Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6855 del 02/03/2022

Cassazione civile sez. VI, 02/03/2022, (ud. 08/02/2022, dep. 02/03/2022), n.6855

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1978-2020 proposto da:

COMUNE DI MILANO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA POLIBIO 15, presso lo studio dell’avvocato

LEPORE GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende unitamente agli

avvocati MANDARANO ANTONELLO, MERONI RUGGERO, MARINELLI IRMA;

– ricorrente-

contro

ADIGI 4 SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIALE LIEGI 32, presso lo studio

dell’avvocato CLARICH MARCELLO domiciliata e difesa dagli avvocati

MICCINESI MARCO, ALLENA MARCO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2370/7/19 della COMMISSIONE REGIONALE della

LOMBARDIA, depositata il 03/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’08/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott. CAPRIOLI MAURA.

 

Fatto

FATTO e DIRITTO

Considerato che:

La CTR della Lombardia, con sentenza nr 2369/2019, accoglieva l’appello della società Adigi s.r.l. avverso la pronuncia della CTP di Milano la quale aveva respinto il ricorso della contribuente avente ad oggetto l’accertamento relativo al mancato versamento dell’Ici anno di imposta 2013.

La CTR rilevava sulla premessa di alcune circostanze fattuali pacifiche e non contestate (l’avvenuta rituale presentazione della dichiarazione Ici nella quale era stato precisato che l’immobile era esente ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 73, comma 1, lett. c) in quanto destinato esclusivamente all’attività commercial5 l’avvenuto pregresso annullamento in autotutela di avvisi Ici relativi ad annualità pregresse; il lungo silenzio mantenuto dal Comune negli anni intercorsi fra l’annullamento in autotutela e l’emissione dell’avviso qui impugnato e altri avvisi di analogo tenore) che l’Amministrazione comunale avrebbe dovuto adottare ai sensi della L. n. 241 del 1990, art. 3 a fronte dell’invocata esenzione dal pagamento del tributo un provvedimento che esplicitasse le ragioni positive o negative anche con riguardo all’esenzione invocata dalla contribuente.

Avverso tale sentenza il Comune di Milano propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo illustrato da memoria cui resiste con controricorso illustrato da memoria la contribuente.

Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 162 nonché della L. n. 212 del 2000, art. 7, dell’art. 2697 c.c. sull’onere della prova per avere la CTR ritenuto necessario motivare nell’avviso di accertamento in ordine all’esenzione richiesta dal contribuente. Va in primo luogo rigettata l’eccezione di inammissibilità del motivo per difetto di specificità.

Il ricorrente attraverso l’unico profilo di censura introduce la questione su quale debba essere il contenuto motivazionale minimo necessario dell’atto di accertamento Imu per rendere adeguato a parametri di tutela del contribuente e di trasparenza amministrativa.

Il punto controverso si incentra unicamente sulla necessità o meno che l’obbligo motivazionale si estenda anche al disconoscimento dell’esenzioni non essendo in discussione che l’atto impugnato abbia individuato il presupposto impositivo nell’an e nel quantum.

Il motivo è fondato.

Secondo l’ormai costante orientamento giurisprudenziale, dal quale questo Collegio non ha motivo di discostarsi, “in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l’obbligo motivazionale dell’accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente 1″an” ed il “quantum” dell’imposta. In particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l’indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’ente impositore nell’eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell’atto le questioni riguardanti l’effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva” (cfr. tra le tante Cass. 26431/20174952/2018).

Orbene è la stessa decisione a dare atto che l’avviso di accertamento reca l’indicazione dei fatti giustificativi dell’imposizione fiscale e dei parametri per la determinazione del suo ammontare.

Quanto articolato nell’atto impugnato in primo grado è infatti sufficiente alle funzioni dell’obbligo di motivazione consentendo un’agevole interpretazione e comprensione del provvedimento, nonché, permette al destinatario un effettivo controllo dell’operato dell’amministrazione, così da aprire a una piena tutela giurisdizionale.

Occorre peraltro rilevare che già in precedenza il Comune aveva esplicitato la sua posizione con riferimento ad altri immobili di proprietà della stessa Adigi s.r.l. riguardanti le annualità Ici 2010 e 2011 ed Imu 2012 e 2013 che hanno formato oggetto di contenziosi che si sono conclusi in senso favorevole all’Amministrazione con sentenze nr 3355/2017-3356/2017-3357/2017 e 3358/2017 divenute irrevocabili (sub doc 2).

Ne’ può ritenersi sussistente alcuna violazione del principio di leale collaborazione tra contribuente e pubblica amministrazione.

Per consolidata giurisprudenza di questa Corte, nell’ambito dei rapporti tributari, la Amministrazione finanziaria che vanta una pretesa nei confronti del contribuente è tenuta ad allegare e dimostrare i fatti integrativi del presupposto di imposta come individuati dalla norma impositiva, mentre, proprio in considerazione del carattere eccezionale della deroga alla norma impositiva -e conseguentemente al principio di eguaglianza contributiva- operata dalle norme agevolatrici e di esenzione, è il soggetto che intende avvalersi dello speciale regime derogatorio che deve adempiere all’onere di allegazione e dimostrazione dei relativi fatti che fondano il diritto alla esenzione od agevolazione (cfr. con specifico riferimento alla norma di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), Corte cass. 5 sez. 26.10.2005 n. 20776;2011 /27165).

La CTR non si è pertanto uniformata a tali principi ritenendo necessario che l’atto dovesse spiegare le ragioni della mancata applicazione del regime di esenzione che era stato dichiarato dalla contribuente.

Nessun rilievo assume la circostanza che il Comune di Milano in sede di autotutela avesse annullato per le annualità dal 1999 al 2003.

Non si può infatti ritenere che l’attuale provvedimento impositivo assuma il valore di una revoca dell’agevolazione riconosciuta 10 anni prima atteso l’ampio arco temporale intercorso fra l’atto di autotutela e quello adottato con riferimento all’anno di imposta 2013.

Il ricorso va accolto e rinviato alla CTR della Lombardia per un nuovo esame.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR della Lombardia, in diversa composizione anche per le spese di legittimità.

Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2022.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2022

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