Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6859 del 24/03/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 6859 Anno 2014
Presidente: SALVAGO SALVATORE
Relatore: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO

Data pubblicazione: 24/03/2014

SENTENZA

sul ricorso 11573-2007 proposto da:
SALANI CARLA, non in proprio ma nella qualità di
Curatore del FALLIMENTO della società INIZIATIVE
PER LO SVILUPPO IMMOBILIARE – I.S.I. S.R.L. (C.F.
01347540468), elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA DELLA BALDUINA 187, presso l’avvocato
AGAMENNONE STEFANO, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato LENZI ROBERTO, giusta
procura a margine del ricorso;

1

- ricorrente contro

DI MARCO PELLICCI MARZIA (C.F. DMRMRZ51S44E715Q),
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CLAUDIO
MONTEVERDI 26, presso l’avvocato CODACCI PISANELLI

all’avvocato IACOPETTI GIOVANNI, giusta procura a
margine del controricorso;
controricorrente

avverso la sentenza n.

274/2006 della CORTE

D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 20/02/2006;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 18/02/2014 dal Consigliere
Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE;
uditi,

per

AGAMENNONE

la
e

ricorrente,
R.

LENZI

gli Avvocati
che

hanno

S.

chiesto

l’accoglimento del ricorso;
udito, per la controricorrente, l’Avvocato A.
IACOPETTI che ha chiesto il rigetto del ricorso;

ALFREDO, che la rappresenta e difende unitamente

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUIGI SALVATO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

2

Rilevato

che la Corte d’appello di Firenze ha accolto

l’appello proposto dalla signora Marzia Di Marco Pellicci
avverso la sentenza del Tribunale di Lucca con la quale
era stata, a suo tempo, accolta la domanda revocatoria
proposta dalla curatela del fallimento della

e la prima

per lo sviluppo Immobiliare – ISI srl,

Iniziative

condannata alla restituzione dell’immobile oggetto di
compravendita, acquistato dalla società, poi dichiarata
fallita, con il pagamento della somma di 265 milioni
(contro un valore di mercato stimato dal primo giudice in
385 milioni di £), previa dichiarazione di inefficacia, ai
sensi dell’art. 67, comma l, n. 1, lf, dell’atto di
vendita;
che, secondo la Corte territoriale, nella specie sare be
mancato l’elemento soggettivo dell’azione proposta dalla
curatela fallimentare;
che, infatti, sarebbero difettati del tutto i segni
esteriori del presunto stato d’insolvenza della società,
fallita a distanza di un anno e mezzo dopo la
compravendita, tenuto conto della possidenza di numerosi
immobili da parte della venditrice e dell’assenza di
qualsivoglia procedura esecutiva o di protesti a suo
carico; mentre alcun significato avrebbe avuto il fatto
che, quale costruttore, la società avrebbe fatto ricorso
al credito ipotecario per l’esercizio dell’impresa,
3

rivelandosi questo un dato economico anche funzionale alla
successiva vendita dei beni costruiti dall’impresa;
che, peraltro, la conoscenza dello stato d’insolvenza non
era desumibile dalla presunta sproporzione tra il prezzo
di compravendita ed il valore effettivo del bene, atteso

che, sulla scorta delle valutazioni compiute dal CTU, e
senza tener conto che, da un lato, i prezzi effettivamente
pagati in simili atti erano spesso ben superiori a quello
dichiarato dalle parti, e, da un altro, che i difetti
costruttivi esistenti (e presi in considerazione dal CTU
nella determinazione del valore venale del bene,
nonostante la mancanza di tempestive deduzioni da parte
dell’acquirente del bene, nel giudizio introdotto per la
revocatoria del suo acquisto) nonché la mancanza del
certificato di abitabilità dell’edificio, avvicinavano il
valore del cespite proprio a quello fissato quale prezzo
di vendita;
che, avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso per
cassazione la curatela del fallimento della Iniziative per
lo sviluppo Immobiliare — ISI srl;

che la signora

~zia Di Marco Pellicci

resiste con

controricorso;

4

che, in prossimità dell’udienza, entrambe le parti hanno
depositato, ai sensi dell’art. 378 c.p.c., memorie
contenenti note illustrative.
Considerato

che il ricorso consta di quattro motivi di

impugnazione;
che con il primo la Curatela censura, di violazione e
falsa applicazione dell’art. 67, primo comma, 1.f. e 2697
c.c., la sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 360, comma
1, n. 3 c.p.c;
che,

secondo la ricorrente,

la Corte territoriale,

muovendo da una non corretta ricostruzione dei presupposti
dell’azione revocatoria ex art. 67, primo comma, 1.f., e
del rilievo che nella fattispecie avrebbe la
decoctionis

inscientia

(fatto estintivo, impeditivo o modificativo),

avrebbe finito, scorrettamente, per porre la prova della
scientia decoctionis

a carico della curatela anziché

quella della inscientia a carico dell’acquirente;
che con il

secondo

la Curatela,

con riferimento

all’elemento della cd. inscientia decoctionis,

censura, di

violazione e falsa applicazione dell’art. 67, primo comma,
1.f. nonché degli artt. 112, 115, 118 e 210 c.p.c. e 2697
c.c., la sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 360, comma
l, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.;

5

che, secondo la ricorrente, la sentenza sarebbe viziata
per violazione: dell’art. 67, primo comma, 1.f. e della
normativa in tema di presunzioni; dell’art. 115 c.p.c.,
per aver posto a base della propria decisione circostanze
meramente affermate, ma non provate; dell’art. 112 c.p.c.

difese svolte in appello; degli artt. 210 e

118

per avere omesso qualsiasi pronuncia sulle eccezioni o
c.p.c.

avendo preso in considerazione le relazioni del curatore,
acquisite in violazione delle menzionate disposizioni;
che sia il procedimento che la sentenza sarebbero nulli
sia in relazione a vari

errores in procedendo

sia in

relazione ad una macroscopica omessa pronuncia sia per
avere il giudice considerato eccezioni e difese in
ammissibilmente e tardivamente introdotte;
che, infine, la sentenza sarebbe affetta dal vizio di
omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa
un punto decisivo della controversia, per aver posto a sua
base circostanze meramente affermate e non provate,
motivazioni del tutto illogiche o apodittiche, omettendo
di esaminare elementi favorevoli alla ricorrente e i
documenti a lei favorevoli, valorizzando una
documentazione

contestata,

irrilevante,

inidonea

e

illegittimamente acquisita;
che

con il

terzo

la Curatela, in riferimento alla

sproporzione tra le prestazioni, censura, di violazione e
6

falsa applicazione dell’art. 67, primo comma, 1.f. nonché
degli artt. 112, 115 e 346 c.p.c. e 2697 e 2722 c.c., la
sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn.
3, 4 e 5 c.p.c.;
che, secondo la ricorrente, la sentenza sarebbe viziata

per violazione: dell’art. 67, primo comma, 1.f. e della
normativa in tema di presunzioni; dell’art. 115 c.p.c.,
per aver posto a base della propria decisione circostanze
meramente affermate, ma non provate, violando altresì il
divieto di scienza privata; dell’art. 112 c.p.c. per avere
omesso qualsiasi pronuncia sulle eccezioni o difese svolte
in appello; della normativa sulla simulazione,
relazione agli artt. 2722 cc e 346 c.p.c.;
che sia il procedimento che la sentenza sarebbero nulli
sia in relazione a vari

errores in procedendo

sia in

relazione ad una macroscopica omessa pronuncia sia per
avere il giudice considerato eccezioni e difese in
ammissibilmente e tardivamente introdotte;
che, infine, la sentenza sarebbe affetta dal vizio di
omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa
un punto decisivo della controversia, per aver posto a sua
base circostanze meramente affermate e non provate,
motivazioni del tutto illogiche o apodittiche, omettendo
di esaminare elementi favorevoli alla ricorrente e i
documenti a lei favorevoli, valorizzando una
7

documentazione

contestata,

irrilevante,

inidonea

e

illegittimamente acquisita;
che con il quarto la Curatela, in riferimento alle istanze
istruttorie non esaminate, censura, di nullità del
procedimento e della sentenza e di omessa, insufficiente e

contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della
controversia, la sentenza impugnata, ai sensi dell’art.
360, comma l, nn. 4 e 5 c.p.c.;
che, secondo la ricorrente, la sentenza sarebbe viziata
per non aver ammesso né motivato le istanze istruttorie
dedotte dalla curatela a sostegno della domanda e per aver
fatto propria la seconda CTU anziché disporne la
rinnovazione;

***
che il primo motivo di ricorso è infondato in quanto con
esso si censura la decisione della Corte territoriale in
quanto avrebbe commesso un errore di diritto che, in
realtà, non sussiste in quanto, riportando per esteso la
motivazione del giudice di appello, la curatela ricorrente
finisce per contraddirsi in quanto il giudice del gravame
ha posto (in parte qua, solo in astratto) proprio a carico
della contraente l’onere probatorio circa la
decoctionis

inscientia

e ciò indipendentemente dalla successiva

8

gestione del paradigma cos’ indicato (che potrebbe, semmai
integrare una diversa doglianza o un diverso vizio);
che, invero, secondo la ricorrente, di fatto poi la Corte
di merito avrebbe finito per invertire tale principio,
ponendo a carico della curatela il relativo onere: ma tale

postulato non forma oggetto dell’ipotizzato errore di
diritto per la astratta affermazione del principio, che è
invece corretto, e semmai deve essere dimostrato nella
debita sede;
che il

secondo, terzo e quarto

motivo di ricorso sono

articolati in tre (i primi due) o in due (l’ultimo) tipi
di vizi, svolti ai sensi dell’art. 360, comma l, nn. 3,
e 5 c.p.c.,
che,

peraltro,

ciascuno dei detti motivi

risulta

. frammentato in numerose e scollegate critiche di rango
subordinato e svolte attraverso il seguente andamento
espositivo: a) citazione di una parte della motivazione
della sentenza di appello; b) svolgimento di critiche e
precisazioni, anche attraverso rinvii ad altre doglianze
svolte in sedi pregresse o successive; c) ulteriore
citazione di un’altra parte della motivazione della
sentenza di appello; d) ulteriori critiche al passo
motivazionale aggiunto, e ulteriore inserimento di passi

di altri atti processuali, con il relativo ulteriore
assemblaggio; e) e così via, procedendo con un numero
9

esorbitante di innesti di motivazione e di stralci di
altri documenti processuali e di critiche addizionali, a
mò di epitome e di connesse glosse, postille e rescritti
che impediscono di avere il senso chiaro e lineare del
ragionamento compiuto dalla Corte territoriale e che pure /

si è potuto riassumere sopra, con una certa facilità;
/
che tale modus procedendi del ricorso per cassazione è già
stato, per molti versi, ritenuto sanzionabile di
inammissibilità da numerose pronunce a cominciare
dall’arresto delle Sez. U, con la Sentenza n. 5698 del
2012 con il quale si è affermato che «In tema di ricorso
per cassazione, ai fini del requisito di cui all’art. 366,
n. 3, cod. proc. civ., la pedissequa riproduzione
dell’intero, letterale contenuto degli atti processuali è,
per un verso, del tutto superflua, non essendo affatto
richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti
nei quali la vicenda processuale si è articolata; per
altro verso, è inidonea a soddisfare la necessità della
sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad
affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto
(anche quello di cui non occorre sia informata), la scelta
di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di
ricorso. (Nella specie, la Corte ha dichiarato
inammissibile il ricorso articolato con la tecnica
dell’assemblaggio, mediante riproduzione integrale in
10

caratteri minuscoli di una serie di atti processuali:
sentenza di primo grado, comparsa di risposta in appello,
comparsa successiva alla riassunzione a seguito
dell’interruzione, sentenza d’appello ove mancava del
tutto il momento di sintesi funzionale, mentre

l’illustrazione dei motivi non consentiva di cogliere i
fatti rilevanti in funzione della comprensione dei motivi
stessi)»;
che, ancor più di recente, si ulteriormente sintetizzata
la critica a tale costruzione del ricorso per cassazione
(Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 10244 del 2013) affermando
che «In tema di ricorso per cassazione, la pedissequa
riproduzione di atti processuali e documenti, ove si
assuma che la sentenza impugnata non ne abbia tenuto conto
o li abbia mal interpretati, non soddisfa il requisito di
cui all’art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., in
quanto costituisce onere del ricorrente operare una
sintesi del fatto sostanziale e processuale, funzionale
alla piena comprensione e valutazione delle censure, al
fine di evitare di delegare alla Corte un’attività,
consistente nella lettura integrale degli atti assemblati
finalizzata alla selezione di ciò che effettivamente
rileva ai fini della decisione, che, inerendo al contenuto
del ricorso, è di competenza della parte ricorrente e,
quindi, del suo difensore.»;
11

che, tuttavia, nel caso di specie, vi ancora dell’altro,
ossia vi è un ricorso che consta di una frammentazione
delle doglianze, articolate su critiche e innesti
documentali di varia provenienza (motivazione della
sentenza di appello e altri atti del processo), tra loro

scollegate e mancanti di una ragione unificatrice che
impediscono di percepire il senso esatto della tesi del
ricorrente e, soprattutto, la sua decisività e convergenza
ai fini della demolizione del ragionamento svolto dal
giudice di merito, non rilgUndo chiaro quale sia
l’apporto di ciascun frammento critico e la sua
decisività rispetto al complessivo ragionamento svolto dal
giudice criticato;
che, peraltro, la gran parte di tali doglianze, di cui si
chiede alla Corte non un sintetico e decisivo esame,
finalizzato alla caducazione del ragionamento criticato,
ma un estenuante e arzigogolato percorso volto al
sostanziale riesame analitico del ragionamento svolto
dalla Corte d’appello, sia nella parte in cui tale
ragionamento è criticato, sia nella parte in cui tale
ragionamento non esprime quella valutazione richiesta
dalla curatela, mira, sotto le spoglie sia del vizio di
violazione di legge (error in iudicando vel in procedendo)
sia del vizio di motivazione (peraltro riportati
all’interno dello stesso mezzo di ricorso), sia per la sua
12

presunta insufficienza e contraddittorietà, ad una diversa
valutazione del risultanze probatorie (acquisite o meno;
valutate o svalutate; ecc.) suggerendo criteri ermeneutici
alternativi a quelli fatti propri dal giudice di merito;
che, ancora di recente, le Sezioni Unite di questa Corte

(con la sentenza n. 24148 del 2013) hanno chiarito che la
motivazione omessa o insufficiente è configurabile
soltanto qualora dal ragionamento del giudice di merito,
come risultante dalla sentenza impugnata, emerga la totale
obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una
diversa decisione, ovvero quando sia evincibile
l’obiettiva carenza, nel complesso della medesima
sentenza, del procedimento logico che lo ha indotto, sulla
base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma
non già quando, invece, vi sia difformità rispetto alle
attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore
e sul significato dal primo attribuiti agli elementi
delibati, risolvendosi, altrimenti, il motivo di ricorso
in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni
e del convincimento di quest’ultimo tesa all’ottenimento
di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla
natura ed ai fini del giudizio di cassazione;
che, nella specie, si verte proprio in tale ambito
valutativo alternativo, non essendo denunciata quella
totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre
13

ad una diversa decisione né indicata l’obiettiva carenza,
nel complesso della medesima sentenza, del procedimento
logico seguito dal giudice di seconde cure;
che, infatti, quest’ultimo si è attenuto al principio di
diritto (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3280 del 2011) secondo

cui «In tema di revocatoria fallimentare, al fine di
vincere la presunzione di conoscenza dello stato
d’insolvenza, posta dall’art. 67, primo comma, n. l, legge
fall. (nel testo “ratione temporis” vigente), grava sul
convenuto l’onere della prova di un fatto negativo – il
non sapere che la parte fosse insolvente – che può essere
dimostrato con l’allegazione, da parte del convenuto, di
una serie concatenata di indizi deponenti nel senso
indicato.»;
che, in relazione a tale principio, la Corte ha
adeguatamente motivato (nei sensi sopra riportati) mentre
le critiche svolte dalla curatela ricorrente, non superano
una frammentazione di doglianze, che non consente di (far)
cogliere i punti decisivi di esse, utili al loro
conducente recepimento demolitorio;
che, di conseguenza, il ricorso è complessivamente
infondato (essendo gli altri tre motivi del tutto
inammissibili per la presenza di tale complesso di vizi
espositivi);

14

che le spese di questa fase seguono la soccombenza e si
liquidano come da dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente

liquidano in C 7.200,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 1
sezione civile della Corte di cassazione, il 18 febbraio
2014, dai magistrati sopra indicati.
Il Consigliere Estensore
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Presidente
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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Si attesta la registrazione presso

al pagamento delle spese del presente giudizio che si

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