Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6855 del 16/03/2017


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Cassazione civile, sez. II, 16/03/2017, (ud. 15/02/2017, dep.16/03/2017),  n. 6855

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8830/2012 proposto da:

F.A., (OMISSIS), FA.AL. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA SAN BERNARDO 101, presso

lo studio dell’avvocato GENNARO TERRACCIANO, che li rappresenta e

difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE

PROVINCE 114 -B-23, presso lo studio dell’avvocato D’AMICO PAOLA,

rappresentato e difeso dall’avvocato RAFFAELE NIANFELLOTTO giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1116/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 16/03/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/02/2017 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

udito l’Avvocato Gennaro Terracciano per I ricorrenti e l’Avvocato

Raffaello Manfellotto per i controricorrenti;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per

l’inammissibilità ex art. 372 c.p.c., della documentazione prodotta

dai ricorrenti, nonchè per l’accoglimento del secondo e del terzo

motivo del ricorso principale, rigettati i restanti.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 6 settembre 1996, C.G., proprietario di un terreno in Cassino contraddistinto in catasto al foglio (OMISSIS), particella n. (OMISSIS), sul quale erano stati edificati un fabbricato principale di sei piani fuori terra ed uno accessorio di un solo piano di circa mq. 56, di fatto adibito a studio professionale, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Cassino FA.AL. e Davide proprietari di un fondo confinante riportato in catasto al medesimo foglio, part.lle nn. (OMISSIS), sul quale erano stati edificati un fabbricato principale di cinque piani fuori terra ed un fabbricato accessorio di un solo piano di mq. 50 circa di superficie, lamentando la violazione delle distanze legali ad opera del primo fabbricato sia rispetto al confine che rispetto ai propri edifici, con la condanna dei convenuti all’immediato ripristino dello stato dei luoghi ed all’arretramento del fabbricato a distanza non legale.

Si costituivano i convenuti che contestavano la fondatezza della domanda attorea, ed in via riconvenzionale lamentavano che il C. aveva illegittimamente immesso delle acque luride nel fosso che attraversava il loro fondo, procedendo altresì ad un illegittimo mutamento di destinazione del fabbricato accessorio, chiedendo quindi la cessazione sia delle immissioni che della diversa utilizzazione del bene, con il diritto altresì al risarcimento dei danni.

All’esito di una denunzia di nuova opera proposta in corso di causa dall’attore, il Tribunale adito disponeva altresì la sospensione dei lavori di edificazione delle scale antincendio a servizio del fabbricato dei convenuti, sempre perchè poste a distanza non legale.

Il Tribunale di Cassino con la sentenza n. 869/2003 rilevava che il fabbricato principale dei F. non rispettava le distanze sia rispetto al confine che rispetto al fabbricato accessorio dell’attore, condannando i convenuti alla demolizione dell’intero ultimo piano, sino a ridurlo all’altezza di metri 11,40, pari alla distanza dal fabbricato accessorio dell’attore.

Condannava altresì il C. alla eliminazione degli scarichi nel fosso che attraversa la proprietà dei convenuti, rigettando per il resto le domande riconvenzionali.

A seguito di appello proposto dai convenuti, e succeduti al defunto F.D., gli eredi FA.AL. ed A., la Corte d’Appello di Roma con la sentenza n. 1116 del 16 marzo 2011, in parziale accoglimento del gravame, limitava l’ordine di demolizione dell’ultimo piano del fabbricato principale degli appellanti alla sola parte che è frontistante il manufatto accessorio dell’attore, revocando altresì l’ordine di sospensione dei lavori concernenti la scala antincendio.

Rilevavano i giudici di appello che il giudice di primo grado aveva ravvisato la violazione delle distanze legali del fabbricato degli appellanti sia in relazione alla prescrizione in tema di distacco dal confine (fissato dallo strumento urbanistico locale in misura pari alla metà dell’altezza del fabbricato) sia in relazione alla diversa prescrizione della distanza tra fabbricati (fissata dallo stesso strumento urbanistico in misura pari all’altezza del fabbricato).

Ad avviso degli appellanti la normativa in materia di distanze tra fabbricati non poteva essere invocata rispetto al fabbricato accessorio, posto che sia il TAR del Lazio, occupatosi dell’impugnazione della concessione edilizia dei convenuti ad opera dell’attore, sia la prassi del Comune di Cassino erano nel senso che le previsioni del regolamento locale dovessero trovare applicazione solo in ordine alle distanze dai fabbricati principali.

La Corte distrettuale premessa l’ininfluenza nel presente giudizio delle decisioni emesse dal G.A., e concernenti la sola legittimità del provvedimento concessorio, che non possono quindi incidere sulla tutela dei diritti dei terzi di natura privatistica, quali quelli dedotti in giudizio dall’attore, ha escluso che il regolamento comunale facesse una distinzione, ai fini del rispetto delle distanze, tra fabbricati principali ed accessori, in quanto le prescrizioni che concernono questi ultimi attengono esclusivamente alla destinazione d’uso, alle dimensioni, all’altezza ed alla distanza dal filo stradale, ma senza in alcun modo incidere sulla disciplina in materia di distanze, il cui rispetto non può essere eluso da un’eventuale prassi contra legem dell’ente locale.

Quanto invece alla pretesa illegittimità del fabbricato accessorio, rispetto al quale era stata riscontrata la violazione delle distanze legali ad opera del fabbricato dei F., la Corte distrettuale rilevava che, ancorchè il fabbricato principale del C., in quanto preveniente, risultasse non del tutto in regola quanto al rispetto della distanza dal confine, tuttavia, nella parte in cui si trova il fabbricato accessorio, il fabbricato principale era collocato ad una distanza legale rispetto al confine, risultando quindi il fabbricato accessorio, per la sua specifica collocazione, per larga parte al di fuori dell’area che costituisce il distacco ideale.

Quanto alla diversa questione dell’individuazione della linea di confine, riteneva corrette le deduzioni degli appellanti per i quali la linea segnata da una recinzione, e presa in esame dal Tribunale, non corrispondeva al confine reale, sicchè, una volta accertato il confine conformemente ai titoli di provenienza, era da escludersi la violazione delle distanze dal confine. Tuttavia residuava la violazione delle distanze tra fabbricati, posto che, a fronte di un’altezza del fabbricato F. di metri 14,50, la distanza era invece di metri 11,37.

Ne conseguiva la conferma della condanna all’abbassamento della quota dell’ultimo piano, sino all’altezza di metri 11,40, occorrendo però procedere a tale abbassamento per la sola parte del fabbricato degli appellanti che fronteggia la costruzione dell’attore, e non quindi per l’intero fronte, come erroneamente stabilito dal Tribunale.

Parimenti meritevole di accoglimento era il punto relativo alle scale antincendio, avendo la sentenza gravata ritenuto che trattandosi di una misura di sicurezza prevista dalle norme in materia di edilizia scolastica, essendo questa la destinazione dell’edificio oggetto di causa, rientrava chiaramente nella nozione di volume tecnico, per il quale è escluso il rispetto delle distanze legali.

Relativamente ai motivi di gravame con i quali i convenuti si dolevano del mancato riconoscimento dei danni scaturenti dalle illegittime condotte dell’attore (illegittima immissione degli scarichi, mutamento di destinazione del locale accessorio, ed illegittimo conseguimento di un ordine di sospensione della costruzione delle scale) la sentenza riteneva che non fosse stata offerta la prova del danno effettivamente patito e che la richiesta di CTU aveva carattere meramente esplorativo.

Avverso la indicata sentenza hanno proposto ricorso per cassazione F.A. ed Alessandro, articolandolo su quattro motivi.

C.G. ha resistito con controricorso.

I ricorrenti nell’imminenza dell’udienza hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente deve essere rilevata l’inammissibilità della produzione documentale effettuata ex art. 372 c.p.c., da parte ricorrente, avendo versato in atti una perizia giurata attestante a detta del tecnico incaricato, l’impossibilità tecnica di poter procedere all’abbassamento del livello della costruzione, documento che però esula chiaramente dal novero di quelli per i quali la norma in questione consente la produzione in sede di legittimità.

2. Con il primo motivo di ricorso si denunzia la violazione di legge e precisamente la violazione e falsa applicazione dell’art. 15 e ss., delle NTA del PRG del Comune di Cassino, nonchè la violazione e falsa applicazione della voce 17 dell’art. 23 del regolamento edilizio, e la violazione e falsa applicazione della L. n. 1150 del 1942, art. 41 quinquies, e del D.M. n. 1444 del 1968, art. 9, e dell’art. 873 c.c., nonchè l’insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza.

Si dolgono i ricorrenti che la Corte territoriale abbia ritenuto sussistente la violazione delle distanze tra fabbricati anche in relazione al fabbricato cd. accessorio di parte attrice, sebbene l’art. 15 e ss., citati stabiliscano il rispetto delle distanze solo per gli edifici a carattere principale.

In assenza di una specifica disciplina contenuta negli strumenti urbanistici locali avrebbe dovuto quindi trovare applicazione la previsione di cui all’art. 9 del menzionato DM che, prevedendo una distanza di metri 10 tra pareti finestrate, avrebbe comportato la legittimità della costruzione dei ricorrenti, in quanto posta a distanza maggiore.

Lo stesso Tar del Lazio nella sentenza pronunziata in merito all’impugnativa della concessione avanzata da parte del C., aveva manifestato il convincimento circa l’inapplicabilità del regime delle distanze previste dallo strumento urbanistico locale in relazione all’edificio avente carattere accessorio, sicchè la Corte d’Appello non avrebbe potuto decidere trascurando la rilevanza di giudicato esterno di tale provvedimento giurisdizionale.

Il motivo è infondato.

Ed, invero partendo dall’ultima affermazione di parte ricorrente relativa all’efficacia vincolante della pronuncia del giudice amministrativo, e ricordato che si tratta di statuizione emessa in relazione all’impugnativa della concessione edilizia rilasciata in favore dei ricorrenti e concernente il fabbricato oggetto di causa, giova richiamare la giurisprudenza di questa Corte a mente della quale (cfr. Cass. n. 9869/2015) la pronuncia del giudice amministrativo, investito della domanda di annullamento della licenza, concessione o permesso di costruire (rilasciati con salvezza dei diritti dei terzi), ha ad oggetto il controllo di legittimità dell’esercizio del potere da parte della P.A. ovvero concerne esclusivamente il profilo pubblicistico relativo al rapporto fra il privato e la P.A., sicchè non ha efficacia di giudicato nelle controversie tra privati, proprietari di fabbricati vicini, aventi ad oggetto la lesione del diritto di proprietà determinata dalla violazione della normativa in tema di distanze legali, che è posta a tutela non solo di interessi generali ma anche della posizione soggettiva del privato.

Ed, invero trattasi di una piana applicazione del generale principio affermato da tempo per il quale (cfr. Cass. S.U. n. 13673/2014) le controversie tra proprietari di fabbricati vicini relative all’osservanza di norme che prescrivono distanze tra le costruzioni o rispetto ai confini appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, senza che rilevi l’avvenuto rilascio del titolo abilitativo all’attività costruttiva, la cui legittimità potrà essere valutata “incidenter tantum” dal giudice ordinario attraverso l’esercizio del potere di disapplicazione del provvedimento amministrativo, salvo che la domanda risarcitoria non sia diretta anche nei confronti della P.A. (nella specie, il Comune) per far valere l’illegittimità dell’attività provvedimentale, sussistendo in questo caso la giurisdizione del giudice amministrativo (in termini ex multis Cass. n. 13170/2001; Cass. S.U. n. 333/1999).

L’eventuale accertamento della legittimità del titolo abilitativo della costruzione da parte del giudice amministrativo non preclude una diversa valutazione dell’illegittimità della condotta del privato nella controversia intentata da altro privato a tutela del diritto di proprietà, sicchè la decisione gravata, avendo fatto puntuale applicazione dei suesposti principi non appare meritevole di censura.

Quanto invece alla dedotta erronea applicazione delle previsioni di legge e regolamentari in materia di distanza, il tenore delle norme di cui allo strumento urbanistico locale non consente sulla base della loro formulazione letterale di ritenere che il loro ambito applicativo sia limitato alle sole costruzioni aventi carattere principale.

Il richiamo alla nozione di edifici di nuova costruzione ovvero di fabbricati, in assenza di una puntuale e specifica disciplina dettata per gli edifici aventi carattere cd. accessorio, come riconosciuto da parte degli stessi ricorrenti, non consente di optare per un’interpretazione che ne limiti l’applicazione ai soli edifici aventi carattere principale, posto che anche i manufatti di più contenute dimensioni, quali quelli per i quali si vorrebbe escludere la valutazione ai fini del rispetto delle distanze, appaiono evidentemente riconducibili alla nozione di costruzione di cui all’art. 873 c.c., trattandosi di manufatti stabilmente infissi al suolo che, per solidità, struttura e sporgenza dal terreno, possono creare quelle intercapedini dannose che la legge, stabilendo la distanza minima tra le costruzioni, intende evitare, rispondendo alla tradizionale nozione di costruzione quale recepita dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 5753/2014).

D’altronde proprio la carenza di una specifica disciplina, impone di ritenere come già affermato in passato che (cfr. da ultimo Cass. n. 144/2016) la nozione di costruzione, agli effetti dell’art. 873 c.c., è unica e non può subire deroghe da parte delle norme secondarie, sia pure al limitato fine del computo delle distanze legali, in quanto il rinvio ivi contenuto ai regolamenti locali è circoscritto alla sola facoltà di stabilire una “distanza maggiore”.

Ne discende che, una volta ricondotti gli edifici accessori al novero delle costruzioni in senso civilistico e nell’accezione propria della disciplina in materia di distanze, le previsioni regolamentari che prevedono un distacco tra costruzioni risultano evidentemente applicabili anche a tali manufatti, e che, anche laddove lo strumento urbanistico locale avesse dettato una disciplina difforme, tale deroga dovrebbe reputarsi illegittima, non rientrando nel potere degli enti locali quello di dettare deroghe alla disciplina codicistica in materia di distanze, eccezione fatta per la previsione sopra richiamata, di porre delle distanze maggiori rispetto a quelle di legge.

Il motivo deve quindi essere disatteso.

3. Con il secondo motivo si denunzia l’insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata, nonchè la violazione e falsa applicazione degli artt. 16 e 29, del regolamento edilizio del Comune di Cassino.

Assume parte ricorrente che la Corte d’Appello ha omesso di rilevare l’illegittimità del manufatto cd. accessorio dell’attore, in quanto situato nell’area di distacco che occorreva rispettare in relazione al fabbricato principale, area nella quale gli strumenti urbanistici vietano qualsivoglia costruzione (art. 29 regolamento edilizio che prevede solo la realizzazione di giardini, parcheggi e rampe di accesso).

La motivazione della sentenza sarebbe altresì insufficiente, in quanto per giustificare la legittimità del manufatto rispetto al quale sono state valutate le distanze del fabbricato dei ricorrenti, si è affermato che lo stesso si trovava “per larga parte” al di fuori dell’area che costituisce il distacco ideale, riconoscendosi quindi che parte di esso si colloca all’interno della detta area di distacco, risultando pertanto illegittimo.

Anche tale motivo è ad avviso del Collegio privo di fondamento.

La Corte d’appello ha in primo luogo ribadito che fabbricato preveniente era quello di parte attrice, il quale all’epoca della sua realizzazione doveva solo attenersi alla distanza dal confine (distanza che non risulta del tutto rispettata, ma la questione esula dal presente giudizio, non avendo i convenuti lamentato la violazione delle distanze ad opera della costruzione di parte attrice).

Quanto al fabbricato cd. accessorio del C., di cui non si denunzia la violazione delle norme dal confine, la sentenza ha ritenuto che lo stesso fosse posto in una zona del fondo per la quale le distanze dal confine dell’edificio principale erano ampiamente rispettate e che risultava pertanto in massima parte al di fuori dell’area di distacco quale imposta dallo strumento urbanistico.

Ritiene però la Corte che anche l’eventuale realizzazione in parte del manufatto in oggetto all’interno dell’area di distacco non possa determinare un esito diverso della controversia.

Ed, infatti la previsione di un’area di distacco mira essenzialmente ad assicurare il rispetto delle distanze tra fabbricati edificati su fondi finitimi ed appartenenti a diversi proprietari, non potendosi ravvisare l’illegittimità dal punto di vista privatistico, per costruzioni realizzate eventualmente a distanza inferiore a quella legale o regolamentare sul fondo di un unico proprietario (per un riferimento a tale regola si veda Cass. n. 1918/1973, a mente della quale il principio della prevenzione – in base al quale, fra due proprietari di fondi finitimi, colui che costruisce per primo può o edificare sul confine o a distanza dal confine non inferiore a quella legale oppure a distanza inferiore, costringendo il vicino, che costruisce per secondo, a ristabilire la distanza legale edificando dal confine a distanza maggiore della meta di quella prescritta, a meno che non voglia avanzare la propria fabbrica fino all’altrui costruzione, giovandosi dei rimedi offertigli dall’art. 875 c.c. – presuppone un rapporto intersoggettivo, opera tra proprietari di fondi finitimi e non è ipotizzabile come attributo della costruzione con caratteri di realità). D’altronde essendo la proprietà di entrambi i fabbricati, principale ed accessorio, in capo all’attore, i ricorrenti non sono legittimati a dolersi della violazione delle distanze tra le due opere.

Quanto invece alla pretesa violazione della previsione regolamentare che nega la possibilità di costruire nelle zone di distacco, la stessa si riverbera nei soli rapporti con la PA, e determina quindi l’illegittimità dell’opus dal punto di vista amministrativo, ma non incide sulla diversa disciplina in tema di distanze, e sulla possibilità anche per il titolare della costruzione illegittima dal punto di vista amministrativo di pretendere il rispetto delle distanze legali (cfr. Cass. n. 17339/2003; Cass. n. 10850/1998), essendo tale conclusione una piana applicazione del su riferito principio dell’autonomia tra profili pubblicistici dell’attività edificatoria e rapporti interprivatistici.

Ne consegue che anche laddove una parte del manufatto a carattere accessorio sia collocato nell’area di distacco prevista per il fabbricato principale, la violazione della norma regolamentare legittima se del caso la reazione della PA, ma non esclude che si tratti sempre di costruzione preveniente, rispetto alla quale l’edificio dei ricorrenti doveva porsi a distanza legale come appunto disposto dalla Corte distrettuale.

4. Il terzo motivo di ricorso denuncia genericamente l’indebito rigetto delle domande risarcitorie, in relazione alle varie condotte asseritamente illegittime poste in essere dall’attore.

Il motivo, anche a voler sorvolare circa la sua ammissibilità, per non avere la parte correttamente individuato in quale ipotesi di vizio denunciabile in sede di legittimità rientri la censura proposta, è privo di fondamento.

Quanto al rigetto della domanda concernente il danno derivante dall’illegittima immissione di scarichi nel fosso passante per la proprietà F., si deduce che già nel giudizio di primo grado era stata offerta la prova della contaminazione microbiologica delle acque provenienti dal fabbricato C..

La doglianza, oltre a difettare del requisito di autosufficienza, non riportando specificamente in quale fase siano stati prodotti, e ove siano attualmente rinvenibili i documenti dei quali si fa menzione, senza peraltro nemmeno trascrivere in dettaglio il loro contenuto, è priva di fondamento in quanto non si confronta con il tenore della decisione gravata la quale ha evidenziato che anche a fronte della illegittimità della condotta del C., non risultava offerta la prova del concreto pregiudizio subito da parte dei convenuti (spese per la bonifica del fondo ovvero mancati guadagni scaturenti dalla illegittima immissione degli scarichi).

Ritiene il Collegio che sia del tutto puntuale il richiamo al precedente di questa Corte n. 26972/2008 che, sebbene in relazione alla corretta configurazione del danno non patrimoniale, ha ribadito l’impossibilità di poter ravvisare in termini generali ipotesi di cd. danno in re ipsa, occorrendo ai fini dell’accoglimento della domanda risarcitoria fornire la concerta prova del pregiudizio economico derivante dall’altrui agire contra ius.

L’alterazione dei valori biologici delle acque non dimostra anche la esistenza del pregiudizio di cui si chiede il ristoro, come appunto comprovato dal fatto che la stessa difesa dei ricorrenti deduca sul punto l’esistenza di un danno in re ipsa, che viceversa, per quanto detto, non può avere riconoscimento.

Analoghe considerazioni valgono anche per il pregiudizio asseritamente subito dal mutamento di destinazione del locale accessorio di parte attrice.

Quanto invece al danno che si assume patito per effetto della sospensione dei lavori concernenti le scale antincendio, il motivo è evidentemente privo del requisito di specificità ex art. 366 c.p.c., n. 6, posto che si richiama, senza trascriverne il contenuto, il contratto di locazione intercorso con la Provincia e relativo al fabbricato oggetto di causa, così come una missiva del 22 gennaio 2001, con la quale la Provincia avrebbe receduto anticipatamente dal contratto, anche in tal caso omettendo di riportarne il contenuto al fine di permettere il riscontro dell’effettiva sussistenza di un nesso di causalità tra la decisione della Provincia di recedere anticipatamente e l’intervenuta sospensione dei lavori di completamento

5. Il quarto motivo di ricorso denuncia come error in procedendo la circostanza che il giudice di merito abbia disposto la demolizione del fabbricato dei ricorrenti nella parte fronteggiante la costruzione dell’attore, senza considerare gli aspetti tecnici che ne impedivano la materiale esecuzione.

Il motivo è inammissibile trattandosi di questione nuova (non risulta che la questione relativa alla fattibilità della regolarizzazione del fabbricato dal punto di vista tecnico, sia mai stata dedotta o affrontata nei precedenti gradi di giudizio) e che evidentemente richiede accertamenti in fatto, come suggerito dalla stessa inammissibile produzione di una perizia di parte volta a supportare dal punto di vista tecnico le affermazioni circa l’impossibilità di poter dare esecuzione alla statuizione concernente le modalità volte ad assicurare il rispetto delle distanze legali.

Peraltro, l’aspirazione della parte che imporrebbe la riduzione della tutela dell’attore al solo risarcimento per equivalente, non può trovare conforto nei precedenti di questa Corte nei quali si è affermato che (cfr. ex multis Cass. n. 2359/2012 Cass. n. 11744/2003) l’art. 2058 c.c., comma 2, che prevede la possibilità di ordinare il risarcimento del danno per equivalente anzichè la reintegrazione in forma specifica, in caso di eccessiva onerosità di quest’ultima, non trova applicazione nelle azioni intese a far valere un diritto reale la cui tutela esige la rimozione del fatto lesivo, come quella diretta ad ottenere la riduzione in pristino per violazione delle norme sulle distanze, atteso il carattere assoluto del diritto leso.

Inoltre va considerato che, come di recente ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte nella sua più autorevole composizione, atteso il carattere assoluto dei diritti reali, la tutela degli stessi mediante reintegrazione in forma specifica non è soggetta al limite ex art. 2058 c.c., comma 2, salvo che lo stesso titolare danneggiato chieda il risarcimento per equivalente (Cass. S.U. n. 10499/2016), sicchè la riduzione in pristino, quale conseguenza della lesione del diritto reale di parte attrice non può soffrire deroghe anche in ragione delle esigenze prospettate da parte ricorrente.

6. Il ricorso deve quindi essere disatteso, e per l’effetto, in applicazione del principio di soccombenza, i ricorrenti vanno condannati al rimborso delle spese di lite in favore del controricorrente, come da dispositivo che segue.

PQM

La Corte, rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 15 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2017

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