Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6854 del 08/04/2016


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 6854 Anno 2016
Presidente: DI AMATO SERGIO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso 248-2010 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro
BYTECH ITALIA SRL;
– intimato avverso la sentenza n. 48/2008 della COMM.TRIB.REG. di
TORINO, depositata il 26/11/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Data pubblicazione: 08/04/2016

udienza del 15/10/2015 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;
udito per il ricorrente l’Avvocato FIORENTINO che ha
chiesto raccoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

rigetto del ricorso.

Generale Dott. LUIGI CUOMO che ha concluso per il

R.G.N.248/2010
RITENUTO IN FATTO
L’Agenzia delle Entrate di Ivrea effettuava un controllo nei confronti
di Bytech Italia srl, accertando che nel corso dell’anno di imposta 2003 la
società verificata aveva intrattenuto rapporti commerciali con soggetti
aventi sede ad Hong Kong e Malesia , compresi nella lista dei paesi a
fiscalità privilegiata, senza provvedere ad annotare separatamente i costi

d.P.R. 22 dicembre 1986 n.917. Pertanto l’ente impositore , previa
declaratoria di non deducibilità dei costi non indicati separatamente,
accertava maggiori imposte per euro 112.631 a titolo di Irpeg e per euro
14.079 a titolo di Irap, oltre sanzioni ed interessi per euro 126.710.
La società Bytech impugnava l’atto davanti alla Commissione
tributaria provinciale di Torino che, con sentenza del 19.6.2006,
accoglieva il ricorso annullando l’avviso di accertamento.
L’Agenzia delle Entrate di Ivrea impugnava la decisione davanti alla
Commissione tributaria regionale di Torino che con sentenza del
20.10.2008 rigettava il gravame. Il giudice di appello rilevava che la
società, mediante la documentazione prodotta all’Ufficio, aveva
dimostrato la sussistenza delle condizioni di deducibilità richieste
dall’art.110 comma 11 primo periodo del d.P.R. 22 dicembre 1986 n.917;
riteneva non applicabile la sanzione prevista in caso di omessa
annotazione separata dei componenti negativi relativi ad operazioni
intercorse con imprese “black list”, considerato che la società aveva
sanato l’omissione mediante presentazione della dichiarazione
integrativa a norma dell’art.2 comma 8 d.P.R. n.322 del 1988.
Avverso la sentenza di appello l’Agenzia delle Entrate propone
ricorso per violazione e falsa applicazione degli artt.1 commi 302 e 303
legge n.296 del 1998, art.2 comma 8 d.P.R. n.322 del 1998, art.8
comma 3 bis d.lgs.18 dicembre 1997 n.471 e art.13 d.lgs. 18 dicembre
1997 n.472 , in relazione all’art.360 comma 1 n.3 cod.proc.civ. nella
parte in cui la sentenza ha rigettato la richiesta di rideterminazione della
sanzione, deducendo due profili di illegittimità: a) la dichiarazione
integrativa prevista dall’art.2 comma 8 d.P.R. citato è idonea a
correggere la dichiarazione dei redditi ma non può evitare l’irrogazione

s\

relativi alle suddette operazioni, come prescritto dall’art.110 comma 11

delle sanzioni, come risulta dall’inciso “salva l’applicazione delle
sanzioni”; b) la dichiarazione integrativa è priva della spontaneità
richiesta dall’art.13 cligs. n.472 del 1997 per la riduzione delle sanzioni,
essendo stata effettuata successivamente all’attività di verifica avviata
con la notificazione dell’invito a comparire.
La società non ha presentato controricorso
CONSIDERATO IN DIRITTO

1.A seguito delle modifiche all’art.110 comma 11 del d.P.R. 22
dicembre 1986 n.917, introdotte dall’art.1 comma 301 della legge n.296
del 2006, l’obbligo di esposizione separata, nella dichiarazione, dei costi
derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti in paesi a fiscalità
privilegiata ha cessato di essere una condizione alla quale è subordinata
la deducibilità dei costi, deducibilità attualmente correlata alla sola
sussistenza dei requisiti sostanziali richiesti dall’art.110 comma 11 prima
parte del d.P.R. 22 dicembre 1986 n.917 (dimostrazione che l’impresa
estera svolge prevalentemente un’attività commerciale effettiva, ovvero
che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse
economico ed hanno avuto concreta esecuzione). L’indeducibilità dei
costi per violazione dell’obbligo dichiarativo è stata sostituita dalla
comminatoria della sanzione prevista dall’art.8 comma 3 bis d.lgs.18
dicembre 1997 n.471, aggiunto dalli arti. comma 302 delle legge n.296
del 2006, secondo cui, in caso violazione dell’obbligo di indicazione
separata dei costi di cui all’art.110 comma 11 del d.P.R. 22 dicembre
1986 n.917, è applicabile una sanzione amministrativa pari al 10 per
cento dell’importo complessivo delle spese e dei componenti negativi non
indicati separatamente nella dichiarazione.
L’art. 1 comma 303 della legge n.296 del 2006 ha previsto
l’applicazione retroattiva della disposizione sanzionatoria di cui al comma
302 anche alik violazioni commesse prima dell’entrata in vigore della
legge 27.12.2006 n.296, sempre che il contribuente fornisca la prova

della ricorrenza del requisito sostanziale previsto dall’art.110 comma 11,
e “ferma restando in tal caso l’applicazione della sanzione di cui all’art.8
comma 1 del d.lgs.18.12.1997 n.471”.

2

Il ricorso è fondato.

Con specifico riguardo al caso di omessa esposizione di componenti
negative del reddito inerenti operazioni commerciali intercorse con
imprese aventi sede in Stati con regimi fiscali privilegiati, la
giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente affermato il principio
che l’avvio della verifica fiscale di cui il contribuente abbia avuto formale
conoscenza costituisce causa ostativa alla presentazione della
dichiarazione integrativa prevista dall’art. 2, comma 8, del d.P.R. n. 322

anche dopo la contestazione delle stesse la correzione si risolverebbe in
un inammissibile strumento di elusione delle sanzioni comminate dal
legislatore. (Sez. 6 – 5, Sentenza n. 15798 del 27/07/2015, Rv.
636114; Sez. 5, Sentenza n. 14999 del 17/07/2015, Rv. 636123; Sez.
5, Sentenza n. 5398 del 04/04/2012, Rv. 622225).
Nel caso in esame, risulta dalla sentenza impugnata che la
presentazione della dichiarazione integrativa prevista dall’art.2 commi 8 e
8 bis del d.P.R.n.322 del 1998, effettuata dalla società Bytech in data
16.12.2005, è successiva all’inizio formale della verifica fiscale avviata
con la notificazione in data 11.11.2005 dell’invito a produrre
documentazione relativa ai rapporti commerciali intrattenuti con soggetti
aventi sede ad Hong Kong e Malesia, con conseguente inefficacia della
dichiarazione correttiva rispetto alla applicabilità delle sanzioni.
3.Per le ragioni esposte il ricorso deve essere accolto con cassazione
della sentenza impugnata e decisione nel merito. In conformità alla
richiesta della ricorrente Agenzia delle Entrate , la sanzione deve essere
rideterminata nella misura stabilita dall’art.8 comma 3 bis d.P.R. n.322
del 1998, pari al del dieci per cento dell’importo complessivo delle spese
e dei componenti negativi non indicati separatamente nella originaria
dichiarazione dei redditi, con il limite massimo di euro 50.000.
La società Bytech Italia s.r.l. deve essere condannata al rimborso
delle spese, liquidate in euro duemila oltre spese prenotate a debito per il
giudizio di cassazione, in euro ottocento per il giudizio di primo grado ed
in euro mille per il giudizio di secondo grado.
P.Q.M.

3

del 1998, in quanto se fosse possibile porre rimedio alle irregolarità

Accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata in relazione alle
sanzioni e decidendo la causa nel merito conferma la sanzione prevista
dall’art.8 comma 3 bis del d.igs. n.471 del 1997, aggiunto dall’art.1
comma 302 legge n.296 del 2006. Condanna la società Bytech s.r.l. al
rimborso delle spese, liquidate in curo- ducmila, oltre eventuali spese
prenotate a debito, per il giudizio di cassazione, in euro ottocento per il
giudizio di primo grado, in euro mille per il giudizio di secondo grado.

Così deciso il 15.10.2015.

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