Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6857 del 11/03/2020

Cassazione civile sez. trib., 11/03/2020, (ud. 09/01/2020, dep. 11/03/2020), n.6857

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9398-2017 proposto da:

G.D.F.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

ARCHIMEDE 120, presso lo studio dell’avvocato VIPSANIA ANDREICICH,

che lo rappresenta e difende giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 5956/2016 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 12/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/01/2020 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

TOMMASO BASILE che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato ANDREICICH che si riporta agli

atti.

Fatto

ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA

1. G.d.F.G. impugnava l’avviso di accertamento con cui era stato rideterminato il classamento di due unità immobiliari siti in Roma per le quali era stata proposta la rendita con procedura DOCFA. In particolare le due unità derivavano dal frazionamento di un appartamento ed il contribuente aveva chiesto l’attribuzione della categoria A/2 classe 3 ai due appartamenti di minore superficie derivanti dal frazionamento stesso. L’ufficio aveva attribuito la categoria A/1 classe 3.

La Commissione Tributaria Provinciale di Roma rigettava il ricorso con sentenza che era confermata dalla CTR del Lazio.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione il contribuente affidato a cinque motivi illustrati con memoria. L’agenzia delle entrate si è costituita in giudizio con controricorso.

Diritto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione e nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, per non aver la CTR motivato in ordine alla dedotta circostanza secondo cui nella zona dei Parioli in cui erano collocati gli immobili non esistevano unità immobiliari con vani di numero inferiore a 10 alle quali fosse stata attribuita la categoria A/1, laddove gli appartamenti oggetto di causa erano composti, rispettivamente, di vani 6 e 5. Inoltre la CTR non aveva considerato che tali circostanze si evincevano dalla perizia di parte e da altri documenti che non erano stati contestati dall’agenzia delle entrate.

2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 61, agli artt. 4 e ss. e 61, per non aver la CTR considerato che il classamento non può prescindere dal confronto con unità tipo che presentino caratteristiche e destinazione conformi sicchè avrebbe dovuto considerare la circostanza che ad immobili similari siti nella zona ove sono situati quelli per cui è causa era stata attribuita la categoria A/2.

3. Con il terzo motivo deduce nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, perchè la decisione reca una motivazione meramente apparente.

4. Con il quarto motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’art. 53 Cost..

Sostiene che l’attribuzione agli immobili per cui è causa di una classe superiore a quella spettante viola il principio di capacità contributiva.

5. Con il quinto motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’art. 3 Cost..

Sostiene che l’attribuzione agli immobili per cui è causa di una classe diversa rispetto a quelli aventi caratteristiche analoghe viola il principio di eguaglianza.

6. Preliminarmente osserva la Corte che l’eccezione di inammissibilità del ricorso proposta dall’agenzia delle entrate con riferimento all’immobile identificato con il mappale 510 per avere il contribuente manifestato acquiescenza è inammissibile in difetto di produzione documentale alcuna che attesti tale circostanza.

7. Osserva la Corte che va esaminato per primo, per ragioni di priorità logica, il secondo motivo, con riguardo al quale mette conto considerare che la questione proposta, ovvero quella del mancato raffronto con unità tipo aventi caratteristiche analoghe, non si appalesa nuova e, come tale, inammissibile in quanto fin dal primo grado di giudizio il contribuente ha svolto questi stessi argomenti. Ne deriva che il mero inquadramento giuridico della fattispecie come riferita al D.P.R. n. 1142 del 1949 non rileva onde affermare la novità del motivo, considerato anche che l’applicazione della norma di diritto è attività che compete al giudice, indipendentemente dal rilievo della parte.

Ciò posto, va considerato che il D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 61, prevede:

Il classamento consiste nel riscontrare sopraluogo per ogni singola unità immobiliare la destinazione ordinaria e le caratteristiche influenti sul reddito e nel collocare l’unità stessa in quella tra le categorie e classi prestabilite per la zona censuaria a norma dell’art. 9 che, fatti gli opportuni confronti con le unità tipo, presenta destinazione e caratteristiche conformi od analoghe.

Nel caso che occupa la CTR ha mantenuto la categoria A/1 attribuita all’originaria costruzione unitaria sulla base delle caratteristiche costruttive, degli affacci e della zona senza considerare se sussistessero, nella zona, unità tipo similari per dimensioni e caratteristiche cui fosse stata attribuita la medesima categoria o categoria inferiore, così come dedotto dal contribuente.

Si impone, dunque, la cassazione della sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame alla CTR del Lazio che, procedendo alle necessarie verifiche, deciderà nel merito ed anche sulle spese anche di questo giudizio di legittimità.

8. Gli altri motivi rimangono assorbiti.

P.Q.M.

La corte accoglie il secondo motivo e dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame alla CTR del Lazio in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2020

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