Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6854 del 22/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 22/03/2010, (ud. 11/02/2010, dep. 22/03/2010), n.6854

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MONACI Stefano – Presidente –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –

Dott. STILE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

TRENITALIA S.P.A., RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., entrambe in

persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente

domiciliate in ROMA, VIALE UMBERTO TUPINI 113, presso lo studio

dell’avvocato COREO NICOLA, che le rappresenta e difende, giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

C.P., P.G., D.F., tutti

elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE PARIOLI 87, presso lo studio

dell’avvocato SEMINAROTI ALDO, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato SEROTTI CRISTINA, giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

e contro

COOP PORTABAGAGLI S.C.A.R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 745/2007 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 20/06/2007 R.G.N. 860/05;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

11/02/2010 dal Consigliere Dott. PAOLO STILE;

udito l’Avvocato CORBO NICOLA; udito l’Avvocato SEMINAROTI ALDO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio che ha concluso per il rigetto e cessazione della

materia del contendere per P. che ha transato.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 2 febbraio 2005 il Tribunale di Firenze accoglieva la domanda avanzata da C.P., P.G. e D.F., soci della Cooperativa Portabagagli s.c.a.r.l, accertando che fra gli stessi e Ferrovie dello Stato-Società di Trasporti e Servizi S.p.A., era intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ai sensi della L. n. 1369 del 1960, art. 1, sul presupposto che si era verificata una mera intermediazione di manodopera; con la stessa sentenza il Tribunale condannava il datore di lavoro (Trenitalia S.p.A.) al pagamento delle differenze retributive ed alle spese di lite. Avverso tale decisione proponevano appello Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. e Trenitalia s.p.a. chiedendone, con articolate argomentazioni, l’integrale riforma mediante il rigetto delle domande avanzate dai lavoratori.

Contumace la Cooperativa Portatagli, i lavoratori si costituivano in giudizio e concludevano per il rigetto dell’appello.

Con sentenza del 5/20 giugno 2007, l’adita Corte di Appello di Firenze rigettava l’impugnazione.

A sostegno della pronunzia, la Corte territoriale, dopo avere puntualizzato che la materia del contendere era costituita da un appalto di servizi endoaziendale e che, ai fini della qualificazione della fattispecie, era irrilevante la disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 276 del 2003, trattandosi di norma sopravvenuta e di contenuto tale da non smentire la scelta di fondo della illegittimità di mera intermediazione di mano d’opera compiuta dal legislatore del 1960, osservava che, per accertare la legittimità o meno del rapporto alla luce della L. n. 1369 del 1960, era necessario acclarare non solo se l’appaltatore fosse dotato di capacità e struttura imprenditoriale, ma anche se esso avesse assunto la gestione operativa dell’incarico appaltato.

Osservava, ancora, con specifico riferimento all’ambito ferroviario, che ben poteva riconoscersi piena legittimità a rapporti di appalto aventi ad oggetto – ad esempio – il servizio di deposito bagagli oppure quello di pulizia del materiale rotabile, ben potendosi ravvisare nell’oggetto della prestazione, l’assunzione del rischio d’impresa. Nella specie, tuttavia, il genere di mansioni espletate da C., P. e D., che erano stati utilizzati quali meri prestatori di mano d’opera, non consentiva di condividere la tesi difensiva delle società, non potendosi riconoscere alcuna autonomia alla Cooperativa Portatagli nell’espletamento di servizi come quello di sorveglianza sale o di autista, trattandosi di compiti espletabili solo ed esclusivamente nell’ambito di un rapporto diretto ed immediato con la struttura dell’appaltante.

Per la cassazione di tale pronuncia ricorrono Trenitalia S.p.A. e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. con cinque motivi.

Resistono i lavoratori con controricorso. Avendo il P. successivamente conciliata la lite, il difensore delle società ha chiesto che venga dichiarata cessata la materia del contendere.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo mezzo di impugnazione le società ricorrenti, denunciando violazione e falsa applicazione della L. n. 1369 del 1960, artt. 1 e ss., in relazione alla L. n. 210 del 1985 e di ogni altra norma e principio in materia di intermediazione di mano d’opera, si dolgono della sentenza impugnata poichè, nel caso di specie, mancherebbero presupposti oggettivi per configurare “interposizione di manodopera”. Più precisamente, la sentenza non avrebbe tenuto conto della gestione amministrativa dei rapporti di lavoro operata dalla cooperativa appaltatrice e non avrebbe considerato la rilevanza della autonomia delle società ricorrenti in relazione al disposto della L. n. 1369 del 1960, art. 8, ed L. n. 210 del 1985, art. 2.

Con il secondo motivo le ricorrenti, denunciando la violazione delle stesse norme e principi di cui al precedente motivo nonchè omessa ed insufficiente motivazione circa punti decisivi della controversia, contestano la sussistenza della fattispecie interpositoria rivendicando la legittimità degli appalti stipulati con la cooperativa, alla stregua della istruttoria svolta e della contrattazione collettiva appositamente intervenuta, in forza della quale tutte le mansioni espletate da ciascuno dei dipendenti in causa rientravano nel novero di quelle appaltatali.

Con il terzo motivo le ricorrenti, denunciando violazione e falsa applicazione sotto altro profilo delle stesse norme e principi rubricati al precedente motivo nonchè omessa ed insufficiente motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), lamentano che la sentenza impugnata, negando che la Cooperativa si fosse assunta un “rischio d’impresa”, abbia ignorato i principi elaborati dalla giurisprudenza in materia, secondo cui l’apporto dell’appaltatore deve essere valutato in concreto, tenendo conto dell’oggetto e del contenuto intrinseco dell’appalto.

Con il quarto motivo le ricorrenti, denunciando violazione e falsa applicazione della L. n. 1369 del 1960, artt. 1, 3 e 5, in relazione al D.Lgs. n. 235 del 2003, artt. 29 e ss., agli artt. 41 e ss. Cost.

ed agli artt. 59, 60 e 62 del Trattato dell’Unione Europea, lamentano che l’impugnata sentenza abbia ritenuto la applicabilità della L. n. 1369 del 1960, alla fattispecie concreta, senza tenere alcun conto della normativa sopraggiunta e dei principi ricavabili dalla richiamata normativa.

Il ricorso, pur valutato nelle sue diverse articolazioni, peraltro attentamente sviluppate, non può essere accolto perchè, sotto il profilo di stretto diritto, in contrasto con la consolidata e condivisibile giurisprudenza di questa Corte in materia e, sotto il profilo della interpretazione del materiale probatorio, in quanto attinente a valutazioni di merito non fondatamente censurabili in questa sede.

Deve innanzi tutto considerarsi – come affermato in analoghe occasioni da questa Corte (tra le tante, v. Cass. 19 luglio 2007 n. 16016) – che, in caso di impiego di manodopera negli appalti concessi dalle Ferrovie dello Stato successivamente all’entrata in vigore della L. n. 210 del 1985, è da escludere che l’operatività del generale divieto previsto dalla L. n. 1369 del 1960, art. 1, sia stata limitata dalla disciplina speciale e posteriore introdotta dalla citata L. n. 210 del 1985, art. 2, lett. i), nella parte in cui ha conferito ampio rilievo alle finalità di economicità ed efficienza dell’organizzazione delle Ferrovie dello Stato e alle conseguenti esigenze di elasticità e flessibilità nella dislocazione dei servizi e del personale. La lettura sistematica di tale ultima disposizione convince dell’assenza di qualsiasi limitazione del divieto di interposizione. Infatti, consentire alle Ferrovie di affidare a società o enti cui partecipino ovvero ad altre imprese la gestione di particolari settori di attività che non ritenga conveniente, per ragioni organizzative, funzionali ed economiche, gestire direttamente, significa semplicemente confermare il generale principio della libertà dell’imprenditore di affidare in appalto tutte le attività suscettibili di fornire un autonomo risultato produttivo, senza che sia consentito escludere l’ipotesi in cui l’organizzazione del committente sarebbe in grado di eseguire direttamente la lavorazione. Pertanto con riferimento proprio alle Ferrovie dello Stato questa Corte (Cass., sez. lav., 5 ottobre 2002, n. 14302) ha già affermato – e qui ribadisce – che il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro (L. 23 ottobre 1960, n. 1369, art. 1), in riferimento agli appalti “endoaziendali”, caratterizzati dall’affidamento ad un appaltatore esterno di tutte le attività, ancorchè strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente, opera tutte le volte in cui l’appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all’appaltatore-datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo (il caso di specie era relativo a due lavoratori che avevano svolto compiti di fattorino e di commesso, rientranti nel ciclo produttivo dell’azienda Ferrovie dello Stato, ma inseriti nella organizzazione della cooperativa di servizi della quale erano soci). La specifica previsione contenuta nella legge istitutiva dell’Ente Ferrovie dello Stato, quale ente pubblico economico creato al fine di assumere il servizio già gestito dallo Stato mediante un’azienda autonoma, si spiega agevolmente con la necessità di delineare il disegno organizzativo di un soggetto pubblico e di precisarne l’ambito di autonomia rispetto ai fini pubblici istituzionali. Certamente, in tema di appalti, non si è inteso consentire all’ente pubblico più di quanto non fosse consentito all’imprenditore privato.

Con riferimento poi più specifico al caso in esame, oggetto della presente controversia, i giudici d’appello hanno accertato, valutando le risultanze istruttorie, che la direzione tecnica delle prestazioni dei lavoratori intimati era di competenza esclusiva delle FF.SS., mentre alla Cooperativa era demandata la gestione dei turni, la corresponsione della retribuzione, la gestione delle ferie ed in genere l’amministrazione del personale. Le direttive tecniche ed il controllo del regolare espletamento del servizio era demandato alle FF.SS..

Quindi, con valutazione di merito assistita da motivazione sufficiente e non contraddittoria e pertanto non censurabile con ricorso per Cassazione, la Corte d’appello ha accertato che la prestazione dei lavoratori intimati era nella piena disponibilità della società che la dirigeva e ne verificava il regolare espletamento.

Sicchè, in coerenza con tale accertamento di fatto, la Corte d’appello ha ritenuto integrata la fattispecie dell’illecita interposizione nella prestazione lavorativa, vietata dalla L. n. 1369 del 1960, art. 1, di certo non adeguatamente contraddetta dalla indicazione in ricorso di stralci della contrattazione collettiva con la previsione di mansioni attribuite ai lavoratori in oggetto, riferibili pur sempre ad ipotesi di appalti leciti.

Per quanto esposto, avendo P.G. conciliata la lite, il ricorso proposto nei suoi confronti -e rispetto al quale è stato specificamente dedicato il quinto mezzo d’impugnazione – va dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse, con compensazione delle spese, mentre va rigettato nei confronti dei restanti intimati, rispetto ai quali le spese seguono la soccombenza con attribuzione agli avv. Aldo Seminarotti e Cristina Serotti. Nulla per le spese nei confronti della Cooperativa Bagagli scarl. non costituitasi.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso nei confronti di C.P. e D.F. e condanna le ricorrenti nei confronti dei suddetti alle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 33,00 oltre Euro 2.500,00 per onorari ed oltre spese generali, IVA e CPA con attribuzione agli avv. Aldo Seminarotti e Cristina Serotti. Nulla per le spese nei confronti della Cooperativa Portabagagli scarl. Dichiara inammissibile il ricorso nei confronti di P.G. e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2010

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