Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6855 del 11/03/2020

Cassazione civile sez. trib., 11/03/2020, (ud. 09/01/2020, dep. 11/03/2020), n.6855

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17529-2016 proposto da:

SALSA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MARIANNA DIONIGI 29, presso

lo studio dell’avvocato MARINA MILLI, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato SARA ARMELLA giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 53/2016 della COMM. TRIB. REG. di GENOVA,

depositata il 15/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/01/2020 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

TOMMASO BASILE che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato ARMELLA che si riporta agli atti.

Fatto

ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA

1. Talea Società di Gestione Immobiliare s.p.a. con unico socio acquistava, con atto del 21 novembre 2006, una unità immobiliare ad uso ipermercato sita in Mondovì chiedendo l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa e l’applicazione delle imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale poichè si trattava di fabbricato strumentale di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, comma 8 ter. In data 19 luglio 2011 la contribuente chiedeva il rimborso di quanto versato a titolo di imposte ipotecaria e catastale poichè, trattandosi di immobile in corso di costruzione, non trovava applicazione nè il disposto di cui al D.Lgs. n. 347 del 1990, art. 1 bis della tariffa allegata, nè quello di cui all’art. 10, comma 1, del medesimo decreto di talchè le imposte ipotecarie e catastali avrebbero dovuto essere versate in misura fissa.

Avverso il diniego opposto dall’agenzia delle entrate la contribuente proponeva ricorso e la commissione tributaria provinciale di Genova lo accoglieva. Proposto appello da parte dell’ente impositore, la commissione tributaria regionale della Liguria lo accoglieva dichiarando inammissibile il ricorso del contribuente sul presupposto che l’ufficio, nel proporre il gravame, si era legittimamente avvalso per la notifica di messo speciale dell’agenzia delle entrate; inoltre l’istanza di rimborso proposta dalla contribuente doveva ritenersi tardiva in quanto, a norma del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 77, essa avrebbe dovuto essere presentata entro il termine di tre anni dal versamento, a nulla rilevando che, dopo il pagamento dell’imposta proporzionale, fosse intervenuta la circolare dell’agenzia delle entrate che prevedeva il pagamento delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa in caso di trasferimento di immobili strumentali in corso di costruzione, posto che le circolari non hanno natura normativa e non possono dunque incidere sul rapporto tributario. Neppure potevano trovare applicazione le norme sulla ripetizione dell’indebito, con conseguente termine prescrizionale decennale, data la norma particolare che disciplina la materia, ovvero il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 77.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione la società contribuente affidato a cinque motivi illustrati con memoria. L’agenzia delle entrate si è costituita in giudizio con controricorso.

Diritto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1 n. 3, in relazione all’art. 53 c.p.c. poichè la CTR avrebbe do.vuto dichiarare l’inammissibilità dell’appello che era stato notificato tramite messo speciale autorizzato.

2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1 n. 3, in relazione al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 77, dovendosi ritenere che la parte non fosse decaduta dall’esercizio del diritto alla restituzione delle imposte ipocatastali poichè la norma fa decorrere il termine per l’istanza di restituzione dal versamento dell’imposta ovvero, se posteriore, da quello in cui è sorto il diritto alla restituzione, tale dovendosi intendere quello in cui è stata emanata la circolare del 12 marzo 2010 numero 12/E con cui è stata ammessa la registrazione degli atti notarili di compravendita di immobili in corso di costruzione con il versamento delle imposte ipocatastali in misura fissa.

3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1 n. 3, in relazione all’art. 2041 c.c. sostenendo che spettava il rimborso della somma pagata in eccedenza sulla base dell’arricchimento senza causa dell’amministrazione finanziaria.

4. Con il quarto motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’art. 2033 c.c. poichè, trattandosi di azione volta alla ripetizione dell’indebito, era possibile esercitare il diritto alla restituzione nel termine di prescrizione di 10 anni.

5. Con il quinto motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’art. 112 c.p.c. ed alla L. n. 212 del 2000, artt. 5 e 10, poichè la CTR ha omesso di pronunciarsi sulla dedotta violazione dei principi di collaborazione e buona fede cui avrebbe dovuto attenersi l’amministrazione finanziaria.

6. Osserva la Corte che il primo motivo di ricorso è infondato. Ciò in quanto il messo è abilitato ad effettuare, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, sia in primo grado che nel giudizio di appello le notificazioni degli atti dell’Amministrazione finanziaria. Solamente con riguardo al giudizio di cassazione può affermarsi la nullità (e non l’inesistenza) della notifica eseguita da messo autorizzato dalla stessa Amministrazione in quanto non eseguita dall’ufficiale giudiziario ai sensi dell’art. 137 c.p.c. stante il fatto che tale norma è applicabile al giudizio di cassazione in materia tributaria per effetto dell’integrale rinvio alle norme codicistiche operato dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62 (cfr. Cass. n. 14273 del 13/07/2016 e Cass. n. 18291 del 10/09/2004).

7. Il secondo motivo è parimenti infondato. Invero il termine decadenziale di tre anni previsto dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 77, decorre dal relativo pagamento o se, posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la invocata restituzione. La data di emanazione di risoluzioni interpretative della normativa, da parte dell’amministrazione finanziaria, rimane irrilevante essendo esse inidonee a costituire un diritto insussistente se non nei casi in cui la legge stessa ne attribuisca il potere ad una specifica autorità amministrativa, e vincolanti solo per l’operato interno degli uffici (cfr., per il caso di applicazione del termine di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, in materia di rimborso Iva, Cass. n. 1577 del 27/01/2014 e Cass. n. 23042 del 14/12/2012).

8. Il terzo motivo è infondato per la ragione che l’azione generale di arricchimento non è ammissibile quando chi la eserciti disponeva comunque di un’azione che si è prescritta o in relazione alla quale si sia verificata decadenza (Cass. n. 30614 del 27/11/2018; Cass. n. 12265 del 10/06/2005).

9. Parimenti infondato è il quarto motivo. Invero nell’ordinamento tributario vige, per la ripetizione dell’indebito, un regime speciale basato sull’istanza di parte da presentare, a pena di decadenza, nel termine previsto dalle singole leggi di imposta o, in difetto, dalle disposizioni sul contenzioso tributario (D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 1, lett. g) e art. 21, comma 2), per il che nel caso di specie, ove il termine triennale per il rimborso è stabilito dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 77, non può applicarsi la norma di cui all’art. 2033 c.c. che disciplina la ripetizione dell’indebito.

10. Infondato è anche il quinto motivo. Invero questa Corte ha più volte affermato il principio secondo cui dalla violazione del principio dell’affidamento, previsto dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10, comma 2, deriva unicamente l’esclusione dell’irrogazione delle sanzioni e degli interessi, ma non già l’esonero dall’adempimento dell’obbligazione tributaria. Dall’applicazione di tale regola generale discende che non è predicabile lo spostamento del termine di decadenza per la presentazione dell’istanza di rimborso in conseguenza dell’incertezza interpretativa della norma vigente al momento del versamento dell’imposta, anche considerato che non sarebbe stato precluso alla contribuente presentare comunque nei termini l’istanza stessa.

11. Il ricorso va, dunque, rigettato e le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è respinto, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, l’art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.

PQM

La corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere all’agenzia delle entrate e le spese processuali che liquida in Euro 13.000,00, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis. Restano salve eventuali future modifiche per il caso di ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, attualmente all’esame delle Sezioni Unite civili.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA