Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6859 del 22/03/2010
Cassazione civile sez. lav., 22/03/2010, (ud. 25/02/2010, dep. 22/03/2010), n.6859
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE LUCA Michele – Presidente –
Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –
Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –
Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –
Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 14561-2006 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso
lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato TRIFIROD SALVATORE, giusta mandato a in
margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
G.G.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 303/2005 della CORTE D’APPELLO di MILANO,
depositata il 05/05/2005 r.g.n. 1850/04;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
25/02/2010 dal Consigliere Dott. GIANFRANCO BANDINI;
udito l’Avvocato FIORILLO LUIGI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FEDELI Massimo, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d’Appello di Milano, con sentenza del 12.4 – 5.5.2005, in riforma della sentenza di prime cure, dichiarò, in relazione al contratto a termine concluso fra G.G. e la Poste Italiane spa il 16.6.2003, ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 per ragioni di carattere sostitutivo, che fra le parti era in corso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal 18.6.2003 e condannò la parte datoriale al ripristino del rapporto e a corrispondere le retribuzioni al lavoratore dal 25.9.2003.
Per la cassazione di tale sentenza la Poste Italiane spa ha proposto ricorso fondato su quattro motivi e illustrato con memoria.
L’intimato G.G. non ha svolto attività difensiva. In corso di causa è stato depositato il verbale di conciliazione in sede sindacale stipulato tra le parti.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dal ricordato verbale di conciliazione, debitamente sottoscritto dal lavoratore interessato e dal rappresentante della Poste Italiane spa, risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che, in caso di fasi giudiziali ancora aperte, le stesse sarebbero state definite in coerenza con il verbale stesso.
Ad avviso del Collegio il suddetto verbale di conciliazione si appalesa idoneo a dimostrare l’intervenuta cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo. Alla cessazione della materia del contendere consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, in quanto l’interesse ad agire (e, quindi, anche ad impugnare), deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutata la sussistenza di tale interesse (cfr, Cass., SU, n. 25278/2006).
Nulla sulle spese, stante la mancanza di attività difensiva dell’intimata.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2010