Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6860 del 08/04/2016


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 6860 Anno 2016
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: NAPOLITANO LUCIO

SENTENZA

sul ricorso 4598-2013 proposto da:
COMUNE DI VARAZZE in persona del Sindaco in carica pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE
PARIOLI 43, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO
D’AYALA VALVA, che lo rappresenta e difende unitamente
agli avvocati ANDREA BODRITO, GIOVANNI MARONGIU giusta
2015

delega in atti;
– ricorrente –

3743

contro

RESIDENZA LE PISCINE DI MONTESIGNANO SRL in persona
dell’Amm.re Delegato e legale rappresentante pro
tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA

Data pubblicazione: 08/04/2016

FEDERICO

CONFALONIERI

5,

presso

lo

studio

dell’avvocato LUIGI MANZI, che lo rappresenta e
difende unitamente agli avvocati
rE3ARE yEnmETrn GTIEWIT (ism

GABRIELLA GLENDI,

prmum- ,1 md- AH11 du

Dr. ROBERTO DOSSI in MILANO rep. n. 201460 del

controricorrente

avverso la sentenza n. 113/2011 della COMM.TRIB.REG.
di GENOVA, depositata il 27/12/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 03/12/2015 dal Consigliere Dott. LUCIO
NAPOLITANO;

udito per il ricorrente l’Avvocato BODRITO che ha
chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato COGLITORE per
delega dell’Avvocato MANZI che ha concluso per il
rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

19/03/2013;

R.G.N.

Svolgimento del processo

4598/13

La società Residenza Le Piscine di Montesignano S.r.l., in persona del legale
rappresentante pro-tempore (di seguito, per brevità, Residenza) impugnò
dinanzi alla CTP di Savona l’ingiunzione fiscale emessa dal Comune di
Varazze ex art. 2 del R.D. n. 639/10 per il pagamento della somma di €

acque reflue, di cui € 2486,61 per canone di fognatura ed € 5.850,84 per
canone di depurazione acque per il periodo aprile — giugno 1996.
L’ingiunzione fu notificata alla società dopo che la società Acquedotto di
Savona S.p.A., concessionaria del servizio di fornitura dell’acquedotto
pubblico, aveva agito in via monitoria dinanzi all’allora Pretore di Savona per
il pagamento dell’importo complessivo di lire 45.643.000 richiesto sia per
fornitura d’acqua sia per riscossione dei canoni di fognatura e depurazione
per lo stesso periodo, giudizio che, a seguito della proposta opposizione
avverso il decreto ingiuntivo, si era concluso in via definitiva dinanzi alla
Corte d’appello di Genova con sentenza n.147 del 12 febbraio 2005, che,
avuto riguardo all’affermata natura tributaria, per il periodo di riferimento,
del canone per il servizio di fognatura e depurazione delle acque reflue
provenienti da superfici e fabbricati privati, ancorché applicato in
collegamento con il canone per l’erogazione dell’acqua potabile, dichiarava
la domanda improponibile in parte qua.
La CTP di Savona rigettò il ricorso della contribuente.
La pronuncia di primo grado fu oggetto sia di appello principale da parte
della contribuente, sia di appello incidentale da parte del Comune quanto alla
disposta compensazione delle spese di lite.

1

8.337,45, a titolo di canone per servizio di raccolta, allontanamento e scarico

La CTR della Liguria, con sentenza n. 113, depositata il 27 dicembre 2011,
accolse l’appello principale, ritenendo che nella controversia dovesse trovare
applicazione l’art. 290 del R.D. n. 1175 del 1931 (T.U.F.L.), e che nella
fattispecie era stato violato il termine triennale di decadenza, ai fini
dell’accertamento, previsto dalla citata norma, e rigettò l’appello incidentale

Avverso detta sentenza il Comune di Varazze ricorre per cassazione in forza
di tre motivi.
La società intimata resiste con controricorso, ulteriormente illustrato da
memoria.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo il Comune ricorrente deduce “violazione e/o falsa
applicazione dell’art. 290 r.d. n. 1175 del 1931 e dell’art. 2948 c.c. (art. 360,
primo comma, n. 3 c.p.c.)”, per avere omesso di considerare che nella
fattispecie in esame accertamento e liquidazione del tributo avvengono
contestualmente alla determinazione del corrispettivo dovuto al soggetto che
effettua la fornitura dell’acqua (nella specie la società Acquedotto di Savona
S.p.A.); sicché, non essendo stato versato dalla società Residenza il tributo già
determinato, deve ritenersi legittima la riscossione intrapresa nelle forme
dell’ingiunzione fiscale, in virtù dell’art. 17 5 0 comma della L n. 319/1976
nella sua formulazione applicabile ratione temporis.
2. Con il secondo motivo l’Ente impositore deduce “violazione e/o falsa
applicazione degli artt. 2943, 2945, 2948 e 2966 c.c. sotto il profilo delle
cause che impediscono la decadenza (art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.)”,
con riferimento all’affermazione — ove si ritenga la medesima espressione di

2

proposto dall’ente territoriale.

un’autonoma ratio decidendi, secondo cui nella fattispecie non troverebbe
applicazione l’interruzione della prescrizione perché la riscossione fu iniziata
dal gestore del servizio Acquedotto di Savona S.p.A. e non dal Comune
titolare del potere impositivo.
Sotto tale profilo il Comune ricorrente rileva che l’azione proposta dalla

per la riscossione del tributo che l’art. 17 della L. n. 319/1976 stabilisce
mediante rinvio alle modalità ed ai termini di riscossione dell’entrata
patrimoniale, operando un’assimilazione rilevante riguardo all’aspetto
soggettivo di chi è legittimato a chiedere il pagamento del prezzo, ma anche
del tributo.
Quand’anche il termine dovesse intendersi, come da parte della sentenza
impugnata, come terrnine di decadenza, l’azione monitoria dell’Acquedotto
avrebbe dovuto essere intesa come causa idonea ad impedire la decadenza, ex
art. 2966 c.c.
3. Infine, con il terzo motivo, che costituisce ulteriore sviluppo del
precedente, il Comune ricorrente censura ancora la decisione impugnata per
“violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2943, 2945, 2948 e 2966 c.c.
sotto il profilo delle cause che impediscono la decadenza (art. 360, primo
comma, n. 3 c.p.c.)”, non avendo considerato che la domanda giudiziale
quantunque proposta dinanzi a giudice incompetente determina pur sempre,
ex art. 2943 3 0 comma c.c., l’effetto interruttivo della prescrizione, che
permane sino al passaggio in giudicato della relativa pronuncia.
4. Alla disamina del primo motivo conviene premettere una sintetica
ricostruzione dell’evoluzione del quadro normativa di riferimento ai fini della

3

società acquedotto di Savona S.p.A. integra quelle stesse modalità e termini

qualificazione della natura giuridica del canone di fognatura e depurazione
riguardo alla fattispecie in esame, che è riferita al periodo aprile — giugno
1996.
Detto canone o diritto per i succitati servizi attinenti alle acque di rifiuto
provenienti dalle superfici e dai fabbricati privati e pubblici, ivi inclusi

maggio 1976, n. 319, recante: “Norme per la tutela delle acque
dall’inquinamento”. In particolare l’art. 16 istituiva il canone o diritto,
ponendolo a carico degli utenti e a favore degli enti gestori, e l’art. 17 fissava i
criteri per la determinazione della relativa tariffa, composta da una parte
relativa al servizio di fognatura e da una parte relativa al servizio di
depurazione.
4.1. La disciplina del canone o diritto venne successivamente integrata dal
D.L. 28 febbraio 1981, n. 38, convertito dalla L. 23 aprile 1981, n. 153, che,
tra varie modifiche della L. n. 319 del 1976, vi aggiunse l’art. 17 bis,
concernente la determinazione del canone e l’applicazione della tariffa dovuta
per le acque provenienti da insediamenti produttivi, e l’art. 17 ter, nel quale
erano contenute le norme per l’accertamento, la riscossione, il contenzioso e le
sanzioni del canone.
4.2. Gli artt. 17 bis e 17 ter furono poi abrogati dalla L. 5 gennaio 1994, n. 36,
art. 32, la quale ha ridefinito, all’art. 14, i criteri per la determinazione delle
quote della tariffa prevista per il servizio di fognatura e di depurazione,
nell’ambito di un disegno complessivo volto alla costituzione di un servizio
idrico integrato ed alla privatizzazione del rapporto con gli utenti.
L’abrogazione della L. n. 319 del 1976, art. 17 ter ebbe però l’effetto di

4

stabilimenti e opifici industriali, fu inizialmente disciplinato dalla L. 10

determinare un vuoto normativo, per il tempo fino all’entrata in vigore del
sistema prefigurato dalla L. n. 36 del 1994, relativamente all’accertamento,
alla riscossione, alle sanzioni ed al contenzioso del canone.
4.3. Detto vuoto fu colmato dal D.L. 17 marzo 1995, n. 79, che (nel testo
risultante all’esito della conversione operata dalla L. 17 maggio 1995, n. 172)

nuova formulazione, la cui prima parte così recitava: “Fino all’entrata in

vigore della tariffa fissata dalla L. 5 gennaio 1994, n. 36, artt. 13, 14 e 15,
per l’accertamento del canone o diritto, continuano ad applicarsi le
disposizioni del testo unico per la finanza locale approvato con R.D. 14
settembre 1931, n. 1175, in quanto compatibili, e la riscossione è effettuata ai
sensi del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, artt. 68 e 69, previa notificazione
dell’avviso di liquidazione o di accertamento”.
4.4. Successivamente è intervenuta la L. 23 dicembre 1995, n. 549, art. 3,
comma 42, che “in attesa dell’entrata in vigore della tariffa del servizio idrico

integrato, prevista dalla L. 5 gennaio 1994, n. 36, art. 13” ha modificato,
limitatamente alla quota di canone riferita al servizio di depurazione, le
modalità di calcolo della tariffa, mantenendo tuttavia fermo che la relativa
riscossione si svolgesse “secondo le procedure fiscali vigenti in materia di

canoni di fognatura e di depurazione”, ossia, in sostanza, secondo il disposto
dell’ultimo comma aggiunto alla L. n. 319 del 1976, art. 17 dal D.L. n. 79 del
1995.
4.5. Ancora successivamente, la L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 31, comma
28, ha stabilito che “A decorrere dal 1 gennaio 1999 il corrispettivo dei

servizi di depurazione e di fognatura costituisce quota di tariffa ai sensi della

5

ha aggiunto alla L. n. 319 del 1976, art. 17, un comma, 1’8° ed ultimo nella

L. 5 gennaio 1994, n. 36, art. 13 e seguenti.”. Per effetto di tale disposizione il

diritto o canone de quo – ormai normativamente definito “corrispettivo” dei
servizi di depurazione e di fognatura – ha perso la natura tributaria.
Conseguentemente la medesima citata L. n. 448 del 1998, art. 31, comma 28,
ha abrogato espressamente l’ultimo comma aggiunto alla L. n. 319 del 1976,

42, limitatamente alle parole: “secondo le procedure fiscali vigenti in materia
di canoni di fognatura e di depurazione”.

4.6. Dopo la L. n. 448 del 1998 è ulteriormente intervenuto in argomento il D.
Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 (“Disposizioni sulla tutela delle acque
dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il
trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa
alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti
da fonti agricole”), il quale ha introdotto le seguenti innovazioni:
– con l’art. 63, comma 1, ha abrogato, con decorrenza dalla data di entrata in
vigore

del

decreto

legislativo

stesso,

la

L.

n.319/1976;

con l’art. 62, comma 5, ha stabilito che l’abrogazione della L. n. 319 del 1976,
artt. 16 e 17 avrebbe avuto effetto dall’applicazione della tariffa del servizio
idrico integrato di cui alla L. n. 36 del 1994, artt.

13

e

SS;

– con l’art. 65, comma 6, ha stabilito che il canone o diritto di cui alla L. n.
319 del 1976, art. 16, e successive modificazioni, si sarebbe applicato ai
presupposti di imposizione verificatisi anteriormente all’abrogazione del
tributo e per il relativo accertamento e riscossione si sarebbero osservate le
disposizioni relative

al

tributo abrogato.

1n sostanza il D. Lgs. n. 152 del 1999 da un lato, con l’art. 63, comma 1, ha

6

art. 17 dal D.L. n. 79 del 1995, nonché la L. n. 549 del 1995, art. 3, comma

disposto l’abrogazione della L. n. 319 del 1976 con decorrenza 13.6.99
(quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto legislativo in
Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 29.5.99) e d’altro lato, con l’art. 62, comma 5,
ha disposto – per la sola L. n_ 319 del 1976, artt. 16 e 17 – il differimento
dell’effetto abrogativo fino al momento dell’applicazione della tariffa del

4.7. Al riguardo va sottolineato che, come si è visto sopra, l’abrogazione della
L. n. 319 del 1976, art. 17, u.c. (aggiunto dal D.L. n. 79 del 1996) era stata già
disposta, con decorrenza 1.1.99, dalla L. n. 448 del 1998, art. 31, comma 28.
Il D. Lgs. n. 152 del 1999, art. 62, comma 5, riferendosi, oltre che all’ari 16,
all’intero art. 17, ha inteso protrarre la vigenza di tutti i commi di tale ultimo
articolo fino al momento dell’applicazione della tariffa del servizio idrico
integrato di cui alla L. n. 36 del 1994, art. 13 e segg. e in tal guisa ha differito,
per l’art. 17, u.c., la data di decorrenza della relativa abrogazione,
originariamente prevista al Pgennaio 1999.
4.8. Infine il D. Lgs. n. 18 agosto 2000, n. 258, recante: “Disposizioni
correttive e integrative del D. Lgs. 11 maggio 1999, n, 152,in materia di tutela
delle acque dall’inquinamento, a norma della L. 24 aprile 1998, n. 128, art. 1,
comma 4”, ha, con l’art. 24, comma 1, lett. a), espressamente soppresso il D.
Lgs. n. 152 del 1999, art. 62, commi 5 e 6. Per effetto di tale soppressione, la
disposizione che differiva fino al momento dell’applicazione della tariffa del
servizio idrico integrato la decorrenza dell’abrogazione della L. n. 319 del
1976, artt. 16 e 17 è stata caducata e, pertanto, l’abrogazione di tali articoli è
divenuta efficace dalla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 258 del 2000

7

servizio idrico integrato di cui alla L. n. 36 del 1994, art. 13 e ss.

(ossia dal 3.10.2000, quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale).
Fino al 3.10.2000 il canone o diritto di cui alla L. n. 319 del 1976, art. 16,
deve essere quindi considerato un tributo.
5. Su ciò, invero, convengono le stesse parti, tant’è che nel presente giudizio

conformemente, del resto, al costante orientamento espresso dalle Sezioni
Unite di questa Corte (cfr. tra le molte, Cass. civ. sez. unite 9 giugno 2004, n.
10960, che ribadisce che “il canone per il servizio di scarico e depurazione
delle acque reflue va qualificato come tributo comunale fino alla data del 3
ottobre 2000, perché soltanto a partire da questa data esso ha cessato di
essere considerato tale dall’ordinamento, per effetto del D. Lgs. n. 18 agosto
2000, n. 258, art. 24, che, nel sopprimere il D. Lgs. 11 maggio 1999, n. 152,
art. 62, commi 5 e 6, ha fatto venire meno, per il futuro, il differimento
dell’abrogazione della previgente disciplina (che considerava detto canone un
tributo), differimento che era stato disposto fino all’applicazione della tariffa
del servizio idrico integrato di cui alla L. 5 gennaio 1994, n. 36, art. 13 e
segg. Consegue che le controversie concernenti i canoni di fognatura e
depurazione relativi al periodo anteriore alla predetta data del 3 ottobre
2000 appartengono alla giurisdizione delle commissioni tributarie, ai sensi
del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2” (ed ancora, tra le decisioni delle
Sezioni Unite, Cass. 13 giugno 2002 n. 8444; 24 gennaio 2003 n. 1086 e
1087; 17 luglio 2003 n. 11188; 17 dicembre 2003 n. 19388 e 19390; 17
febbraio 2004 n. 3054; tra le successive sentenze delle Sezioni Unite
conformi, si vedano la n. 6418 del 25 marzo 2005, la n. 9605 del 27 aprile

8

non è mai stata posta in discussione la giurisdizione del giudice tributario,

2006; tra le pronunce di questa Sezione Tributaria la n. 26688 del 18
dicembre 2009 e la n. 258 del 12 gennaio 2012).
5.1. Dalla qualificazione come tributo, fino al 3.10.2000, del canone o diritto
di cui alla L. n. 319 del 1976, art. 16, discende che – come pure già precisato
da questa Corte con le sentenze di questa sezione n. 795 del 17 gennaio 2005,

dalla decisione impugnata, ed ancora, più di recente, la n. 2584 del 4 febbraio
2010, n. 2943 del 10 febbraio 2010, la già citata n. 258 del 12 gennaio 2012 e
la n. 10346 del 20 maggio 2015 – la disciplina del suo accertamento e della
sua riscossione deve avvenire, trattandosi di tributo locale, secondo le regole
fondamentali contenute nel testo unico per la finanza locale, salva
l’applicazione di discipline speciali contenute in singole leggi d’imposta.
D’altra parte, come sopra illustrato, l’applicazione delle nonne del testo unico
per la finanza locale è espressamente richiamata, per il tributo in questione,
dalla L. n. 319 del 1976, ultimo comma, aggiunto dal D.L. n. 79 del 1995.
5.2. A tale conclusione si oppone la difesa del ricorrente Comune che,
essendo la società ricorrente soggetto che trae il proprio approvvigionamento
dal pubblico acquedotto, ritiene applicabile nella fattispecie la sola norma
dell’art. 17 5 0 comma della L. n. 319/1976, che prevedeva che “per i soggetti
che si approvvigionano dal pubblico acquedotto il canone o diritto è riscosso
con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per la riscossione del
canone relativo alla fornitura di acqua”.

Detta previsione specifica renderebbe non compatibile il richiamo alle
disposizioni del T.U.F.L. alle quali rinvia, nei limiti appunto della
compatibilità, l’ultimo comma dell’art. 17 della L. n. 319/1976, del quale si è

9

n. 2100 del 2 febbraio 2005, n. 4881 del 7 marzo 2005, richiamata in termini

innanzi trascritto il primo periodo, e che sarebbe applicabile ai soli soggetti
che si approvvigionano in parte all’acquedotto pubblico ed in parte ad altre
fonti, ciò rendendo necessario l’obbligo di denuncia, che non sussisterebbe
nel primo caso.
5.3. Tale tesi non può tuttavia essere condivisa.

ultimo comma della L. n. 319/1979 come innanzi richiamato. Né l’approdo
cui perviene la giurisprudenza di questa Corte sopra citata risulta contraddetto
dal rinvio alla disciplina della riscossione dei canoni dell’acqua potabile, ivi
compresi i termini, contenuto nella L. n. 319 del 1976, art. 17, comma 5,
poiché detto rinvio non comporta una totale deroga alla complessiva
disciplina dei tributi inserita nel testo unico sulla finanza locale, e in
particolare alle norme in materia di accertamento. Come già, infatti, osservato
da questa Corte (cfr., in particolare, la citata Cass. n. 258/2012), «il termine
“riscossione” ha, infatti, un significato ben preciso nel linguaggio normativa
tributario e allo stesso non può, pertanto, essere assegnata un’accezione lata
ed impropria, comprensiva della necessaria (ma distinta) fase
dell’accertamento. Proprio la natura tributaria dell’entrata rende
indefettibile, infatti, in caso di evasione totale o parziale, una pronuncia
autoritativa dell’amministrazione, destinata ad esprimere la pretesa fiscale in
modo definitivo, ove non tempestivamente impugnata ed annullata.
L’accertamento in materia di canoni di depurazione, quindi, deve avvenire in difetto di una speciale disciplina – secondo l’art. 273 e segg. (e, per quanto
qui specificamente interessa, nel rispetto del termine triennale fissato dall’art.
290) del R.D. n. 1175 del 1931».

10

Ad essa si oppone il carattere generale della previsione di cui all’art. 17

Il primo motivo è dunque infondato e va rigettato.
6. 11 secondo e terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente, in
quanto tra loro strettamente connessi.
Posto che nella fattispecie in esame, alla stregua delle considerazioni esposte
nel paragrafo precedente, va ribadita l’applicabilità del termine triennale di

di merito che ha escluso che nella fattispecie in esame potesse trovare
applicazione la disciplina in materia d’interruzione della prescrizione,
secondo quanto disposto dall’art. 2964 c.c.
Del pari, in ogni caso, va escluso che la notifica del ricorso e del decreto
ingiuntivo, con i quali era stato richiesto inizialmente al giudice ordinario da
parte della società la società Acquedotto di Savona S.p.A., ed ingiunto alla
società Residenza anche l’importo relativo al canone di fognatura e
depurazione, che la notifica degli atti suddetti possa equipararsi ad atto di
accertamento, che presuppone l’esercizio del potere autoritativo da parte
dell’Ente impositore, non rivestendo peraltro la società Acquedotto di Savona
S.p.A., mera concessionaria del servizio di fornitura dell’acquedotto pubblico,
la qualità di concessionaria del servizio di riscossione per il Comune di
Varazze.
Il ricorso va pertanto rigettato.
7. Possono essere tuttavia compensate le spese del presente giudizio di
legittimità, avuto riguardo alla complessità della controversia, in ragione del
susseguirsi in materia di riforme normative non sempre lineari.
Va dato atto, tenuto conto dell’epoca di notifica (8.2.1023) del ricorso per
cassazione e della pronuncia di rigetto del ricorso medesimo, della sussistenza

11

decadenza di cui all’art. 290 del T.U.F.L., è corretta la statuizione del giudice

dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, così come da
dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del presente
giudizio di legittimità.

sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente
principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo
13.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 3 dicembre 2
Il Cqnsigliere estensore

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della

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