Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6856 del 24/03/2011

Cassazione civile sez. trib., 24/03/2011, (ud. 16/12/2010, dep. 24/03/2011), n.6856

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma in Via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

DELFINO COSTRUZIONI spa (già srl), rappresentato e difeso dall’avv.

WINKLER Pierluigi ed elettivamente domiciliato in Roma presso l’avv.

Andrea Costanzo, in Largo Luigi Antonelli n. 10;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio

n. 195/4/07, depositata il 20 febbraio 2008;

Udito l’avv. D’Ayala Valva per la controricorrente, il quale ha

dichiarato essere intervenuto il fallimento della parte, senza

peraltro produrre la relativa sentenza;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16 dicembre 2010 dal Relatore Cons. Dott. Antonio Greco.

La Corte:

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 195/4/07, depositata il 20 febbraio 2008, che, rigettando l’appello dell’Agenzia delle entrate, ufficio di Roma (OMISSIS), ha confermato l’annullamento dell’avviso di recupero del credito d’imposta riconosciuto per gli investimenti nelle aree svantaggiate, ai sensi della L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 8, alla srl Delfino Costruzioni per gli anni 2001, 2002 e 2003. Il giudice d’appello riteneva infatti che l’omesso tempestivo invio della comunicazione dei dati come prescritto dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 62, comma 1, lett. a), non comportava la decadenza dal beneficio, ostandovi la previsione del divieto di retroattività, di cui alla L. 27 luglio 2000, n. 212, artt. 3 e 1, atteso che il termine fissato per legge al contribuente per ottemperare ai detti obblighi, “di fatto ridotto a soli 24 giorni, viola le disposizioni richiamate” dello statuto del contribuente.

La spa Delfino Costruzioni, già srl Delfino Costruzioni, resiste con controricorso.

Il ricorso contiene due motivi, che rispondono ai requisiti prescritti dall’art. 366 bis cod. proc. civ..

Con il primo l’amministrazione ricorrente denuncia la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., sotto il profilo dell’infrapetizione, per avere il giudice di secondo grado omesso di pronunciarsi su un primo motivo d’appello, con il quale era stata dedotta la (autonoma causa di) decadenza del contribuente dall’agevolazione per non aver esposto il credito d’imposta nella dichiarazione dei rediti, compilando il quadro RU, come originariamente previsto dalla L. n. 388 del 2000, art. 8, comma 5, con il secondo motivo censura la sentenza, sotto il profilo della violazione di legge, per aver ritenuto che la difformità del termine fissato dalla L. n. 289 del 2002, art. 62, comma 1, lett. a), rispetto al termine di sessanta giorni previsto dalla L. n. 212 del 2000, art. 3, comma 2, comporti la nullità e l’inefficacia della intera previsione della legge e del provvedimento attuativo del Direttore dell’Agenzia delle entrate, così da escludere in assoluto che i contribuenti siano soggetti all’onere di compiere in un termine perentorio l’adempimento stabilito da quelle fonti.

Questa Corte ha affermato che “l’imprenditore ammesso a beneficiare, ai sensi della L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 8, dei contributi, concessi sotto forma di credito d’imposta, per l’effettuazione di nuovi investimenti nelle aree svantaggiate del Paese, decade da tale beneficio ove abbia omesso di presentare (come previsto dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 62, comma 1, lett. e), nel termine del 28 febbraio 2003, la comunicazione telematica avente ad oggetto le informazioni sul contenuto e la natura dell’investimento effettuato (cosiddetto “modello CVS”) essendo il suddetto termine previsto dall’art. 62 cit., a pena di decadenza, e non avendo, altrimenti, alcun senso la sua previsione ove il beneficio del contributo fosse subordinato alla realizzazione dell’investimento, e non anche all’invio della comunicazione telematica” (Cass. n. 3578 e n. 16442 del 2009).

Ed ha inoltre chiarito che “le norme della L. 27 luglio 2000, n. 212 (c.d. Statuto del contribuente), emanate in attuazione degli artt. 3, 23, 53 e 97 Cost., e qualificate espressamente come principi generali dell’ordinamento tributario, sono, in alcuni casi, idonee a prescrivere specifici obblighi a carico dell’Amministrazione finanziaria e costituiscono, in quanto espressione di principi già immanenti nell’ordinamento, criteri guida per il giudice nell’interpretazione delle norme tributarie (anche anteriori), ma non hanno rango superiore alla legge ordinaria; conseguentemente, non possono fungere da norme parametro di costituzionalità, nè consentire la disapplicazione della norma tributaria in asserito contrasto con le stesse: in applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva disapplicato la L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 62, comma 1, lett. a), ritenendolo contrastante con la L. n. 212 del 2000, art. 3, comma 2″ (Cass. n. 8254 del 2009).

Si ritiene pertanto che, ai sensi dell’art. 375 cod. proc. civ., comma 1 e art. 380 bis cod. proc. civ., il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio in quanto manifestamente fondato”;

che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite;

che non sono state depositate conclusioni scritte nè memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e pertanto, ribaditi i principi di diritto sopra enunciati, il ricorso deve essere accolto, la sentenza deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo della contribuente;

che le spese di lite possono essere compensate, essendosi formato l’orientamento giurisprudenziale di riferimento successivamente all’introduzione del giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente.

Dichiara compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2011

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