Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6854 del 11/03/2020

Cassazione civile sez. trib., 11/03/2020, (ud. 09/01/2020, dep. 11/03/2020), n.6854

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8140-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’AVVOCATURA GENERALE

DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio degli

Avvocati ARMANDO GIORGINI e GIANCARLO CATERINA, che la rappresentano

e difendono giusta procura speciale estesa in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5183/9/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 13/9/2017, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 9/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

ANTONELLA DELL’ORFANO.

Fatto

RILEVATO

Che:

l’Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza ivi parimenti indicata, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio aveva parzialmente accolto l’appello avverso la sentenza n. 10076/2016 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma, in accoglimento del ricorso del Condominio indicato in epigrafe contro avviso di accertamento di variazione del classamento dell’unità immobiliare;

il Condominio resiste con controricorso e propone ricorso incidentale affidato ad unico motivo.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.1. dall’esame della documentazione prodotta dal controricorrente e dall’esame degli atti contenuti nel fascicolo d’ufficio emerge che la sentenza di primo grado fu notificata all’Agenzia delle Entrate in data 5.5.2016, mentre il ricorso in appello risulta notificato, come attestato nella stessa sentenza di appello, in data 28.11.2016/1.12.2016;

1.2. è fondato quindi il ricorso incidentale, da esaminare preliminarmente, con cui si denuncia l’inammissibilità del ricorso per cassazione derivante dall’inammissibilità dell’appello del Fisco, non rilevata dal Giudice di secondo grado, atteso che il gravame era stato tardivamente notificato, con conseguente assorbimento del ricorso principale dell’Agenzia delle entrate;

1.3. trattandosi di questione rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, ciò comporta l’inammissibilità dell’appello dell’Agenzia delle entrate ed il passaggio in giudicato della decisione di prime cure (art. 327 c.p.c.);

1.4. la sentenza emessa all’esito del relativo giudizio d’appello deve, dunque, essere annullata senza rinvio, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, comma 2 e dell’art. 382 c.p.c., comma 3, secondo periodo e ciò in quanto il processo non avrebbe potuto essere proseguito in grado di appello e la Commissione regionale avrebbe dovuto dichiarare inammissibile il gravame dell’Agenzia, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53; il che, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., travolge anche il suo successivo ricorso per cassazione;

2. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, mentre non vi è luogo per provvedere sulle spese della fase di appello stante la contumacia del Condominio in tale fase.

PQM

La Corte, decidendo sul ricorso per cassazione, accoglie il ricorso incidentale, assorbito il ricorso principale; dichiara inammissibile l’appello dell’Agenzia delle entrate; cassa senza rinvio la sentenza emessa all’esito del relativo giudizio; condanna l’Agenzia delle entrate alle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 4.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 9 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA