresentato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, che ha dichiarato l’illegittimità del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, comma 1, n. 2, nella parte in cui, con riferimento ai lavoratori autonomi, prevede che i prelevamenti costituiscano presunzione di maggiori compensi, restando invece invariata la presunzione legale posta dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 con riferimento ai versamenti effettuati su un conto corrente dal professionista o lavoratore autonomo, sicchè questi è onerato di provare in modo analitico l’estraneità di tali movimenti ai fatti imponibili (Sez. 5, Sentenza n. 16697 del 09/08/2016; Sez.6-5 n. 7951 del 2018).
Il ricorso deve essere, pertanto accolto e la sentenza cassata con rinvio della causa alla Commissione tributaria regionale della Calabria in diversa composizione, la quale deciderà la controversia attenendosi alla regola che la presunzione prevista dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2) è applicabile alle sole operazioni di versamento (e non di prelevamento) risultanti dai conti correnti bancari riferibili al professionista.
Alla medesima Commissione è demandata la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Calabria in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2021