Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6856 del 11/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 11/03/2021, (ud. 27/10/2020, dep. 11/03/2021), n.6856

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

Dott. FANTICINI Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 664-2014 proposto da:

TOSCO PLASTICHE SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in

ROMA P.ZA DELLA LIBERIA’ 10, presso lo studio dell’avvocato CAPECCI

FRANCESCO che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

LUCIANO TANTERI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI PRATO, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende.

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 99/2013 della COMM. TRIB. REG. della Toscana,

depositata il 21/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/10/2020 dal Consigliere Dott. CASTORINA ROSARIA MARIA.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti di Tosco Plastiche s.r.l. in liquidazione un avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2004 con il quale, rilevato un significativo scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli risultanti dall’applicazione del pertinente studio di settore, venivano recuperati a tassazione maggiori ricavi per Euro135.743,00 ai fini Ires, Irap e Iva, irrogando le relative sanzioni.

La contribuente impugnava l’avviso e la Commissione Tributaria Provinciale di Prato rigettava il ricorso.

Proposto appello, la Commissione Tributaria Regionale della Toscana, con sentenza n. 99/29/2013 depositata il 21.5.2013 lo rigettava sul presupposto della legittimità dell’accertamento e della inidoneità degli elementi forniti dalla contribuente a contraddire al risultato determinato dallo studio di settore.

Tosco Plastiche s.r.l. in liquidazione ricorre per la cassazione della sentenza, affidando il suo mezzo a due motivi.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la contribuente deduce la contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio e comunque l’omessa o insufficiente motivazione per mancata ed erronea valutazione delle risultanze istruttorie, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

Lamenta che la CTR non aveva esaminato la puntuale documentazione fornita e non aveva tenuto conto di svariati elementi, quali l’aumento del costo della materia prima, la vetustà degli impianti e la crisi economica.

La censura è inammissibile.

Invero, il difetto di motivazione, nel senso di sua insufficienza o contraddittorietà legittimante la prospettazione con il ricorso per cassazione del motivo previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), è configurabile soltanto quando dall’esame del ragionamento svolto dal giudice del merito e quale risulta dalla sentenza stessa impugnata emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero quando è evincibile l’obiettiva deficienza, nel complesso della sentenza medesima, del procedimento logico che ha indotto il predetto giudice, sulla scorta degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già, invece, quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato attribuiti dal giudice di merito agli elementi delibati; in quest’ultimo caso, infatti, il motivo di ricorso si risolverebbe in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti dello stesso giudice di merito che tenderebbe all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione. In ogni caso, per poter considerare la motivazione adottata dal giudice di merito adeguata e sufficiente, non è necessario che nella stessa vengano prese in esame (al fine di confutarle o condividerle) tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il giudice indichi (come accaduto nella specie) le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in tal caso ritenere implicitamente disattese tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (Cass.Civ., 2272/2007).

La CTR ha osservato che la contribuente, già in sede di contraddittorio, aveva messo in atto un atteggiamento dilatorio non aderendo tempestivamente, quando l’ufficio aziendale era perfettamente agibile, ad esibire la documentazione richiesta. Si osservi che in un momento successivo alla data di notifica dell’invito al contraddittorio, un incendio aveva coinvolto il capannone attiguo agli immobili della società per tale motivo posti sotto sequestro.

La CTR ha osservato che la società, nonostante le diverse proroghe concesse, non aveva nemmeno fornito i nominativi dei fornitori, per permettere all’ufficio riscontri in merito alle affermazioni difensive.

La CTR ha dato conto, dunque, di avere esaminato gli elementi forniti ed ha effettuato una adeguata disamina della realtà fattuale, rendendo, così, possibile il controllo sulla logicità del ragionamento sviluppato per giungere alla rassegnata decisione.

2.Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d) del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Lamenta che la CTR non aveva fatto corretta interpretazione ed applicazione della normativa in esame.

La censura è inammissibile.

Questa Corte ha reiteratamente affermato che il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dev’essere dedotto, a pena d’inammissibilità del motivo, giusta la disposizione dell’art. 366 c.p.c., n. 4, non solo con l’indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione (Cass., sent. n. 24298 del 2016; n. 635 del 2015; n. 1603 del 2013; 3010 del 2012). Nel caso di specie il motivo è del tutto carente.

3. La richiesta di sospensione della esecutività della sentenza impugnata è inammissibile.

Ai sensi dell’art. 373 c.p.c. il ricorso per cassazione non sospende l’esecuzione della sentenza. Tuttavia il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata può, su istanza di parte e qualora dall’esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno, disporre con ordinanza non impugnabile che la esecuzione sia sospesa o che sia prestata congrua cauzione

Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente Agenzia delle Entrate, delle spese di lite del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.000,00 oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2021

 

 

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