Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6858 del 16/03/2017
Cassazione civile, sez. VI, 16/03/2017, (ud. 19/01/2017, dep.16/03/2017), n. 6858
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27345/2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GINERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
e contro
F.M.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 632/30/2015, emessa il 23/02/2015, della
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di FIRENZE, depositata il
14/04/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 19/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA
VELLA.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
1. in data 31/03/2009 il contribuente ha avanzato istanza di rimborso delle ritenute Irpef operate nell’anno 1998 sulle somme a lui corrisposte quale incentivo all’esodo, senza l’agevolazione prevista dall’art. 19, comma 4-bis T.U.I.R.;
2. la C.T.R. ha accolto il ricorso avverso il silenzio-rifiuto formatosi su detta istanza, ritenendo che il termine quadriennale di decadenza per la richiesta di rimborso non decorresse dalla data della ritenuta, ma da quella di pubblicazione (12/4/2008) dell’ordinanza 16 gennaio 2008 (C128/07, C-131/07) con cui la Corte giust. aveva dichiarato l’obbligo del giudice nazionale di disapplicare la norma transitoria contenuta nel D.L. n. 233 del 2006, che procrastinava la già ravvisata discriminazione tra lavoratori ultracinquantenni uomini e donne;
3. l’amministrazione ricorrente deduce la “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21;
4. all’esito della Camera di consiglio il Collegio ha disposto l’adozione della motivazione in forma semplificata.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
5. con sentenza n. 13676/14 le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che “nel caso in cui un’imposta venga dichiarata incompatibile con il diritto comunitario da una sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, il termine di decadenza previsto dalla normativa tributaria (per le imposte sui redditi il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38) per l’esercizio del diritto al rimborso, attraverso la presentazione di apposita istanza”, decorre dalla data del versamento dell’imposta e non da quella, successiva, in cui è intervenuta la pronuncia che ha sancito la contrarietà della stessa all’ordinamento comunitario, atteso che l’efficacia retroattiva di detta pronuncia – come quella che assiste la declaratoria di illegittimità costituzionale – incontra il limite dei rapporti esauriti, ipotizzabile allorchè sia maturata una causa di prescrizione o di decadenza, trattandosi di istituti posti a presidio del principio della certezza del diritto e delle situazioni giuridiche” (Cass. nn. 2837/17, 22420/16, 22098/16, 17340/16, 7996/16, 25268/14);
6. le stesse Sezioni Unite hanno altresì precisato che non sono al riguardo invocabili nemmeno i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di overruling, dovendo prevalere – specie in materia tributaria – l’esigenza di certezza delle situazioni giuridiche;
7. non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto – a fronte di una istanza di rimborso avanzata il 31/03/2009 per ritenute Irpef del 1998, quindi ampiamente oltre il termine di decadenza quadriennale di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 – la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente;
8. sussistono i presupposti per la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti, in quanto la giurisprudenza di legittimità sul tema in questione si è consolidata solo di recente, in corso di causa.
PQM
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso del contribuente.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2017