Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6855 del 08/04/2016


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 6855 Anno 2016
Presidente: DI AMATO SERGIO
Relatore: LA TORRE MARIA ENZA

SENTENZA

sul ricorso 15814-2010 proposto da:
LUPPICHINI AURORA, elettivamente domiciliata in ROMA
VIALE PARIOLI 87, presso lo studio dell’avvocato ALDO
SEMINAROTI, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato CRISTINA SEROTTI giusta delega a
margine;
– ricorrente –

2015
3642

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI FIRENZE 2;
– intimato –

nonchè contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro

Data pubblicazione: 08/04/2016

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 66/2009 della COMM.TRIB.REG.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 26/11/2015 dal Consigliere Dott. MARIA
ENZA LA TORRE;
udito per il ricorrente l’Avvocato SEMINAROTI che ha
chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato MELONCELLI
che ha chiesto l’inammissibilità in subordine
rigetto;
udito il P.m. In peruvn.à del

Su2L1LuLu Procu1utur12.

Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

di FIRENZE, depositata il 30/04/2009;

Svolgimento del processo
Aurora Luppichini, di professione ragioniera, ricorre per la cassazione della sentenza
della Commissione tributaria regionale della Toscana (n. 66.29.09, dep. 30 aprile
2009), che ha confermato la decisione di primo grado in relazione al ricorso contro il
silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso prodotta per l’Irap versata per gli anni dal 1998
al 2002 e contro l’avviso di accertamento notificato per il recupero dell’Irap per l’anno

dell’autonoma organizzazione in base ai dati emergenti dalla dichiarazione dei redditi
dello studio del Rag. Fregoso presso il quale svolgeva l’attività, di consulenza, senza
organizzazione alcuna. La CTR ha in particolare ritenuto non supportata da validi
elementi probatori la circostanza dedotta dalla contribuente in merito alla mancata
fruizione dei benefici organizzativi recati dal suo inserimento nella struttura, dei quali
“logicamente non può che avvalersi” e che non hanno “incidenza marginale” sul
risultato economico conseguito.
L’Agenzia delle entrate si costituisce ex art. 370 co. i c.p.c., chiedendo il rigetto del
ricorso in quanto inammissibile e infondato.
Motivi della decisione
1. Col primo motivo la ricorrente deduce violazione di legge (art. 2 d.lgs. 486/1987),
per avere la CTR ritenuto sussistere il requisito impositivo dell’Irap (della
autonoma organizzazione), per il solo fatto del suo inserimento come collaboratrice
di uno studio dotato di autonoma organizzazione, per il quale prestava
esclusivamente consulenze professionali, senza sopportare costi per locazione, per
uso di beni strumentali e per personale dipendente (come confermato dal quadro
RE della dichiarazione).
2. Il motivo è fondato.
La giurisprudenza di questa Corte ha più volte ribadito che in tema di IRAP il
requisito dell’autonoma organizzazione, presupposto d’imposta, ricorre quando il
contribuente che eserciti attività di lavoro autonomo: a) sia, sotto qualsiasi forma, il
responsabile dell’organizzazione senza essere inserito in strutture organizzative
riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali
eccedenti le quantità che, secondo l’id quod plerumque accidít, costituiscono
nell’attualità il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività anche in assenza
di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. È

RGN 15814/10 Luppichini Aurora c/ Agenzia delle entrate

2003. Lamenta la ricorrente che la CTR abbia riconosciuto l’esistenza del requisito

onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non
dovuta (o che contesti il recupero dell’imposta da parte dell’Amministrazione),
dare la prova dell’assenza di tali condizioni (ex multis Cass. S.U. n. 12108 del 2009;
n. 8556 del 2011; Cass. 3473 del 2014).
La CTR ha invece dato erroneamente rilievo alla struttura organizzativa riferibile
ad altri (studio del rag. Fabrizio Fregoso), ritenuta espressamente ipotesi di

presso uno studio altrui, infatti, tenuto conto dei dati emergenti dalla dichiarazione
dei redditi, non prova, ma esclude la presenza di un’autonoma organizzazione.
Nel caso di specie i giudici di merito hanno peraltro inesattamente ritenuto non
provata la circostanza dedotta (di non fruire dei benefici organizzativi derivanti
dall’inserimento della Luppichini nello studio associato), sebbene dal quadro RE
della dichiarazione allegata al ricorso – che la stessa CTR peraltro indica prova
idonea per il giudice di merito al fine verificare l’esistenza del presupposto
dell’autonoma organizzazione- non risultino spese per locazione e lavoro
dipendente, ma solo una contenuta spesa per consumi.
3. L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento del secondo, col quale
si deduce violazione di legge e omessa e/o contraddittoria motivazione su un punto
decisivo, nella parte in cui la CTR ha dichiarato di aderire ai principi
giurisprudenziali in materia di Irap per poi discostarsene, giungendo a un esito
opposto rispetto ai dichiarati presupposti, trattandosi peraltro di contribuente cui
è applica bile il regime dei minimi.
4. Conclusivamente il ricorso va accolto con riferimento al primo motivo del ricorso;
assorbito il secondo; la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari
ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito (ex art. 384, 2
comma, c.p.c.), con l’accoglimento del ricorso introduttivo della contribuente. Le
spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso; dichiara assorbito il secondo; cassa la
sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, accoglie
il ricorso introduttivo della contribuente. Condanna l’Agenzia delle entrate al
rimborso delle spese dell’intero giudizio, liquidate: in t. 600,00 per il primo grado

RGN 15814/10 Luppichiní Aurora cl Agenzia delle entrate

esclusione dall’Irap. Lo svolgimento dell’attività libero professionale di consulenza

di giudizio; in €. 800,00 per il secondo grado di giudizio; in €. 1800,00 per il
giudizio di cassazione, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di
legge.
Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio del 26 novembre 2015, con
motivazione semplificata.

Il C nsigliere estensore

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