Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6859 del 24/03/2011

Cassazione civile sez. trib., 24/03/2011, (ud. 23/02/2011, dep. 24/03/2011), n.6859

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che le rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Avv. M.P., in proprio e con l’avv. Diana Rulli, presso il

cui studio, in Roma, Via dei Parioli n. 93, ha eletto domicilio;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale delle Marche, sez. 6, n. 38, depositata il 14 maggio 2008.

Letta la relazione scritta redatta dal Consigliere relatore Dott.

Aurelio Cappabianca;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

– che il contribuente – avvocato – presentò istanza di rimborso dell’Irap pagata per gli anni dal 1998 al 2001 e propose, quindi, ricorso sul silenzio-rifiuto conseguentemente formatosi;

– che l’adita commissione provinciale respinse il ricorso, con decisione, tuttavia, riformata, in esito all’appello del contribuente, dalla commissione regionale;

rilevato:

– che, avverso la decisione di appello, l’Agenzia ha proposto ricorso in cassazione, deducendo: omessa motivazione su punto decisivo della controversia (la ricorrenza del requisito dell’autonoma organizzazione);

– che il contribuente, illustrando le proprie ragioni anche con memoria, ha resistito con controricorso, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso (notificato il 30.6.2009 in relazione a sentenza depositata il 14.5.2008), in quanto tardivo, e ciò sul presupposto dell’impossibilità di considerare festività, ai sensi e per gli effetti dell’art. 155 c.p.c., il giorno 29 giugno, celebrativa dei Santi Pietro e Paolo, Patroni di Roma;

osservato:

che il ricorso dell’Agenzia è tempestivo ed ammissibile;

– che questa Corte ha, infatti, già puntualizzato che, qualora il giorno di scadenza del termine per proporre ricorso per cassazione, coincida con il 29 giugno, la scadenza viene prorogata al giorno seguente non festivo, a norma dell’art. 155 c.p.c., u.c., poichè il carattere di “festività” viene determinato in base alla L. n. 260 del 1949 e successive modificazioni, le quali, pur ignorando le festività dei Santi patroni delle città, includono espressamente il giorno dei Santi apostoli Pietro e Paolo, Patroni di Roma, nell’elenco di quelli festivi agli effetti civili (cfr. Cass. 17079/07);

considerato:

che il ricorso dell’Agenzia è, altresì, manifestamente fondato;

– che, in materia, questa Corte ha puntualizzato: che, alla luce dell’interpretazione fornita dalla Corte costituzionale nella sentenza 156/01, l’attività di lavoro autonomo, diversa dall’esercizio di impresa commerciale integra il presupposto impositivo dell’Irap soltanto ove si svolga per mezzo di una attività autonomamente organizzata; che il requisito organizzativo rilevante ai fini considerati, il cui accertamento spetta al giudice di merito (con valutazione insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato), sussiste quando il contribuente, che sia responsabile dell’organizzazione e non sia inserito in strutture riferibili alla responsabilità altrui, eserciti l’attività di lavoro autonomo con l’impiego di beni strumentali, eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività autoorganizzata per il solo lavoro personale, o si avvalga, in modo non occasionale, del lavoro altrui; che è onere del contribuente, che chieda il rimborso di detta imposta, allegare la prova dell’assenza delle condizioni costituenti il presupposto impositivo” (cfr. Cass. 3680/07, 3678/07, 3676/07, 3672/07);

– che, fermo tale principio, la sentenza impugnata risulta del tutto inadeguatamente motivata, posto che non appalesa minimamente gli specifici elementi in funzione dei quali ha ritenuto di escludere la ricorrenza del requisito dell'”autonoma organizzazione” e la conseguente non assoggettabilità del contribuente all’imposta, anche in rapporto alle spese e quote di ammortamento per beni risultanti dal quadro “RE” delle dichiarazioni del contribuente;

ritenuto:

– che il ricorso dell’Agenzia va, pertanto, accolto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

– che la sentenza impugnata va, dunque, cassata, con rinvio della causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione Tributaria regionale delle Marche.

P.Q.M.

la Corte: accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione Tributaria regionale delle Marche.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2011

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