Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6860 del 11/03/2020

Cassazione civile sez. trib., 11/03/2020, (ud. 09/01/2020, dep. 11/03/2020), n.6860

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4540-2014 proposto da:

P.B., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

BENEDETTO CAIROLI 2, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO

DAGNINO, che lo rappresenta e difende giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

RISCOSSIONE SICILIA SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POLIBIO 15, presso

lo studio dell’avvocato GIUSEPPE LEPORE, rappresentato e difeso

dall’avvocato ACCURSIO GALLO giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 148/2013 della COMM. TRIB. REG. di PALERMO,

depositata il 27/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/01/2020 dal Consigliere Dott. MAURA CAPRIOLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

TOMMASO BASILE che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per il controricorrente l’Avvocato DI STEFANO per delega

dell’Avvocato GALLO che si riporta agli atti.

Fatto

Con sentenza nr 148/2013 la CTR di Palermo rimetteva alla CTP di Palermo la causa promossa da P.B. avverso il ruolo emesso dall’Agenzia delle entrate e della conseguente cartella esattoriale.

Rilevava che la Serit sin dal primo grado di giudizio aveva eccepito la propria carenza di legittimazione passiva in merito agli atti prodromici alla cartella e la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e che la CTP sarebbe incorsa nella violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 59, comma 1, lett b), in considerazione delle contestazioni sollevate dal contribuente in merito alla validità degli atti prodromici che avrebbero inficiato la regolarità della cartella. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione P. affidandosi ad un unico motivo cui la controricorrente ha resistito eccependo l’inammissibilità del ricorso e contestando la sua fondatezza.

Con ordinanza del 21.5.2019 la Corte riteneva opportuno riservare ad un’ampia interlocuzione fra le parti la decisione della questione concernente la sussistenza, ai fini dell’ammissibilità del proposto ricorso per cassazione, di un concreto interesse ad impugnare, avuto riguardo alla possibilità di ottenere una pronuncia non priva di rilievo pratico.

Il contribuente ha depositato memoria illustrativa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 39 e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 23, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Va in primo luogo esaminata la questione relativa alla eccepita inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza lamenta la controricorrente che il ricorso sarebbe deficitario dei requisiti previsti a pena di inammissibilità dall’art. 366 c.p.c..

Sostiene infatti che nel predetto ricorso non sarebbero riportate le domande formulate dalla Riscossione Sicilia nel grado di appello e le argomentazioni ed i rilievi mossi dalla stessa.

L’eccezione è infondata.

Osserva il Collegio che il requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3), deve consistere in una esposizione volta a garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass., SU, 18/05/2016, n. 11653, Rv. 588770 01).

La prescrizione del requisito risponde non ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass., SU, 20/02/2003, n. 2602, Rv. 560622 – 01).

Prescrizione questa che nella specie deve ritenersi rispettata. La questione denunciata attiene ad un vizio procedurale in cui sarebbe incorso il Giudice di appello rimettendo la causa al primo giudice per un difetto di contraddittorio nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, chiamata in causa dall’agente di riscossione sin dal primo grado di giudizio.

Il ricorrente ha spiegato che tale richiesta era stata introdotta in causa tardivamente ed in modo non conforme ai dettami del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 23 comma 3, tale ricostruzione del fatto sostanziale e processuale appare sufficiente per comprendere i fatti di causa e per consentire alla Corte di operare una piena valutazione delle censure mosse alla sentenza impugnata.

Ciò posto ai fini di un corretto inquadramento della questione veicolata attraverso l’unico motivo dedotto dal ricorrente occorre premettere che – a seguito di Cass. SS.UU. 16412/07 è andato consolidandosi l’indirizza interpretativo di legittimità secondo il quale il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancali, notificazione, ovvero anche alla invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell’ente impositore quanto del concessionario; senza che sia tra i due soggetti configurabile alcun litisconsorzio necessario. Resta peraltro fermo, in presenza di contestazioni involgenti il merito della pretesa impositiva, l’onere per (agente della riscossione di chiamare in giudizio l’ente impositore, D.Lgs. n. 112 del 1999, ex art. 39; così da andare indenne dalle eventuali conseguenze negative della lite.

In applicazione di tale orientamento, si è affermato che (Cass. ord. 10528/17) “in tema di contenzioso tributario, il contribuente, qualora impugni una cartella esattoriale emessa dall’agente della riscossione deducendo la mancata notifica dei prodromici atti impositivi, può agire indifferentemente nei confronti dell’ente impositore o dell’agente della riscossione, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario, costituendo l’omessa notifica dell’atto presupposto vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto successivo ed essendo rimessa all’agente della riscossione la facoltà di chiamare in giudizio l’ente impositore”; e, inoltre, che (Cass. 9762/14): “in tema di disciplina della riscossione delle imposte mediante iscrizione nei ruoli, nell’ipotesi di giudizio relativo a vizi dell’atto afferenti il procedimento di notifica della cartella, non sussiste litisconsorzio necessario tra l’Amministrazione Finanziaria ed il Concessionario alla riscossione, nè dal lato passivo, spettando la relativa legittimazione all’ente titolare del credito tributario con onere del concessionario, ove destinatario dell’impugnazione, di chiamare in giudizio il primo se non voglia rispondere delle conseguenze della lite, nè da quello attivo, dovendosi, peraltro, riconoscere ad entrambi il diritto all’impugnazione nei diversi gradi del processo tributario (v. Cass. n. 8295/2018; n. 9216/2018; Cass. n. 14125/2016). Deve dunque escludersi la configurabilità di un litisconsorzio necessario qualora, come nella specie, il giudizio sia promosso dal concessionario o nei confronti dello stesso, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la circostanza che la domanda abbia ad oggetto l’esistenza del credito, anzichè la regolarità o la validità degli atti esecutivi, dal momento che l’eventuale difetto del potere di agire o resistere in ordine all’accertamento del credito non determina la necessità di procedere all’integrazione del contraddittorio nei confronti del soggetto che ne risulti effettivamente titolare, ma comporta esclusivamente l’insorgenza di una questione di “legittimazione, per la cui soluzione non è indispensabile la partecipazione al giudizio dell’ente creditore.

Dalla lettura del cit. art. 23, emerge con tutta evidenza che la parte deve proporre istanza per la chiamata in causa del terzo, al fine di essere tenuto indenne, proposizione che esclude il potere-dovere della resistente (sia essa la concessionaria, sia essa l’ente impositore) di chiamare in causa il terzo direttamente e senza il provvedimento autorizzatorio del giudice. In tema di contenzioso tributario, la costituzione in giudizio della parte resistente deve avvenire, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 23, entro sessanta giorni dalla notifica del ricorso, a pena di decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio e di fare istanza della chiamata di terzi (Sez. 5, n. 6734 del 02/04/2015; Cass. 2019 n. 9250).

Ora nel caso in esame non risulta che l’ente di riscossione che si è costituita ben oltre il termine di 60 giorni (la notifica del ricorso è avvenuta in data 4.8.2010 mentre l’atto di controdeduzione risale al 14.1.2911) abbia formulato nei termini previsti dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 23, comma 1, istanza di autorizzazione alla chiamata di terzo essendosi limitata a sollecitare peraltro tardivamente la chiamata in giudizio dell’Agenzia delle Entrate per ordine del giudice.

La CTR ha pertanto dato una lettura non conforme alla previsione del richiamato art. 23 ritenendo a torto che nella specie fosse configurabile un vizio del contraddittorio idoneo a giustificare ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 59, comma 1, lett B, la rimessione al primo giudice che può avvenire solo nelle ipotesi tassativamente previste.

Il Giudice di appello ha per più omesso di rilevare l’intervenuta decadenza dall’istanza di chiamata in causa peraltro non ritualmente formalizzata.

La sentenza va pertanto cassata e rinviata alla CTR di Palermo che in diversa composizione dovrà esaminare i motivi di gravame e decidere anche sulle spese di questa fase di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR di Palermo in diversa composizione anche per le spese di questa fase.

Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA