Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6853 del 16/03/2017


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Cassazione civile, sez. II, 16/03/2017, (ud. 15/02/2017, dep.16/03/2017),  n. 6853

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8772-2012 proposto da:

S.M., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

G MAZZINI 6, presso lo studio dell’avvocato RENATO MACRO,

rappresentato e difeso dagli avvocati GIOVANNI FRANZESE, GIUSEPPE DE

ZIO giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

L.C., P.M.;

– intimati –

e contro

C.D., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

LAURA MANTEGAZZA 24, presso lo studio dell’avvocato MARCO GARDIN,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE MINUNNO in virtù di

procura a margine del controricorso;

– ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 16/2012 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 11/01/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/02/2017 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

udito l’Avvocato Giuseppe Minunno per il ricorrente incidentale;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per il

rigetto del ricorso principale ed incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 23 aprile 1998, C.D., L.C., P.M. e D.A.E., deducendo di essere proprietari di appartamenti ubicati in una palazzina in (OMISSIS), chiedevano al Pretore dell’omonima città di ordinare la sospensione dei lavori eseguiti da S.M. e consistenti in escavazioni ed opere edili in corso di svolgimento su di un’area confinante a quella ove era ubicato l’edificio dei ricorrenti, sia perchè i lavori producevano immissioni intollerabili, sia perchè gli scuotimenti avevano provocato anche danni materiali all’unità abitativa del C., tenuto conto anche che ” non appaiono sicuramente rispettate neppure le distanze tra costruzioni imposte dalla legge e dai regolamenti edilizi”.

Emesso decreto di sospensione dei lavori, all’esito dell’instaurazione del contraddittorio il giudice adito autorizzava la ripresa dei lavori, ma con l’adozione di appositi accorgimenti al fine di ridurre le immissioni di rumore, così che l’opera del resistente veniva portata a compimento in corso di giudizio.

All’esito dell’istruttoria il Tribunale, cui nelle more era stata devoluta la causa ai sensi del D.Lgs. n. 51 del 1998, dichiarava cessata la materia del contendere quanto alla domanda di turbativa concernente le immissioni sonore, ma condannava lo S. al risarcimento del danno nei confronti del C. nella misura di Euro 44.477,00, rigettando le domande risarcitorie degli altri ricorrenti.

All’esito del gravame proposto dalla S. nonchè degli appelli incidentali degli altri ricorrenti, e con la contumacia della sola D.A., la Corte d’Appello di Bari, con la sentenza n. 58 dell’11 gennaio 2012, accoglieva l’appello incidentale del L. e della P., condannando lo S. al pagamento della somma di Euro 1.158,00, rigettava l’appello dello S. nei confronti della P. e del L. quanto alle spese del giudizio di primo grado, nonchè gli altri motivi di appello incidentale proposti dai secondi; rigettava l’appello incidentale del C. volto ad ottenere un incremento del risarcimento del danno da immissioni rumorose, mentre accoglieva il medesimo appello incidentale relativamente al danno derivante dalla violazione delle distanze legali, riconoscendo a tale titolo la somma di Euro 15.000,00; accoglieva in parte l’appello incidentale del C. relativamente ai danni materiali subiti dal suo appartamento; rigettava l’appello principale dello S. e quello incidentale del C. quanto alle spese del giudizio di primo grado; compensava integralmente le spese tra l’appellante principale e gli appellati L. e P., mentre compensava per due terzi le spese del grado tra lo S. ed il C., condannando il primo alla refusione della residua parte.

La Corte di merito, nell’esaminare la richiesta di danni da immissioni rumorose riproposta con l’appello incidentale da parte del L. e della P., rilevava che mancava la prova che i disagi provocati dai lavori eseguiti fossero degenerati in una vera e propria situazione vessatoria ed intollerabile, non già per il vicinato tutto, ma per i due ricorrenti, non potendosi ritenere offerta la prova sul punto.

Così come del pari andava disattesa la domanda risarcitoria concernente la violazione delle distanze in relazione ad alcuni balconi e sporti dell’edificio dello S., tenuto conto che si tratta della violazione delle distanze dalle vedute e che il distacco riscontrato dal CTU era abbondantemente superiore a quello imposto dall’art. 906 c.c..

Meritava invece accoglimento la domanda di risarcimento dei danni materiali, e precisamente di quelli consistiti nella demolizione di un muro di recinzione operata dall’impresa incaricata dal convenuto resistente, riconoscendosi il danno nella misura indicata dallo stesso CTU.

In merito alle spese, sempre nei rapporti tra l’appellante principale e la P. ed il L., ad avviso della Corte di merito l’obiettiva complessità della controversia giustificava la compensazione delle spese disposta in primo grado, mentre la soccombenza reciproca giustificava analoga compensazione per il grado di appello.

Quanto alla diversa posizione del C., la sentenza gravata rilevava che quanto al danno alla persona derivante dalle immissioni rumorose, se indubbiamente la particolare ubicazione del suo immobile (collocato a piano rialzato) ed a pochi metri di distanza dal luogo ove inizialmente operava l’escavatore cingolato e non ancora munito di ruote gommate, come poi imposto dal provvedimento del Pretore, giustificava un riconoscimento del pregiudizio da immissioni, tuttavia non poteva reputarsi fornita la prova che la condotta del convenuto avesse determinato un aggravamento delle condizioni di salute dell’attore, dovendosi quindi reputare congrua la liquidazione effettuata in via equitativa dal giudice di primo grado.

Per quanto invece atteneva al diverso pregiudizio derivante dalla violazione delle distanze legali, in difformità di quanto richiesto dall’appellante principale, che aveva espressamente dedotto in un motivo di gravame l’inammissibilità, in quanto nuova, della domanda risarcitoria fondata su tale titolo, la sentenza osservava che nel ricorso originario era prospettata anche la violazione delle distanze legali sicchè si trattava di domanda ritualmente introdotta in giudizio.

Nel merito evidenziava che la decisione del Tribunale era affetta da ambiguità, in quanto, mentre in un punto sosteneva che non si poneva alcuna violazione delle distanze legali, in un punto successivo riconosceva che un problema in materia di distanze si presentava per l’abitazione del C..

A ben vedere la costruzione rispetto alla quale doveva ravvisarsi la violazione delle distanze legali era una rampa di accesso al box interrato del fabbricato dello S. che è collocata ad una distanza inferiore ai due metri rispetto al latistante fabbricato nel quale trovasi l’appartamento dell’appellato.

Tenuto conto della nozione di costruzione, quale emergente anche dallo strumento urbanistico locale, e considerata la minima distanza esistente rispetto alla proprietà attorea, era palese la violazione delle distanze legali, sicchè, non avendo l’attore richiesto l’arretramento o la demolizione del manufatto abusivo, andava attribuito il solo risarcimento del danno, da quantificare nella somma di Euro 15.000,00 tenuto conto anche del disagio causato dal traffico veicolare che avverrà in futuro lungo la rampa in questione.

In merito ai danni materiali subiti dall’immobili in conseguenza degli scuotimenti e delle vibrazioni provocati dalle lavorazioni, ad avviso della Corte barese era indubbia la prova della loro esistenza e della riconducibilità causale alla condotta del convenuto, mancando altresì la prova, che incombeva al convenuto, che il loro aggravamento si giustificava in parte per la vetustà del fabbricato del C. ovvero per la scadente qualità degli intonaci del suo immobile.

Andava quindi confermata la quantificazione come operata da parte del CTU, previa correzione dell’importo erroneamente indicato dal giudice di primo grado, non potendo però trovare accoglimento l’appello incidentale volto ad ottenere una maggiore quantificazione dei danni, posto che il C. non aveva indicato il quantum differenziale risarcitorio sollecitato per ristorare ciascun danno.

Infine, in merito alle statuizioni concernenti le spese di lite, riteneva corretta la decisione del Tribunale di attribuire al C. il rimborso anche delle spese di CTP, delle quali non si rilevava la superfluità, dovendosi invece reputare congrua, rispetto all’importanza delle questioni ed all’impegno defensionale profuso, la liquidazione di diritti ed onorari, quale effettuata dal giudice di primo grado.

In merito alle spese di appello, riteneva invece che tenuto conto del parziale accoglimento dell’appello incidentale, sussistevano giusti motivi per disporne la compensazione nella misura dei due terzi, ponendo la residua parte a carico dello S. attesa la sua prevalente soccombenza.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso S.M., articolandolo su quattro motivi.

C.D. ha resistito con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale affidato a sei motivi, illustrati anche da memorie ex art. 378 c.p.c.

S.M. ha resistito con controricorso al ricorso incidentale.

L.C. e P.M. non hanno svolto attività difensiva in questa fase.

Il ricorrente principale ed incidentale hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si denunzia la violazione degli artt. 112, 163, 183, 683 e 703 c.p.c. nonchè dagli artt. 1170 e 1171 c.c. e art. 2909 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Si duole la parte che, sebbene il Tribunale avesse rigettato la domanda risarcitoria dei ricorrenti volta ad ottenere il ristoro per il pregiudizio scaturente dalla violazione delle distanze legali, e sebbene avesse proposto uno specifico motivo finalizzato a far rilevare l’inammissibilità di tale domanda, la Corte d’Appello ha erroneamente ritenuto che si trattava di domanda ammissibile, accogliendola seppure limitatamente alla posizione del C..

Dopo avere dedotto l’esistenza di un preteso giudicato interno, per avere la sentenza del giudice di primo grado escluso che potessero avere rilievo ai fini del rispetto delle distanze le norme a tal fine poste dagli strumenti di attuazione, eccezione che però si palesa priva di fondamento alla luce del tenore dell’appello incidentale avanzato dal C., e riportato in controricorso, dal quale emerge anche una critica a tale affermazione, nell’ambito di un motivo di appello incidentale finalizzato a rivendicare il diritto al risarcimento del danno per tale causale, si sostiene che la domanda de qua era stata avanzata solo con le memorie di cui all’art. 183 c.p.c. e quindi tardivamente.

Erroneo appariva il riferimento all’inciso contenuto nel ricorso introduttivo avente tale tenore “riferito incidentalmente che non appaiono sicuramente rispettate neppure le distanze fra costruzioni imposte dalla legge e dai regolamenti edilizi”, mancando una richiesta di abbattimento ovvero di riduzione in pristino.

Inoltre, emergeva che i ricorrenti avevano fatto valere unicamente una tutela di carattere possessorio, e che pertanto la successiva richiesta risarcitoria fondata sulla violazione delle distanze, aveva evidentemente contenuto petitorio, il che escludeva che la successiva richiesta avanzata a tale titolo in corso di causa, fosse riconducibile alla pretesa ab origine azionata.

Il motivo è evidentemente privo di fondamento.

Il giudice di merito, cui compete in via esclusiva l’interpretazione della domanda così come proposta dalle parti, ha con ampia e condivisibile motivazione ritenuto che la tutela risarcitoria ricollegata alla violazione delle distanze trovasse il suo aggancio letterale nel richiamo alla pretesa violazione delle distanze contenuto nel ricorso introduttivo, e che pertanto fosse da escludere il carattere di novità alla specificazione operata in corso di causa di ottenere una tutela di natura esclusivamente risarcitoria (a tal fine occorre precisare che il thema decidendum è limitato alla sola posizione del C., posto che la domanda di analogo contenuto avanzata dagli altri ricorrenti è stata rigettata dalla Corte d’Appello, senza che sul punto sia stata proposta impugnazione).

Ed, invero l’assenza nell’atto introduttivo del giudizio di una richiesta di demolizione o di abbattimento non è significativa, ben potendo, come si avrà modo di chiarire nell’illustrazione dei successivi motivi di ricorso, la parte lesa dalla costruzione a distanza illegale limitare le proprie richieste alla sola tutela per equivalente. Ma a ciò deve altresì aggiungersi che, come rilevato dallo steso ricorrente principale, alla data di proposizione del ricorso per denunzia di nuova opera, la costruzione era ancora in corso di realizzazione, sicchè non era ancora dato definire con precisione quale sarebbe stata l’esatta configurazione del fabbricato edificando, con la conseguenza che la parte lesa poteva solo paventare l’eventuale lesione delle distanze prospettando quindi il pericolo che la prosecuzione dei lavori potesse dare vita al pregiudizio solo ipotizzato.

Emerge altresì che, dopo l’iniziale sospensione dei lavori, il Pretore autorizzò la loro prosecuzione, ma con l’adozione di cautele volte essenzialmente a contenere le immissioni rumorose, con la conseguenza che solo all’esito del prosieguo dei lavori, il C. ha potuto avvedersi dell’effettiva concretizzazione della lesione, giustificando quindi la successiva precisazione della tutela richiesta, nella domanda risarcitoria poi in concreto accolta dalla Corte distrettuale.

Quanto invece alla pretesa incompatibilità tra la natura petitoria della domanda volta al rispetto delle distanze legali (ancorchè sub specie di domanda risarcitoria per equivalente) e l’inziale presentazione di un ricorso possessorio, la tesi del ricorrente non tiene conto della costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui il proprietario di un immobile, in caso di inosservanza da parte del vicino delle distanze minime nelle costruzioni dettate dal codice civile o dai regolamenti locali, ha facoltà di esperire, a sua scelta, l’azione petitoria, l’azione possessoria e, ove intenda ottenere provvedimenti immediati, il procedimento di nuova opera di cui all’art. 688 c.p.c., e ss., senza essere tenuto ad osservare alcun ordine di priorità nella scelta degli indicati strumenti processuali (Cass. n. 2891/1986; Cass. n. 17868/2003; Cass. n. 7978/1990, che specificamente riconosce al pretore adito in sede possessoria anche il potere di ordinare la demolizione del manufatto posto a distanza illegale; Cass. n. 5362/1980).

Il primo motivo deve quindi essere rigettato.

2. Con il secondo motivo di ricorso si denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e art. 187 c.p.c. e ss., artt. 342 e 306 c.p.c., nonchè degli artt. 873, 878, 1362, 2058 e 2697 c.c., sempre in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Si duole il ricorrente che dalla lettura della sentenza gravata non si comprende se la violazione delle distanze sanzionata dal giudice di merito sia riferita alle distanza dalle vedute ovvero tra costruzioni.

Manca nelle difese della controparte una specifica doglianza relativa alla rampa rispetto alla quale è stata ravvisata la idoneità a ledere la disciplina in materia di distanze e la decisione gravata sarebbe del tutto affetta da genericità.

Inoltre si ritiene che correttamente il giudice di primo grado aveva escluso la violazione delle distanze, richiamando le conclusioni del CTU, che ad avviso del ricorrente risultano del tutto logiche e condivisibili.

Si deduce altresì che il C. non aveva riproposto la domanda di demolizione del fabbricato ovvero di arretramento, adducendo ragioni di carattere etico consistenti nella necessità di evitare un pregiudizio agli acquirenti delle unità immobiliari poste nel fabbricato costruito dallo S., ma tale mancata riproposizione equivale ad una rinunzia al diritto al rispetto delle distanze legali, con la conseguenza che viene meno anche la tutela di carattere risarcitorio.

Infine anche volendo limitare l’indagine alla violazione delle distanze scaturente dalla costruzione della rampa, la stessa si connota solo per la presenza di due ” spallette” le cui dimensioni in altezza, inferiori a quelle prescritte dalla disciplina in tema di muro di cinta, escludono che possa trovare applicazione la normativa in materia di distanze tra costruzioni.

Anche tale motivo deve essere disatteso.

Ed, invero lo stesso presenta evidenti carenze del requisito di autosufficienza nella parte n cui, pur contestando l’interpretazione della CTU che è stata offerta da parte del giudice di appello, in contrasto con quanto opinato dal Tribunale, omette di riprodurre in ricorso le parti dell’elaborato peritale d’ufficio di cui denunzia la non corretta lettura da parte del giudice di merito (analoghe omissioni concernono il contenuto della perizia di parte).

Posta tale premessa, va però evidenziato che l’accusa di genericità ed ambiguità mossa al decisum della Corte distrettuale è del tutto insussistente.

La sentenza gravata ha chiaramente fondato la condanna al risarcimento del danno sulla riscontrata violazione delle distanze tra fabbricati, e ciò alla luce dell’altrettanto inequivoca affermazione secondo cui la rampa di accesso ai box interrati, realizzata dallo S. concretizza a tutti gli effetti una costruzione e ciò sia in base alle previsioni di cui allo strumento urbanistico locale, ma ancor di più sulla scorta della costante opinione di questa Corte, per la quale è costruzione ogni manufatto stabilmente infisso al suolo che, per solidità, struttura e sporgenza dal terreno, può creare quelle intercapedini dannose che la legge, stabilendo la distanza minima tra le costruzioni (cfr. ex multis Cass. n. 5753/2014).

I giudici di appello, partendo proprio da quanto dichiarato dal CTU, e così come riportato dal giudice di primo grado, che aveva comunque riscontrato alcune violazioni delle distanze legali, a pag. 7 hanno chiaramente riscontrato la violazione delle distanze tra costruzioni (e non dalle vedute), nella parte in cui riferiscono che non è in discussione la distanza davvero minima tra questa opera (la rampa) ed il latistante palazzo ove trovasi l’appartamento del C. – inferiore ai due metri – avendo cura altresì di ribadire che la distanza legale non poteva essere inferiore ai cinque metri.

Nè possono insorgere dubbi circa la specificità della violazione riscontrata, in quanto al rigo 8 della pag. 8, la sentenza riferisce che sulla rampa si affaccerebbe l’ammezzato del C. con una finestra ed una porta finestra, atteso che il soggetto della frase, e quindi il bene rispetto al quale si ravvisa la violazione delle distanze è proprio l’appartamento, e quindi la costruzione, ponendosi il richiamo alla finestra ed alla porta finestra come elementi dai quali trarre argomenti per la determinazione del quantum risarcitorio, così come operato nel prosieguo (ed invero la presenza di una finestra e di una porta-finestra accrescono il disagio provocato dai rumori e dai fumi delle macchine in transito lungo la rampa).

Ne consegue che la Corte di merito, con accertamento in fatto, in questa sede insindacabile, non avendo il ricorrente nemmeno articolato il motivo, alla luce di quanto in precedenza esposto, con modalità formali tali da permettere a questa Corte di riscontrare l’eventuale contraddittorietà o illogicità del ragionamento in punto di apprezzamento delle risultanze probatorie, ha ritenuto sussistente la violazione delle distanze legali tra costruzioni.

Inoltre, e premessa la correttezza in punto di diritto della riconduzione della rampa de qua alla nozione di costruzione ai fini civilistici, appare del tutto fuorviante il richiamo compiuto dalla difesa del ricorrente alla disciplina del muro di cinta in relazione alle due spallette laterali in muratura, posto che i giudici di merito hanno ritenuto di dover valutare l’opera “rampa di accesso” nella sua configurazione unitaria, non potendosi atomisticamente guardare ai fini della ricorrenza di una costruzione rilevante ai fini delle distanze, alle sole spallette che, come riferito in sentenza, fungono da mera schermatura della rampa.

Quanto inoltre alla pretesa rinunzia al diritto alla tutela de qua, per non avere la difesa del C. reiterato la richiesta di abbattimento ovvero di riduzione in pristino in sede di conclusioni in primo grado, occorre ribadire che l’ordinamento appresta in favore del titolare del fondo rispetto al quale sia stata realizzata una costruzione a distanza illegale, accanto alla tutela ripristinatoria, anche quella generale di carattere risarcitorio, come appunto si evince chiaramente dalla previsione di cui all’art. 872 c.c., u.c..

Trattasi all’evidenza di rimedi cumulativamente accordati al danneggiato, e che non si pongono in termini di alternatività, di guisa che laddove la parte abbia inizialmente avanzato entrambe le richieste, l’eventuale rinunzia ad una delle forme di tutela (nel caso di specie quella ripristinatoria), non è idonea a riverberare i suoi effetti anche sulla diversa richiesta a carattere risarcitorio.

Ne consegue altresì che è rimesso alla scelta della parte limitare ab origine la propria domanda ad una sola delle due forme di tutela accordate dall’ordinamento, senza che quindi possa inferirsi alcuna valutazione in termini di rinuncia, ancorchè implicita al diritto al risarcimento del danno ove alla stessa non si accompagni ab initio o ex post (a seguito di abbandono della relativa richiesta) la domanda di riduzione in pristino.

In tal senso nella giurisprudenza meno recente si veda Cass. n. 3593/1975, secondo cui in caso di violazione di norme di piano regolatore o di regolamento edilizio, impositive di distanze tra edifici o dal confine e, come tali, integrative della disciplina del codice civile, il privato danneggiato ben può, rinunciando alla riduzione in pristino, chiedere un risarcimento di ammontare pari al valore della porzione di terreno di sua proprietà che, per effetto della violazione commessa dal vicino, è divenuta inedificabile, affermazioni queste che trovano conforto anche nella più recente giurisprudenza (Cass. n. 17635/2013; Cass. n. 25475/2010; Cass. n. 11196/2010) la quale ha ribadito la natura cumulativa della tutela ripristinatoria e di quella risarcitoria per equivalente.

Anche il secondo motivo deve quindi essere disatteso.

3. Il terzo motivo di ricorso denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 873, 907, 1223, 2043 e 2697 c.c., nonchè degli artt. 112, 183 e 345 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Lamenta il ricorrente che la Corte di appello avrebbe liquidato, nel far riferimento al disagio per l’abitazione derivante dalla produzione di fumi e rumori delle macchine in entrata ed uscita dalla rampa, un pregiudizio che prescinde dalla violazione delle distanze, e che mira a ristorare i disagi provocati da un diverso fattore causale.

Il motivo, oltre a riproporre questioni già esaminate e disattese in occasione della disamina dei precedenti motivi di ricorso (ammissibilità della dedotta violazione delle distanze legali, compatibilità di tale richiesta con la domanda possessoria proposta con il ricorso introduttivo), è evidentemente infondato.

La sentenza impugnata dopo avere riscontrato, solo in relazione all’appartamento del C., la sussistenza della violazione delle distanze legali (sicchè appare a tal fine irrilevante dedurre che analogo risarcimento non sia stato accordato agli altri originari ricorrenti, per la cui proprietà invece si è esclusa la presenza di costruzioni del convenuto poste a distanza illegale) ha accordato il risarcimento del danno facendo applicazione del principio costantemente applicato da questa Corte per il quale il pregiudizio de quo è un danno cd. in re ipsa, che discende in sè dalla intervenuta realizzazione di opere a distanza inferiore a quella di legge con il conseguente assoggettamento del bene ad una servitù.

In tal senso si veda, ed anche in epoca successiva all’intervento delle Sezioni Unite del 2008 che hanno offerto una ricostruzione in termini generali e tendenzialmente esaustivi dei principi e delle regole della responsabilità in materia di danno non patrimoniale, con la tendenziale esclusione delle ipotesi di danno in re ipsa, Cass. n. 25475/2010, a mente della quale in tema di violazione delle distanze tra costruzioni previste dal codice civile e dalle norme integrative dello stesso, quali i regolamenti edilizi comunali, al proprietario confinante che lamenti tale violazione compete sia la tutela in forma specifica, finalizzata al ripristino della situazione antecedente al verificarsi dell’illecito, sia quella risarcitoria, ed il danno che egli subisce (danno conseguenza e non danno evento), essendo l’effetto, certo ed indiscutibile, dell’abusiva imposizione di una servitù nel proprio fondo e, quindi, della limitazione del relativo godimento, che si traduce in una diminuzione temporanea del valore della proprietà medesima, deve ritenersi “in re ipsa”, senza necessità di una specifica attività probatoria (conf. ex multis Cass. n. 11196/2010; Cass. n. 11382/2011; Cass. n. 16916/2015).

E’ quindi evidente che il riferimento alla produzione di fumi e rumori provenienti dalle auto in transito sulla rampa lungi dal configurare di per sè la causa del danno liquidato, che invece risiede nella illegittima imposizione di una servitù sul bene del C., è in realtà il richiamo a quegli elementi fattuali ai quali il giudice di merito si è rifatto per orientare il proprio potere di liquidazione equitativa del danno, occorrendo tenere conto ai fini della perdita di areazione, luminosità ecc., anche delle conseguenze scaturenti dalla circolazione a circa due metri di distanza dalle finestre dell’attore, di veicoli in entrata ed uscita dalla rampa.

4 Il quarto motivo lamenta poi la violazione e falsa applicazione degli artt. 1226, 2043, 1223, 1227, 873, 2697 e 1227 c.c. e art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Si deduce che la Corte d’appello avrebbe erroneamente proceduto ad una liquidazione equitativa del danno.

Oltre a richiamarsi il già disatteso argomento per il quale la tutela risarcitoria sarebbe essenzialmente sostitutiva di quella ripristinatoria, si deduce che in realtà il traffico veicolare sarebbe del tutto contenuto e che la vera causa del danno andrebbe ricondotta all’attività dei titolari dei veicoli fruitori della rampa.

Il motivo nel complesso è del tutto infondato, in quanto mira essenzialmente a sollecitare una diversa rivalutazione dei fatti di causa ad opera del giudice di legittimità, in contrasto con quanto accertato nell’esercizio di un potere esclusivamente riservato al giudice di merito.

Ed, invero ribadita la natura in re ipsa del danno liquidato sul punto dal giudice di merito, scaturente dalla indubbia compromissione delle facoltà proprietarie del titolare del bene tenuto a subire la presenza di altra costruzione a distanza illegale, in tema di liquidazione equitativa del danno occorre fare richiamo alla costante giurisprudenza di questa Corte per la quale (cfr. da ultimo Cass. n. 5090/2016) l’esercizio, in concreto, del potere discrezionale conferito al giudice di liquidare il danno in via equitativa non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità quando la motivazione della decisione dia adeguatamente conto dell’uso di tale facoltà, indicando il processo logico e valutativo seguito (conf. Cass. n. 8213/2013).

La sentenza impugnata, dopo aver fatto puntuale riferimento alla ricorrenza di un’ipotesi di danno in re ipsa, ha tuttavia chiarito che nell’orientare il proprio potere di valutazione equitativa del danno occorreva fare riferimento al traffico veicolare ordinariamente suscettibile di verificarsi sulla rampa in questione (il che rende pertanto evidente che nulla impedirebbe all’attore la possibilità di poter reagire a fronte di eventuali usi anomali del bene da parte degli utenti della rampa, idonei a generare immissioni connotate dal carattere della intollerabilità), e cioè alla limitazione insita naturaliter nella presenza del manufatto in questione a poca distanza dalle finestre dell’appartamento del C..

Trattasi di considerazioni connotate da logicità e coerenza argomentativa e che comportano la insindacabilità delle stesse in questa sede.

5. Il primo motivo di ricorso incidentale denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2056 e 1226 c.c., art. 32 Cost. e art. 115 c.p.c., nonchè l’insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza, nella parte in cui la Corte distrettuale ha ritenuto di confetinare la liquidazione del danno non patrimoniale, patito dal C. nella esigua somma di Euro 2.000,00.

Il motivo è infondato.

Ed, invero tale conclusione si giustifica proprio facendo richiamo ai principi ricavabili da Cass. S. U. n. 26972/2008, ed per l’assenza di adeguata prova anche di carattere medico – scientifico circa la derivazione dalla condotta del convenuto di un pregiudizio alla salute dell’attore avente carattere permanente.

Anche gli elementi probatori che si assume non siano stati adeguatamente valutati dal giudice di merito sono privi del carattere della decisività, in quanto sia la deposizione del medico di fiducia del C. che il referto sanitario del 23 aprile 1998 danno in sostanza atto di una pluralità di patologie delle quali era già affetto il ricorrente incidentale, e per cause obiettivamente indipendenti dai lavori in causa, che avevano al più accresciuto lo stato di agitazione e di malessere del soggetto.

Manca qualsivoglia elemento che attesti l’effettiva derivazione di ulteriori conseguenze pregiudizievoli idonee a riverberarsi in maniera permanente sulla condizione psico – fisica del C., con la conseguenza che appare del tutto incensurabile in questa sede la conclusione della Corte barese che ha escluso la riconducibilità causale del dedotto aggravamento dei disturbi cardicocircolatori della parte all’attività edificatoria posta in essere dallo S..

Altrettanto corretta e comunque non suscettibile di rivisitazione in questa sede, appare la limitazione del risarcimento, liquidato in maniera equitativa, e con motivazioni logiche e coerenti, che pongono l’operato del giudice di merito al di fuori dell’area in cui è ammesso il sindacato del giudice di legittimità, come appunto evincibile dai precedenti richiamati al punto che precede, risarcimento relativo al solo disagio, connotato come maggiormente intenso, subito per la rumorosità delle lavorazioni nella fase che ha preceduto l’adozione da parte del Pretore degli accorgimenti volti appunto a ridurre il carattere molesto ed intollerabile delle immissioni sonore.

6. Il secondo motivo del ricorso incidentale lamenta la violazione degli artt. 1223, 1226 e 2056 c.c. nonchè l’insufficiente motivazione su di un punto controverso e decisivo per il giudizio, nella parte in cui il giudice di merito ha contenuto il risarcimento dei danni materiali subiti dall’appartamento del C. nell’importo indicato dal CTU.

Il giudice di merito aveva disatteso la richiesta di ottenere un risarcimento di entità maggiore, rilevando che il motivo di appello incidentale proposto dal C. non poteva avere accoglimento in quanto non veniva indicato neppure sommariamente il quantum risarcitorio differenziale sollecitato per ristorare ciascun danno che secondo l’ottica dell’appellante, il CTU avrebbe indebitamente pretermesso nelle sue valutazioni risarcitorie, con la conseguenza che la Corte d’appello non poteva supplire alla totale assenza di parametri di riferimento.

Orbene a fronte di tale motivazione il motivo si palesa inammissibile per assoluta carenza di specificità.

In primo luogo lo stesso risulta formulato in violazione della previsione di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, in quanto pur dolendosi della quantificazione del danno come operata dall’ausiliario di ufficio, omette di riprodurre in ricorso le parti dell’elaborato peritale che reputa non soddisfacenti ovvero erronee.

Inoltre a fronte del rilievo operato dalla sentenza di appello circa la mancata specificazione di quali voci risarcitorie ed in che misura occorresse compiere la loro rivalutazione, il motivo oggi proposto non si perita affatto di specificare quali poste risarcitorie siano state trascurate o mal valutate dalla decisione gravata, indicando solo alcune ipotesi esemplificative, in maniera tale però da non soddisfare il requisito di specificità imposto dalle norme di rito per l’ammissibilità del motivo.

7. Con il terzo motivo di ricorso si denunzia la nullità della sentenza per la violazione dell’art. 112 c.p.c., assumendosi che con l’appello incidentale la parte aveva lamentato il mancato accoglimento della domanda risarcitoria, concernente la violazione delle distanze legali sia per quanto attiene alle distanze dal confine che per quanto concerne le distanze tra costruzioni.

Sostiene il ricorrente incidentale che la Corte di merito non si sarebbe in alcun modo occupata della violazione delle distanze tra edifici.

Il quarto motivo invece denunzia, per l’ipotesi in cui si ritenga che invece la Corte di merito abbia erroneamente interpretato la domanda, l’omessa ovvero insufficiente motivazione.

I due motivi che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione sono palesemente destituiti di fondamento.

Ed, invero deve escludersi che la sentenza gravata non abbia valutato la domanda del C. volta alla verifica del rispetto delle distanze tra edifici, ancorchè in vista del solo accoglimento della domanda risarcitoria.

Come si ricava in maniera inequivoca dal testo della sentenza, e precisamente da quanto riportato a pag. 7, terz’ultimo periodo, i giudici di merito hanno riscontrato la violazione delle distanze legali, individuate in metri 5, comparando la posizione ” del latistante palazzo, ove trovasi l’appartamento del C.” con la rampa realizzata dal convenuto, attribuendo quindi il ristoro del danno, proprio in ragione del pregiudizio subito dall’appartamento dell’appellante incidentale in ragione della presenza della rampa, e delle conseguenze pregiudizievoli derivanti dal transito dei veicoli sulla stessa, tenuto conto della contiguità rispetto a tale manufatto della finestra e della porta-finestra dell’abitazione del C..

Entrambi i motivi appaiono quindi evidentemente privi di fondamento.

8. Il quinto motivo di ricorso incidentale denunzia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e precisamente della L. n. 794 del 1942, art. 24, dell’art. 91 c.p.c., art. 132 c.p.c., n. 4, art. 118 disp. att. c.p.c., e dei D.M. n. 585 del 1994 e D.M. n. 127 del 2004, nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.

Si duole la parte che con un apposito motivo di appello incidentale aveva lamentato l’illegittimità della liquidazione delle spese di lite effettuata in proprio favore dal Tribunale, in quanto a fronte di una nota specifica attestante 7.836,00 per diritti di procuratore ed Euro 11.9,0050 per onorari minimi, erano stati liquidati Euro 2.784,00 per diritti ed Euro 3.500,00 per onorari, in violazione del minimi inderogabili tariffari.

La Corte distrettuale ha però disatteso il motivo reputando congrua la liquidazione rispetto all’importanza delle questioni ed all’impegno defensionale profuso, omettendo di fornire risposta alla dedotta violazione di legge.

Con il sesto motivo di ricorso incidentale, si denunzia la medesima violazione di legge, in relazione alle norme sopra riportate, quanto alla liquidazione delle spese del giudizio di appello, pur in presenza di una nota specifica, aggiungendosi altresì che sarebbe stata violata o comunque falsamente applicata anche la previsione di cui all’art. 92 c.p.c., nella parte in cui la sentenza ha operato una parziale compensazione delle spese del grado, trascurando la soccombenza totale dell’appellante principale.

I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, per quanto attiene specificamente le contestazioni concernenti il quantum della liquidazione delle spese di lite, sono del pari privi di fondamento.

Ed, invero costituisce principio assolutamente consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello per il quale (cfr. da ultimo Cass. n. 22983/2014) sebbene il superamento, da parte del giudice, dei limiti minimi e massimi della tariffa forense nella liquidazione delle spese giudiziali configura un vizio “in iudicando”, tuttavia per l’ammissibilità della censura, è necessario che nel ricorso per cassazione siano specificati i singoli conteggi contestati e le corrispondenti voci della tariffa professionale violate, al fine di consentire alla Corte il controllo di legittimità, senza dover espletare un’ammissibile indagine sugli atti di causa (conff. Cass. n. 18086/2009, secondo cui deve ritenersi inammissibile il ricorso che contenga il semplice riferimento a prestazioni che sarebbero state liquidate in eccesso rispetto alla tariffa massima; Cass. n. 17059/2007, che con specifico riferimento agli onorari reputa necessario indicare, per ogni voce spettante, la misura dell’onorario minimo; Cass. n. 9082/2006), essendo altresì necessario, a pena d’inammissibilità, indicare il valore della controversia rilevante ai fini dello scaglione applicabile, trattandosi di presupposto indispensabile per consentire l’apprezzamento della decisività della censura (Cass. n. 2532/2015).

I motivi di ricorso proposti non si conformano in alcun modo a tali prescrizioni, in quanto, oltre a risultare del tutto omessa l’indicazione dello scaglione tariffario in base al quale sarebbe stata effettuata la quantificazione delle competenze, pur dandosi atto della predisposizione nei due gradi di merito di note specifiche, la parte si è limitata a richiamare l’importo complessivo dei diritti e degli onorari dovutile secondo i minimi di legge, senza però specificare in relazione a quali specifiche attività processuali le richieste siano riferite, incorrendo pertanto nella carenza sopra segnalata idonea a determinare l’inammissibilità della censura.

Quanto invece alla denunziata violazione dell’art. 92 c.p.c., è evidente che all’esito del giudizio di appello, se è vero che tutti i motivi di appello proposti dallo S. nei confronti del C. sono stati disattesi, altrettanto evidente che non tutti i motivi di appello incidentale di quest’ultimo sono stati accolti (si pensi a quello concernente l’incremento del risarcimento per il danno non patrimoniale e per i danni materiali subiti dall’immobile), sicchè non è discutibile la sussistenza di una situazione di soccombenza reciproca che giustifica l’applicazione dell’art. 92 c.p.c..

Peraltro i giudici di merito proprio in ragione della prevalente soccombenza dell’appellante principale, hanno provveduto ad una compensazione solo parziale delle spese, ponendo a carico dello S. la parte non compensata. Trattasi di soluzione che oltre a non contraddire la previsione di cui si denunzia la violazione, è frutto di logiche ed argomentate considerazioni che escludono altresì la sussistenza del dedotto vizio di motivazione.

9. Atteso il rigetto del ricorso principale ed incidentale, si ritiene che sussistano i presupposti per disporre la compensazione anche delle spese del presente grado di giudizio.

Nulla a disporre per le spese relativamente agli intimati che non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

PQM

La Corte, rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale e compensa le spese del grado.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 15 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2017

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