Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6856 del 11/03/2020

Cassazione civile sez. trib., 11/03/2020, (ud. 09/01/2020, dep. 11/03/2020), n.6856

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3638-2017 proposto da:

F.E., D.A., D.L., elettivamente

domiciliati in ROMA, PIAZZA S LORENZO IN LUCINA 4, presso lo studio

dell’avvocato CLAUDIO FANO, che li rappresenta e difende giusta

delega a margine;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, DIREZIONE CENTRALE, in persona del Direttore

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, UFFICIO PROVINCIALE DI ROMA TERRITORIO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 6695/2016 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 08/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/01/2020 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

TOMMASO BASILE che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per i ricorrenti l’Avvocato FANO che si riporta agli atti.

Fatto

ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA

1. F.E., D.L. e D.A. impugnavano l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) relativo alla rideterminazione del classamento ed all’attribuzione di una nuova rendita a tre immobili siti in Roma, microzona (OMISSIS) – Centro storico, piazza (OMISSIS) e via (OMISSIS).

Sostenevano i ricorrenti che l’agenzia del territorio aveva proceduto alla rideterminazione del classamento ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, senza che nell’atto fossero esplicitate le ragioni poste a base del provvedimento.

La Commissione Tributaria Provinciale di Roma rigettava il ricorso con sentenza che era confermata dalla CTR del Lazio.

2. Avverso la sentenza della CTR propongono ricorso per cassazione i contribuenti affidato a cinque motivi illustrati con memoria. L’agenzia delle entrate si è costituita in giudizio con controricorso.

Diritto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo ed il secondo motivo i ricorrenti deducono violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per non aver la CTR motivato in ordine alla dedotta nullità dell’avviso di accertamento e per aver violato le norme in materia di ripartizione dell’onere della prova.

2. Con il terzo motivo deducono violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per non aver la CTR tenuto conto del fatto che l’accertamento catastale era privo delle indicazioni circa l’individuazione degli immobili di riferimento.

3. Con il quarto motivo deducono violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per non aver la CTR motivato in ordine al rilievo della non omogeneità degli immobili compresi nella microzona (OMISSIS).

4. Con il quinto motivo deducono violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per aver la CTR motivato la decisione sulla base di considerazioni generiche e senza dare riscontro a ciascuna questione fatta oggetto dei motivi di appello.

5. Osserva la Corte che i primi tre motivi di ricorso debbono essere esaminati congiuntamente in quanto involgono la medesima questione, ovvero l’inidoneità dell’avviso di accertamento a rendere edotto il contribuente delle ragioni che hanno indotto l’amministrazione finanziaria a modificare il classamento dell’immobile dei contribuenti sulla base del solo fatto che esso era compreso in microzona di pregio e senza tener conto delle caratteristiche specifiche dello stesso.

Sennonchè i ricorrenti non hanno prodotto l’avviso di accertamento e neppure ne hanno trascritto nel ricorso il contenuto essenziale, per il che non è dato a questa Corte di valutare la fondatezza della censura. Ciò vieppiù tenuto conto del fatto che dalla sentenza impugnata si evince che l’avviso impugnato recherebbe l’indicazione anche delle caratteristiche proprie dell’immobile oggetto di causa, leggendosi alla pag. 2: “D’altronde risulta pacifico in causa dalla mera lettura dell’atto impugnato che i presupposti e le motivazioni addotte dall’Ufficio siano state sufficientemente espressi, quanto ai presupposti, mediante una comparazione, per la microzona “Centro Storico” tra il valore medio catastale e il valore medio di mercato degli immobili ivi insistenti, con esposizione del rapporto tra i due valori e del relativo scostamento e, quanto alle motivazioni, mediante indagini tecniche aventi riguardo al contesto urbano di ubicazione nonchè alle caratteristiche proprie dell’unità immobiliare.”

I primi tre motivi sono, pertanto inammissibili per difetto di autosufficienza.

6. Il quarto ed il quinto motivo rimangono assorbiti.

7. Il ricorso va, dunque, rigettato e le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è respinto, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto l’art. 13, comma 1 quater al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti a rifondere all’agenzia delle entrate e le spese processuali che liquida in euro (valore indeterminato -3000?), oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis. Restano salve eventuali future modifiche per il caso di ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, attualmente all’esame delle Sezioni Unite civili.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA