Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6855 del 11/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 11/03/2021, (ud. 22/10/2020, dep. 11/03/2021), n.6855

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. NICASTRO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22530/2014 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n.

12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

CO.PRO.VI. Consorzio Produttori Vini di Velletri soc. coop. agr. a

r.l. in concordato preventivo, rappresentato e difeso dall’Avv.

Bravi Sandro, con domicilio eletto in Roma, via dei Dardanelli, n.

46, presso lo studio dello stesso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio,

n. 225/06/13 depositata il 25 giugno 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 ottobre

2020 dal Consigliere Nicastro Giuseppe.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

a seguito di un processo verbale nei confronti di CO.PRO.VI. Consorzio Produttori Vini di Velletri soc. coop. agr. a r.l. (hinc anche: “COPROVI” o “il Consorzio”), l’Agenzia delle entrate notificò allo stesso un avviso di accertamento, relativo a IRES e IRAP per il periodo d’imposta 2003, con il quale determinò un maggior reddito e un maggior valore della produzione netta in ragione dei seguenti tre recuperi a tassazione: a) risultato di esercizio non dichiarato di Euro 615.517,26, attesa l’inapplicabilità a COPROVI delle agevolazioni fiscali per le cooperative; b) quote di ammortamento indeducibili per Euro 366.854,31, in quanto non sufficientemente documentate e determinabili (recupero non riportato dalla sentenza impugnata ma concordemente menzionato sia nel ricorso sia nel controricorso); c) ulteriori costi indeducibili per Euro 2.195,16, in quanto non sufficientemente documentati (recupero non riportato dalla sentenza impugnata ma concordemente menzionato sia nel ricorso sia nel controricorso);

l’avviso di accertamento fu impugnato davanti alla Commissione tributaria provinciale di Roma (hinc anche: “CTP”) che “afferm(e)) che l’accertamento è legittimo” (così la sentenza impugnata);

avverso tale pronuncia, COPROVI propose appello e l’Agenzia delle entrate “present(ò) a sua volta appello incidentale” (così la sentenza impugnata) alla Commissione tributaria regionale del Lazio (hinc anche: “CTR”), la quale: a) accolse l’appello di COPROVI, annullando l’avviso di accertamento, con la motivazione che: “- la pretesa azionata da CO.PRO.VI. è fondata in quanto, sulla base degli atti, non si tratta di utile estraneo alla tipica attività esercitabile da una cooperativa e la sua gestione rientra negli ambiti della cooperazione; – la fondatezza della pretesa azionata da CO. PRO. VI. è stata già riconosciuta dalla Commissione tributaria regionale, sez. 1.” con sentenza 21 gennaio 2013, n. 28, relativa all’accertamento sul reddito 2004 dell’appellante principale e dalla quale non vi è motivo di discostarsi; in particolare con riguardo, nello specifico, alla prevalenza della mutualità nell’attività consortile”; b) dichiarò inammissibile l’appello incidentale dell’Agenzia delle entrate con la motivazione che esso “non contiene i motivi specifici di impugnazione, in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1, primo periodo”;

avverso tale sentenza della CTR – depositata in segreteria il 25 giugno 2013 e non notificata – ricorre per cassazione l’Agenzia delle entrate, che affida il proprio ricorso, notificato il 25 settembre 2014, a un unico motivo;

CO.PRO.VI. Consorzio Produttori Vini di Velletri soc. coop. agr. a r.l. resiste con controricorso, notificato il 7 novembre 2014;

CO.PRO.VI. Consorzio Produttori Vini di Velletri soc. coop. agr. a r.l. ha depositato una memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con l’unico, complesso, motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), la nullità della sentenza impugnata per la carenza dei requisiti contenutistici della “concisa esposizione dello svolgimento del processo” e della “succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto”, previsti, rispettivamente, dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, nn. 2) e 4);

il motivo è fondato;

con riguardo al suo primo profilo, la fondatezza di esso discende dal fatto che la CTR: a) da un lato, ha omesso perfino di menzionare due delle tre riprese a tassazione operate con l’avviso di accertamento impugnato – in particolare, quelle relative all’indeducibilità di quote di ammortamento per C 366.854,31 e di costi per C 2.195,16 – delle quali hanno invece dato concordemente atto, come si è anticipato, sia il ricorso dell’Agenzia delle entrate sia il controricorso di COPROVI; b) dall’altro lato, con riferimento all’altra ripresa a tassazione relativa all’accertamento di un risultato di esercizio non dichiarato di Euro 615.517,26 per l’inapplicabilità delle agevolazioni fiscali per le cooperative, ha trascurato di esporre, neanche concisamente, il fondamento di tale ritenuta inapplicabilità (il quale, come risulta, anche in questo caso, dall’esame sia del ricorso sia del controricorso, era in realtà duplice, discendendo dai due rilievi che COPROVI: non poteva essere di fatto considerato una società cooperativa “a mutualità prevalente” ai sensi dell’art. 2513 c.c.; aveva omesso di quantificare un risultato di esercizio, avendo attribuito ai soci, al termine dello stesso, l’intero avanzo di gestione, nonostante l’attività con i soci costituisse solo una percentuale dell’attività svolta dal Consorzio, e aveva conseguentemente omesso anche di “determinare l’accantonamento alla riserva legale e ai fondi mutualistici”);

con riguardo al suo secondo profilo, relativo alla denunciata carenza del requisito della “succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto”, con riferimento all’accoglimento dell’appello di COPROVI – in ordine al quale la motivazione della sentenza impugnata si esaurisce, come si è visto, nelle affermazioni che “sulla base degli atti, non si tratta di utile estraneo alla tipica attività esercitabile da una cooperativa e la sua gestione rientra negli ambiti della cooperazione” e che “la fondatezza della pretesa azionata da CO. PRO. VI. è stata già riconosciuta dalla Commissione tributaria regionale, sez. I, con sentenza 21 gennaio 2013, n. 28, relativa all’accertamento sul reddito 2004 dell’appellante principale e dalla quale non vi è motivo di discostarsi; in particolare con riguardo, nello specifico, alla prevalenza della mutualità nell’attività consortile” – la CTR: a) nulla ha esposto circa le ragioni che l’hanno indotta ad annullare le due riprese a tassazione concernenti l’indeducibilità delle quote di ammortamento e dei costi; b) quanto alla ripresa a tassazione concernente l’omessa dichiarazione di un risultato di esercizio di Euro 615.517,26 in ragione dell’inapplicabilità delle agevolazioni fiscali per le cooperative: b.1) con la prima delle affermazioni citate, da un lato, ha fatto riferimento agli atti di causa in modo complessivo e del tutto generico (“sulla base degli atti”), dall’altro lato, ne ha affermato in modo meramente assertivo la valenza dimostrativa (nel senso dell’apparenza della motivazione “meramente assertiva o riferita solo complessivamente alle produzioni in atti”, Cass., 30/05/2019, n. 14762); b.2) con la seconda delle affermazioni citate, nel motivare per relationem alla sentenza della stessa Commissione tributaria regionale del Lazio concernente l’avviso di accertamento notificato a COPROVI per l’anno 2004 – come è consentito fare, in linea di principio, ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., comma 1, nel testo sostituito dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 52, comma 5, (Cass., 06/09/2016, n. 17640, 31/01/2019, n. 2861) – ha rinviato alle argomentazioni di tale sentenza esclusivamente “con riguardo, nello specifico, alla ritenuta prevalenza della mutualità nell’attività consortile”, mentre la ripresa a tassazione in questione si basava, come si è visto, non solo sull’asserita insussistenza di tale condizione di prevalenza della mutualità ma anche sull’altra contestazione, che della stessa ripresa costituiva un ulteriore e autonomo fondamento, che COPROVI aveva omesso di quantificare un risultato di esercizio, avendo attribuito ai soci, al termine dello stesso, l’intero avanzo di gestione, nonostante l’attività con i soci costituisse solo una percentuale dell’attività svolta, e aveva conseguentemente omesso anche di “determinare l’accantonamento alla riserva legale e ai fondi mutualistici”;

dalla ciò la fondatezza del motivo nel suo complesso;

il ricorso deve essere pertanto accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa deve essere rinviata alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, affinchè riesamini la vicenda processuale e provveda altresì a regolare le spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2021

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