Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6859 del 02/03/2022

Cassazione civile sez. VI, 02/03/2022, (ud. 08/02/2022, dep. 02/03/2022), n.6859

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4402-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

PICCOLA SOCIETA’ COOPERATIVA ARCHAM ARL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 401/5/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata il

24/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott. CAPRIOLI

MAURA.

 

Fatto

FATTO e DIRITTO

Considerato che:

Con sentenza nr 401/2019 la CTR della Sicilia,sez distaccata di Catania,ha rigettato l’appello dell’Ufficio avverso la decisione della CTP di Catania che aveva accolto il ricorso della piccola società Cooperativa ARL Archam avente ad oggetto un avviso di accertamento relativo ad indebite detrazioni di Iva,alla ripresa a tassazione a fini Irpef ed Irap.

Il giudice di appello condivideva le argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata evidenziando che l’accertamento era derivatoti da un controllo dell’Inps che aveva contestato un rapporto di lavoro subordinato fra la cooperativa e i due soci, accertato dal giudice del lavoro con sentenza nr 1799/2008 come inesistente.

Avverso tale sentenza l’Ufficio propone ricorso per cassazione affidato a due motivi cui non replica la contribuente.

Con un primo motivo l’Agenzia denuncia la nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, 18,24 e 32 in relazione all’art. 112 c.p.c. per avere la CTR deciso su domande relative all’Iperg e parzialmente all’Iva che avrebbero dovuto essere dichiarate inammissibili in quanto proposte dal contribuente per la prima volta nel corso del giudizio di primo grado anziché nel ricorso introduttivo.

Con il secondo motivo deduce error in procedendo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per disapplicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4 applicabile ex art. 61 dello stesso atto normativo nonché dell’art. 111 Cost., comma 6.

Sostiene infatti l’amministrazione che anche a voler prescindere dal vizio di ultrapetizione sopra denunciato la motivazione adotta dalla CTR non può comunque giustificare l’annullamento della ripresa in tema di Iva effettuata dall’Ufficio che non è pertanto sorretta da alcuna motivazione.

Il primo motivo è fondato con l’assorbimento del secondo.

Il vizio di extrapetizione ricorre “il vizio di ultrapetizione o extrapetizione ricorre quando il giudice del merito, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri gli elementi obiettivi dell’azione (petitum e causa petendi) e, sostituendo i fatti costitutivi della pretesa, emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato), ovvero attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato)” (Cass., 11 aprile 2018, n. 9002; Cass., 21 marzo 2019, n. 8048; Cass., 26 gennaio 2021, n. 1616).

Il vizio di mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato, di cui all’art. 112 c.p.c., riguarda pertanto l’ambito oggettivo della pronunzia ove il giudice modifichi, a prescindere dalla richiesta delle parti, il petitum e/o la causa petendi. Ciò posto nel caso di specie come emerge dalla lettura del ricorso introduttivo, debitamente trascritto nel rispetto del principio di specialità, la società contribuente aveva contestato l’avviso di accertamento con riguardo all’Irap sul rilievo che trattandosi di piccola società cooperativa tra professionisti esercente l’attività professionale in cui l’elemento organizzativo ed imprenditoriali è subordinato a quello intellettuale con riguardo all’Iva sul rilievo che Euro 329,00 ed Euro 5918,00 avrebbero dovuto essere considerati detraibili D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 19.

Nessuna contestazione era stata sollevata con riferimento all’insussistenza del rapporto di lavoro dei signori Licandri e Mascali con la società che era stato dedotto solo nella memoria di replica e che è stato posto a fondamento dell’annullamento dell’avviso da parte della CTP la quale alla luce della sentenza nr 1799/2008 del giudice di lavoro ha escluso detto rapporto.

Il vizio di ultrapetizione era stato sollevato dall’Ufficio in sede di gravame e riproposto in questa sede.

Il ricorso offre sufficienti elementi in ordine alla dedotta extrapetizione, in relazione al requisito della specificità dei motivi, al fine di ritenere quale fosse stata la originaria contestazione formulata dall’Ufficio e quale fosse stata la conseguente difesa articolata dal contribuente nel corso del giudizio di merito, circostanze che consentono la esatta delineazione del perimetro della originaria contestazione e, quindi, l’individuazione della dedotta extrapetizione.

La CTR confermando la decisione di primo grado ha fondato il suo convincimento su argomenti non dedotti dalla parte contribuente.

La sentenza va cassata in accoglimento del primo motivo con l’assorbimento del secondo e rinviata alla CTR della Sicilia, in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo; cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR della Sicilia, in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese di legittimità. Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2022.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2022

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