Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6853 del 22/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 22/03/2010, (ud. 11/02/2010, dep. 22/03/2010), n.6853

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MONACI Stefano – Presidente –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 16095-2006 proposto da:

AZIENDA U.S.L. N. (OMISSIS) DI SIENA, in persona del legale

rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NAZIONALE 204,

presso lo studio dell’avvocato BOZZA ALESSANDRO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato POMPONI EMANUELE, giusta delega in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

P.G. e L.B. in qualità di madre e

unica erede della signora C.A., elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA ASIAGO 1, presso lo studio dell’avvocato SURIANO

PASQUALE, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

VENDITTI FRANCESCA giusta procura speciale Atto Notar CINELLI

ALESSANDRO di SIENA del 20/07/2009 rep. n. 105.950;

– resistenti con procura –

avverso la sentenza n. 814/2005 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 24/05/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/02/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO DI NUBILA;

udito l’Avvocato SURIANO PASQUALE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE IGNAZIO che ha concluso perii rigetto del primo motivo,

accoglimento del secondo.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso depositato in data 1.3.2001, un gruppo di infermieri (ferristi e gessisti) dipendenti dell’USL, n. (OMISSIS) di Siena ed impiegati presso l’unità operativa Ortopedia di Chianciano Terme adiva il Tribunale di Siena, per ottenere il riconoscimento dei benefici connessi con l’esposizione a rischio radiazioni, vale a dire l’indennità prevista e quindici giorni di ferie aggiuntive. Si costituiva l’Azienda sanitaria e sosteneva che i cennati benefici competono unicamente ai personale dei reparti di radiologia. La domanda veniva accolta dal Tribunale limitatamente a due degli attori. Proponeva appello la USL e la Corte di Appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, confermava l’accoglimento delle domande limitatamente al periodo successivo al 1.7.1998, posto che per il periodo anteriore rimane competente il giudice amministrativo. Per il resto, la Corte di Appello motivava nel senso che è sufficiente lavorare in “zona controllata” per conseguire il diritto ai benefici in questione, e ciò sulla base della legge, del CCNL e dei dati acquisiti mediante la consulenza tecnica di ufficio.

Non vi sono i presupposti per provocare una interpretazione autentica del CCNL da parte dei sindacati e dell’ARAN, occorrendo al riguardo la prospettazione di una questione oggettivamente dubbia ed opinabile. Dichiarava non dovuta la rivalutazione monetaria, mentre competevano gli interessi legali (Legge n. 412 del 1991, art. 16).

2. Ha proposto ricorso per Cassazione la ASL n. (OMISSIS) di Siena, deducendo due motivi. I due attori hanno depositato procura ed il loro difensore ha partecipato alla discussione orale della causa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Con il primo motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, del D.P.R. n. 270 del 1987, art. 58, L. n. 460 del 1988, art. 1 e D.P.R. n. 384 del 1990, art. 54, L. n. 537 del 1993, art. 8, L. n. 724 del 1994, art. 5, art. 5 del CCNL di settore 2000-2001. Deduce la USL che l’indennità di rischio radiologico è dovuta al solo personale di radiologia medica esposto in modo permanente al rischio radiologico, operante in zona controllata in modo permanente. Al restante personale i citati benefici spettano solo in caso di comprovata esposizione a radiazioni superiori a 1 MSV per almeno sei mesi, il che non ricorre nella specie.

4. Il motivo è infondato. La sentenza di merito risolve in fatto la questione circa la permanente esposizione a radiazioni dei due attori, che risultano operare in zona controllata. Superata, attraverso l’impostazione della difesa ASL, la questione circa la “zona controllata” e la “zona sorvegliata”, va dato atto che la L. n. 724 del 1994, art. 5, applicabile alla fattispecie in esame, riconosce le ferie aggiuntive e l’indennità in questione ai tecnici sanitari di radiologia medica ed ai medici specialisti di radio- diagnostica, radioterapia e medicina nucleare; e le riconosce altresì a “quanti svolgono abitualmente la specifica attività professionale, in “Zona controllata”, intendendo per “Zona controllata” (D.P.R. n. 185 del 1964, ex art. 9, lett. e), il luogo in cui esiste una sorgente di radiazione ionizzante e in cui persone esposte possono ricevere una dose di radiazione superiore e 1,5 rem all’anno, quest’ultima unità di misura sostituita, ex D.Lgs. n. 230 del 1995, e poi D.Lgs. n. 241 del 2000, dal sievert, equivalente a 100 rem. Da tale normativa discende -come sostenuto dal Giudice a quo – che, a differenza che per tecnici e medici appartenenti alle strutture di radiologia, per i quali elemento costitutivo della fattispecie dei due diritti è appunto la predetta qualità e la predetta appartenenza, per gli altri dipendenti sono richieste l’esecuzione della loro specifica attività professionale in zona controllata e l’abitualità della esecuzione medesima (cfr. Cons. stato, sez. 5A, 12 novembre 1999, n. 1 884 e Cass. n. 21018.2007). In definitiva, la L. n. 724 del 1994, art. 5, in materia di congedo ordinario e di indennità per le categorie di lavoratori esposti a rischio radiologico, mentre riconosce i diritti conseguenti ai medici ed ai tecnici di radiologia, richiede, per gli altri dipendenti, che l’esecuzione della specifica attività professionale si svolga abitualmente in zona controllata, in relazione alla nozione di rischio da radiazioni ionizzanti, quale disciplinato dal D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185 (ibidem). Il che corrisponde a quanto accertato in fatto dalla sentenza di merito.

5. Con il secondo motivo del ricorso, la ricorrente deduce nullità della sentenza di appello, per non avere disposto circa la restituzione delle maggiori somme corrisposte dalla USL in esecuzione della sentenza di primo grado.

6. Il motivo è infondato. A prescindere dalla circostanza che l’obbligo di restituzione di quanto percepito in provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado (riformata in appello) scaturisce automaticamente dalla riforma,va rimarcato che la ricorrente non chiarisce in quale sede ed in quale atto ha proposto la domanda di restituzione, trascrivendo la relativa istanza in virtù del principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione;

che tale istanza non risulta dalle conclusioni trascritte nella sentenza di appello; che in ogni caso la relativa corresponsione viene allegata ma non documentata.

7. Il ricorso deve, per i suesposti motivi, essere rigettato. Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a rifondere ai due attori intimati le spese del grado, che liquida in Euro 34,00 oltre Euro 1.500.00 per onorari, spese generali, Iva e Cpa nelle misure di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2010

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