Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6859 del 08/04/2016
Civile Sent. Sez. 5 Num. 6859 Anno 2016
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: STALLA GIACOMO MARIA
SENTENZA
sul ricorso 15185-2010 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE
DEI
DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro
MASSARO LUIGI;
– intimato –
avverso la sentenza n. 49/2009 della
COMM.TRIB.REG.
di NAPOLI, depositata il 27/04/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
Data pubblicazione: 08/04/2016
udienza del 03/12/2015 dal Consigliere Dott. GIACOMO
MARIA STALLA;
udit
il P.M. in p‘iàrsc\n
dl Sc.sttuto Prnurtnr
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che hd concluso per
l’accoglimento del ricorso
Svolgimento del giudizio.
L’agenzia delle entrate ha proposto un motivo di ricorso per
cassazione avverso la sentenza n. 4/09 con la quale la
commissione tributaria regionale di Napoli ha dichiarato
regionale delle entrate di cui all’articolo 52 d.lvo 546/92 – il
ricorso per revocazione proposto dall’ufficio di Caserta
dell’agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 238/07 della
medesima commissione regionale in ordine a due avvisi di
liquidazione INVIM.
L’intimato Massaro Luigi non ha svolto attività difensiva in
questa sede.
Motivi della decisione.
Nell’unico motivo di ricorso – corredato del prescritto quesito
di diritto – l’agenzia delle entrate deduce, ex art.360, l” co. n.
4 cod.proc.civ., violazione e falsa applicazione degli articoli 52
e 65 d.lvo 546/92; per avere la sentenza impugnata erroneamente
ritenuto inammissibile il ricorso per revocazione in assenza
dell’autorizzazione della direzione generale delle entrate,
nonostante che tale autorizzazione: – fosse prevista dal secondo
comma dell’articolo 52 d.lvo cit. solo per l’appello, non anche
per il giudizio di revocazione; – dovesse ritenersi comunque ormai
superata a seguito dell’istituzione delle agenzie fiscali, e
dell’attribuzione in via generale a queste ultime della gestione
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inammissibile – per difetto dell’autorizzazione della direzione
delle funzioni e competenze precedentemente esercitate dai
dipartimenti e dagli uffici del Ministero delle finanze.
Il motivo è fondato.
Le SSUU di questa corte (sent.n.604/05) hanno già affrontato la
“nel
processo tributario, la disposizione dell’art. 52, comma secondo,
del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, secondo la quale gli uffici
periferici del dipartimento delle
entrate
del Ministero delle
finanze e gli uffici del territorio devono essere previamente
autorizzati alla proposizione dell’appello principale,
rispettivamente, dal responsabile del servizio del contenzioso
della competente direzione generale delle entrate e dal
responsabile del servizio del contenzioso della competente
direzione compartimentale del territorio, non è più suscettibile
di applicazione una volta divenuta operativa – in forza del D.M.
dell’economia 28 dicembre 2000 – la disciplina recata dall’art. 57
del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito le agenzie
fiscali, attribuendo ad esse la gestione della generalità delle
funzioni in precedenza esercitate dal dipartimenti e dagli uffici
del Ministero delle finanze, e trasferendo alle medesime i
relativi rapporti giuridici,
poteri
e competenze, da esercitarsi
secondo la disciplina dell’organizzazione interna di ciascuna
agenzia. A seguito della soppressione di tutti gli uffici ed
organi ministeriali ai quali fa riferimento l’art. 52, comma
secondo, del D.Lgs. n. 546 del 1992,
infatti, da
tale no a non
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li Ci .Est.
questione qui dedotta, stabilendo il principio per cui:
-
possono farsi discendere condizionamenti al diritto delle agenzie
(nella specie, l’Agenzia del demanio) di appellare le sentenze ad
esse sfavorevoli delle commissioni tributarie provinciali”.
Tale principio – più volte ribadito (Cass. nn.16430/11;
10736/14
ed altre)
supera
ogni problematica
sull’applicabilità al giudizio di revocazione, ex art.66 d.lvo
d.lvo 546/92 cit., delle norme previste per il giudizio di appello
davanti alla commissione tributaria regionale; posto che la
necessità di preventiva autorizzazione della direzione generale
delle entrate (già prescritta dal secondo coma dell’articolo 52
d.lvo.cit., poi abrogato dall’articolo 3, co. l lettera c) decreto
legge 40/10 convertito in legge 73/10) è venuta meno, per effetto
dell’operatività del nuovo assetto organizzativo
dell’amministrazione fiscale, proprio con riguardo a quest’ultimo
giudizio.
La sentenza qui impugnata va dunque cassata, con rinvio ad
altra sezione della commissione tributaria regionale di Napoli la
quale – esclusa la già ravvisata causa di inammissibilità – darà
ingresso al giudizio di revocazione, pronunciando anche sulle
spese del presente procedimento di legittimità.
Pqm
La Corte
–
accoglie il ricorso;
–
cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della
Commissione Tributaria Regionale di Napoli, anche per le spese
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I1
28335/13;
Così deciso nella camera di consiglio della quinta sezione
icembre 2015.
civile in data