Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6860 del 02/03/2022

Cassazione civile sez. VI, 02/03/2022, (ud. 08/02/2022, dep. 02/03/2022), n.6860

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16526-2020 proposto da:

P.A., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato BARBUTO GIUSEPPE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DI VIBO VALENTIA, REGIONE CALABRIA, AGENZIA

DELLE ENTRATE DI CATANZARO, AGENZIA DELLE ENTRATE DI TORINO;

– intimate –

avverso la sentenza n. 3408/2/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CALABRIA, depositata il 25/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott. CAPRIOLI

MAURA.

 

Fatto

FATTO e DIRITTO

Considerato che:

La CTR della Calabria rigettava, con sentenza nr 3408/2019, l’appello proposto da P.A. avverso la pronuncia della CTP di Vibo Valentia che aveva rigettato il ricorso del contribuente avente ad oggetto il preavviso di fermo amministrativo emesso da equitalia Sud per il mancato pagamento di vari tributi per un importo complessivo di Euro 19.361,86.

La CTR rilevava che la questione relativa alla notifica delle cartelle era stata sollevata per la prima volta in appello mentre quella relativa alla prescrizione era stata dedotta in termini generici senza riferimento specifico al tipo di prescrizione, alla data di decorrenza e al tributo cui il contribuente intendeva riferirsi.

Osservava comunque che il provvedimento impugnato trovava fondamento principalmente nel mancato pagamento di tributi quali l’Irpef, l’Iva e l’imposta di registro per il quale doveva ritenersi operante il termine decennale nella specie non maturato alla data di notifica del preavviso di fermo.

Avverso tale sentenza P.A. propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo/ illustrato da memoria/ con cui si deduce la violazione di legge per nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 per avere ritenuto la CTR nuova la questione relativa alla contestata regolarità delle notifiche delle cartelle e per aver considerato generica l’eccezione di prescrizione nei termini in cui era stata sollevata dal contribuente.

Si è costituita l’Agenzia delle Entrate con controricorso.

Il motivo è inammissibile.

Come è noto, l’atto di impugnazione deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito, ed altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito, e che il ricorrente ha perciò l’onere di indicarne specificamente, a pena di inammissibilità, oltre al luogo in cui ne è avvenuta la produzione, gli atti processuali ed i documenti su cui il ricorso è fondato mediante la riproduzione diretta del contenuto che sorregge la censura oppure attraverso la riproduzione indiretta di esso con specificazione della parte del documento cui corrisponde l’indiretta riproduzione (cfr. Cass. n. 18679 del 27/07/2017; Cass. n. 14784 del 15/07/2015).

Secondo l’opinione reiteratamente espressa da questa Corte, “l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un “error in procedendo”, presuppone comunque l’ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall’onere di specificare (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell’errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza di esso. Pertanto, ove il ricorrente censuri la statuizione di inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo di appello, ha l’onere di specificare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione del giudice di appello e sufficientemente specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto a quel giudice, e non può limitarsi a rinviare all’atto di appello, ma deve riportarne il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità” (Cass. n. 22880 del 29/09/2017; Cass. n. 21621 del 16/10/2007; Cass. n. 20405 del 20/09/2006).

Nel caso di specie, il ricorrente lamenta che la CTR avrebbe errato nel ritenere nuova la censura relativa alla nullità delle notifiche della cartelle di pagamento limitandosi a riportare un passaggio del ricorso introduttivo non pertinente con la censura che si assume essere stata dedotta senza neppure indicare la pagina dell’atto in cui la stessa è stata sollevata.

Analoghe considerazioni vanno svolte con riferimento alla questione della prescrizione in relazione alla quale il contribuente si astiene dal riportare il testo degli atti di causa al fine di dare concreta dimostrazione della specificità dell’eccezione formulata al riguardo in modo da consentire di verificare la fondatezza del rilievo sicché anche in ragione della mancata allegazione dell’atto di appello al ricorso per cassazione, non è dato sapere in che termini la stessa sia stata formulata.

Il difetto di specificità rende, pertanto, inammissibile questo motivo di ricorso. Il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri normativi vigenti.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento in favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese di legittimità che si liquidano in complessivi Euro 4100,00 oltre spese prenotate a debito; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2022.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2022

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