Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6856 del 16/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 16/03/2017, (ud. 19/01/2017, dep.16/03/2017),  n. 6856

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27275/2015 proposto da:

INTERSTRADE SRL IN LIQUIDAZIONE (C.F. e P.I. (OMISSIS)), in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, V.LE DELLE MILIZIE 76, presso lo studio dell’avvocato EMANUELA

GARAVELLI, rappresentata e difesa dagli avvocati CESARE COLETTA,

FABRIZIO CANNIZZO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2009/39/2015, emessa il 26/03/2015 della

COMMISSIONE TRIBUTARIA RIGIONALE di ROMA, SEZIONI DISTACCATA di

LATINA, depositata il 01/04/2015;

letta la memoria difensiva ex art. 380-bis c.p.c., di parte

controricorrente;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 19/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA

VELLA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. si tratta di avviso di accertamento per Ires, Irap ed Iva dell’anno di imposta 2005, confermato in entrambi i gradi del giudizio di merito;

2. all’esito della Camera di consiglio, il Collegio ha disposto l’adozione di motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

3. il motivo di ricorso presenta plurimi profili di inammissibilità, in quanto esso:

3.1. veicola cumulativamente e confusamente mezzi di impugnazione eterogenei (errores in indicando e in procedendo), in contrasto con la tassatività dei motivi di ricorso e con il consolidato orientamento per cui una simile tecnica espositiva riversa impropriamente sul giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure (ex plurimis, Cass. 22404/14, 25982/14, 26018/14, 5964/15);

3.2. prospetta una omessa pronuncia sulla questione del rispetto del termine dilatorio L. n. 212 del 2000, ex art. 12, comma 7, mentre dalla lettura della sentenza impugnata traspare piuttosto una pronuncia implicita di rigetto dell’eccezione, non altrimenti censurata con riguardo alla affermata indipendenza dell’avviso di accertamento dal p.v.c., ritenuto dalla C.T.R. un mero “strumento attraverso il quale l’ufficio è venuto a conoscenza della mancanza di contabilità”;

3.3. difetta di autosufficienza, poichè nella sua genericità non consente di comprendere se per l’anno 2005 vi fosse stato effettivamente un accesso, o si fosse trattato, come asserisce controparte, di una mera “verifica a tavolino”.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2017

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