Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6858 del 02/03/2022

Cassazione civile sez. VI, 02/03/2022, (ud. 08/02/2022, dep. 02/03/2022), n.6858

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3101-2020 proposto da:

COMUNE di LAMEZIA TERME, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAMESANA 46, presso

lo studio dell’avvocato MIRENZI FRANCESCO, rappresentato e difeso

dagli avvocati RESTUCCIA CATERINA FLORA, LEONE SALVATORE, CARNOVALE

SCALZO FRANCESCO;

– ricorrente –

contro

UNION SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 9, presso lo

studio dell’avvocato NOTARO GIANCARLO, rappresentata e difesa

dall’avvocato FOLINO RICCARDO;

– controricorrente-

avverso la sentenza n. 3747/1/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CALABRIA, depositata il 18/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott. CAPRIOLI

MAURA.

 

Fatto

FATTO e DIRITTO

Considerato che:

Con sentenza nr 3747/2019 La CTR della Calabria accoglieva l’appello proposto da Union s.r.l. avverso la pronuncia della CTP di Catanzaro che aveva rigettato il ricorso della contribuente relativo ad un avviso di accertamento Imu anno di imposta 2014 emesso dal Comune di Lamezia Terme.

Il Comune di Lamezia Terme impugna per cassazione sulla base di un unico motivo la decisione della CTR contestando la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 54, del D.L. n. 119 del 2018, art. 16 convertito nella L. n. 136 del 2018 che ha motivato l’art. 16 bis del D.Lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 112 c.p.c. per violazione del principio del contraddittorio; nullità della sentenza in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, per avere ritenuto il giudice di appello non costituito il Comune di Lamezia Terme.

Si lamenta infatti che il giudice del gravame avrebbe considerato non costituito il Comune malgrado fosse stato depositato in modalità telematica la memoria contenente le controdeduzioni e i relativi documenti conformemente alla previsione del D.L. n. 119 del 2018, art. 16, convertito nella L. n. 136 del 2018, che aveva previsto che la notifica ed il deposito degli atti processuali potesse avvenire esclusivamente per modalità telematiche in tal modo violando il principio del contraddittorio ed il diritto di difesa.

La società Union s.r.l. si è costituita con controricorso illustrato da memoria.

Il motivo è fondato.

Va preliminarmente rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di specificità.

i1 ricorso per cassazione con riferimento alla descrizione dei fatti di causa, consente a questa Corte di comprendere le censure rivolte alla sentenza d’appello e la specifica tipologia di doglianza di legittimità invocata costituita dalla violazione del diritto di difesa per avere considerato i giudici di appello non ritualmente costituita la parte appellata.

Ciò premesso occorre in primo luogo rilevare che il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16-bis, comma 3, è stato modificato dal D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 16, comma 1, lett. a), n. 4, convertito dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136, il quale, per quanto qui interessa, lo ha così novellato, rendendo obbligatoria, salvo deroghe, e non più facoltativa, la notifica telematica: “Le parti, i consulenti e gli organi tecnici indicati nell’art. 7, comma 2, notificano e depositano gli atti processuali i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematiche, secondo le disposizioni contenute nel D.M. Economia e Finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e nei successivi decreti di attuazione. (…).”. Tuttavia, il D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 16, successivo comma 5, comma 1, lett. a), n. 4, detta una specifica previsione intertemporale che esclude l’applicabilità del predetto comma 1, lett. a), n. 4, al caso di specie, statuendo che “Le disposizioni di cui al comma 1, lett. a), nn. 4) e 5), si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato a decorrere dal 1 luglio 2019.”.

Il giudizio di primo e secondo grado sono stati introdotti prima di tale scadenza ed in specie rispettivamente il 22.12.2015 ed il 30.4.2019.

Peraltro, il D.L. 23 ottobre 2018, art. 16, comma 2, contiene, la norma d’interpretazione autentica secondo la quale “Il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 16-bis, comma 3, nel testo vigente antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si interpreta nel senso che le parti possono utilizzare in ogni grado di giudizio la modalità prevista dal D.M. Economia e Finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dai relativi decreti attuativi, indipendentemente dalla modalità prescelta da controparte nonché’ dall’avvenuto svolgimento del giudizio di primo grado con modalità analogiche.”. Come è stato rilevato dalla Circ. D.M. Economia e Finanze 4 luglio 2019, n. 1/DF, al paragrafo 3, l’interpretazione autentica della normativa previgente tende ad evitare che, nel regime anteriore all’obbligatorietà del processo tributario telematico, “la scelta operata dal ricorrente/appellante in ordine alla modalità di notifica e deposito degli atti processuali possa vincolare la modalità di costituzione della controparte in qualsiasi grado di giudizio. Pertanto, l’opzione telematica può essere esercitata per la prima volta anche in appello a prescindere dalle modalità in cui il ricorrente ha instaurato il giudizio di primo grado.”.

Il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16-bis, comma 3, modificato dal D.L. n. 119 del 2018, art. 16, comma 2, convertito dalla L. n. 136 del 2018, riconosceva la facoltà per ciascuna parte di avvalersi delle modalità telematiche, nel senso che le parti potevano utilizzare in ogni grado del giudizio le modalità di notifica previste dall’art. 20 del citato decreto ministeriale n. 163 del 2013, a prescindere dalle modalità prescelte dalla controparte nonché dalla circostanza che nel giudizio di primo grado fossero state utilizzate le modalità analogiche; quindi le parti potevano scegliere le modalità di notifica e deposito degli atti processuali a prescindere dalle modalità adottate in primo grado, fermo l’obbligo, di cui al citato D.M. n. 163 del 2013, art. 2, comma 3, di utilizzare il mezzo telematico per la parte che già aveva adottato detto mezzo nel primo grado.

Poste queste imprescindibili premesse il Comune di Lamezia Terme,come risulta dalla ricevuta di deposito nr 19091910475813612 allegata agli atti rilasciata dal sistema informativo della giustizia tributaria nonché dalla successiva comunicazione n. (OMISSIS) dalla quale emerge l’inserimento delle controdeduzioni e dei documenti nel fascicolo processuale si è ritualmente costituita con modalità telematiche in data 19.9.2019 nel procedimento rg 1325/2019 radicato dalla società contribuente e quindi dopo l’entrata in vigore del processo telematico, si che ne aveva piena facoltà.

La CTR ha non correttamente ritenuto che l’Amministrazione comunale non si fosse costituita celebrando il processo in sua assenza omettendo di considerare le controdeduzioni proposte e la relativa documentazione ad esse allegate.

In particolare era stato evidenziato che la classificazione catastale della particella era ben nota alla contribuente dal momento che aveva acquistato il bene con atto pubblico in data 27.11.2000 e che la non corretta classificazione catastale dell’immobile sarebbe stata oggetto di una diversa azione non proposta che avrebbe avuto come soggetto passivo l’Agenzia delle Entrate e non già il Comune di Lamezia Terme.

La proposizione del ricorso in cassazione è pertanto sorretta da idoneo interesse, identificabile nella possibilità di conseguire, attraverso la rimozione della statuizione censurata, un risultato giuridicamente apprezzabile, e non già in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi pratici sulla soluzione adottata (cfr. Cass. n. 2021 nr 21540; 23519/2015, n. 9877/2006, n. 2593/2006, Cass. SU n. 2881/2002,)

La mancata considerazione delle argomentazioni difensive sopra indicate e della relativa documentazione hanno arrecato quindi un pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio che non si è ritualmente instaurato in violazione dell’art. 112 c.p.c. riverberando i suoi effetti a tutti gli atti consequenziali deriva ex lege dall’art. 159 c.p.c..

La sentenza va cassata e rinviata alla CTR della Calabria in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR della Calabria in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese di legittimità.

Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2022.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2022

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