Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6856 del 08/04/2016


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 6856 Anno 2016
Presidente: DI AMATO SERGIO
Relatore: VIRGILIO BIAGIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –

contro
POTITO Gennaro;

– intimato —

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Molise n.
49/03/08, depositata il 16 giugno 2008.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27 novembre
2015 dal Relatore Cons. Biagio Virgilio;
udito l’avvocato dello Stato Giancarlo Caselli per la ricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Paola

Data pubblicazione: 08/04/2016

Mastroberardino, il quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Ritenuto in fatto
1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la
sentenza della Commissione tributaria regionale del Molise indicata in
epigrafe, con la quale, in accoglimento dell’appello di Gennaro Potito, è
stata annullata la cartella di pagamento emessa, a seguito di sentenza passata
in giudicato, nei confronti di Luigi Potito, del quale l’appellante era coerede,

Il giudice d’appello ha ritenuto che l’Ufficio non ha rispettato il
procedimento notificatorio di cui all’art. 65, quarto comma, del d.P.R. n.
600 del 1973, poiché la cartella è stata “indirizzata allo stesso defunto”, così
incidendo sul momento strutturale del rapporto tributario, non configurabile
nei confronti di un soggetto non più esistente.
2. Il Potito non si è costituito.

Considerato in diritto
1. Con il primo motivo, l’Agenzia ricorrente denuncia la violazione degli
artt. 60 e 65 del d.P.R. n. 600 del 1973, per avere il giudice a quo negato la
validità della notificazione della cartella di pagamento intestata al
contribuente deceduto (per debiti di quest’ultimo) e notificata direttamente
ad uno dei coeredi, a mani proprie.
Col secondo motivo è dedotta la violazione dell’art. 156 cod. proc. civ.,
poiché la CTR avrebbe dovuto, in ogni caso, ritenere che l’eventuale
erroneità dell’intestazione della cartella al defunto non era sanzionata da
nullità e l’atto aveva comunque raggiunto il suo scopo, mediante la notifica
all’erede, debitore effettivo.

2. Il ricorso, con esame congiunto dei motivi, è fondato.
Va premesso che il thema decidendum non concerne la validità della
notificazione della cartella di pagamento, che deve ritenersi effettuata
direttamente nei confronti dell’erede (come si evi= anche dalla sentenza
impugnata), bensì la legittimità dell’intestazione della cartella medesima a
nome del contribuente deceduto anziché dell’erede (unica questione, del
resto, posta dal Potito nel ricorso introduttivo, come è detto nel ricorso per
cassazione dell’Agenzia ed è confermato dalla sentenza).
Ciò posto, è consolidato il principio secondo il quale, ove si proceda alla
riscossione del tributo a carico degli eredi, la formazione del ruolo è
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per il recupero di somme erroneamente rimborsate.

disciplinata dall’art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973 e va operata al nome del
contribuente pur dopo il suo decesso, mentre per la notificazione della
cartella si applica la disciplina dettata dall’art. 65 del d.P.R. n. 600 del 1973
(Cass. nn. 5411 del 1988, 8272 del 2006, 3415 del 2009, 228 del 2014).
3. Il ricorso va, pertanto, accolto, la sentenza impugnata deve essere
cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria
regionale del Molise, la quale procederà a nuovo esame della controversia,

presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la
causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria
regionale del Molise.
Così deciso in Roma il 27 novembre 2015.

uniformandosi all’enunciato principio, e provvederà anche sulle spese del

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