Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6853 del 24/03/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 6853 Anno 2014
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso 25936-2007 proposto da:
DI PRIMIO AURORA c.f. dprrra67s62e5581, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA RIMINI 14, presso lo studio
dell’avvocato LORENTI FRANCESCO, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato CICCARELLI SERGIO,
giusta delega in atti;
– ricorrente –

2014
405

contro

MINISTERO DELLA SALUTE, REGIONE ABRUZZO;
– intimati –

avverso la sentenza n. 752/2007 della CORTE D’APPELLO

Data pubblicazione: 24/03/2014

di L’AQUILA, depositata il 03/07/2007 R.G.N. 992/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 05/02/2014 dal Consigliere Dott. ADRIANO
PIERGIOVANNI PATTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

improcedibilità.

Generale Dott. CARMELO CELENTANO, che ha concluso per:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 3 luglio 2007 la Corte di Appello di L’Aquila, in riforma della sentenza del
Tribunale di Pescara 7 febbraio 2006 (che, in accoglimento della domanda proposta da Aurora
Di Primio nei confronti del Ministero della Salute e nel contraddittorio anche con la Regione
Abruzzo, aveva accertato la dipendenza causale dell’epatite cronica contratta dalla prima, e

dall’inquinamento da HCV subiti nell’ottobre 1980 presso gli ospedali civili di Popoli e di
Pescara in cui ricoverata per peritonite da appendicite acuta e aveva condannato il Ministero
resistente al pagamento dell’indennizzo previsto dall’art. 8 della 1. 210/1992 con decorrenza
dalla data della domanda, oltre interessi legali e spese), aveva respinto la domanda della
ricorrente e compensato le spese di entrambi i gradi di giudizio. A motivo della decisione,
essa riteneva il difetto di legittimazione passiva del Ministero, per la presentazione della
domanda dopo l’avvenuto trasferimento delle funzioni riguardanti l’indennizzo in questione
alle Regioni dal 1° gennaio 2001, a norma dell’art. 3 D.C.P.M. 26 gennaio 2000, né essendo
stato avviato il contenzioso prima del 21 febbraio 2001, termine fissato dall’art. 3 del
D.C.P.M. 8 gennaio 2002 quale ultimo di trasmissione delle istanze di indennizzo dalle
Regioni allo Stato.
Aurora Di Primio propone ricorso per l’annullamento della sentenza sulla base di tre motivi,
senza peraltro notificarlo al Ministero della Salute né alla Regione Abruzzo intimati, come
invece ordinato da questa Corte, con ordinanza 5 giugno 2013 di rinnovazione della sua
notificazione, ai sensi dell’art. 291 c.p.c., presso l’Avvocatura (non già, come inizialmente,
Distrettuale di L’Aquila, ma) Generale dello Stato.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Reputa la Corte che dalla verificata omessa rinnovazione della notificazione, disposta a norma
dell’art. 291 c.p.c. per il suindicato vizio, comportante la sua nullità, consegua
ixibt e.tv4, C.41 ,
.11l’inammissibilità del ricorso (Cass. 31 marzo 2006, n. 7657; Cass. 5 agosto 2004 h. 150
pertanto da dichiarare, anche per l’inapplicabilità dell’istituto della cancellazione della causa
dal ruolo nel giudizio di Cassazione, siccome soggetto ad impulso d’ufficio (Cass. 12 gennaio
1984, n. 232).
Non deve essere assunto alcun provvedimento sulle spese del giudizio.

scoperta in occasione del parto avvenuto nel 1998, dalle infusioni di emoderivati e

La Corte
dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese.

Il Presidente

Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2014

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