Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6853 del 11/03/2020

Cassazione civile sez. trib., 11/03/2020, (ud. 09/01/2020, dep. 11/03/2020), n.6853

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7449-2016 proposto da:

C.V., elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio

dell’Avvocato ANDREA GRAZIANI, che la rappresenta e difende assieme

all’Avvocato SIMONE VERONESE giusta procura speciale estesa in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’AVVOCATURA GENERALE

DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 187/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del VENETO, depositata l’1/2/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 9/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

ANTONELLA DELL’ORFANO.

Fatto

RILEVATO

che:

C.V. propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza ivi parimenti indicata, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Veneto, da rinvio di Cass. n. 3078/2014, aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 25/2/2009 della Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza, in rigetto del ricorso avverso avviso di liquidazione, notificato nel 2008, con cui era stato rettificato il calcolo dell’imposta IVA a seguito di revoca dell’aliquota agevolata del 4% applicata in relazione all’acquisto, nell’anno 2006, quale “prima casa”, di un immobile, avendo l’Ufficio ritenuto che il bene dovesse essere fatto rientrare nella tipologia delle abitazioni di lusso con una superficie complessiva di mq. 376;

l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso;

la ricorrente ha depositato memoria difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.1. con unico mezzo si censura la sentenza denunciando, in rubrica, “violazione dell’art. 115 c.p.c.”, lamentando la ricorrente che la CTR non avesse “deciso iuxta alligata et probata (avendo fatto distorta applicazione del concetto di superficie utile di cui al D.M. n. 1072 del 1969 ed avendo, di conseguenza, negato l’efficacia retroattiva alla correzione dei dati catastali attuata dalla contribuente)”;

1.2. in particolare si afferma che per “superficie utile” dovesse intendersi superficie “abitabile” e che erroneamente quindi la CTR avesse invece ritenuto che, nella perizia di parte prodotta dalla contribuente, “si facesse riferimento alla “destinazione d’uso” dell’immobile e non alla superficie “utile”, mentre nella perizia il riferimento alla destinazione d’uso era limitato alla rettifica delle risultanze catastali, avendo il perito distinto la superficie abitabile da quella che tale non era;

1.3. si deduce, quindi, che i lavori di adeguamento effettuati dalla contribuente, di cui alla DIA del 10.10.2008, non avevano modificato la consistenza dell’immobile, “onde le relative modifiche catastali…(avrebbero)… efficacia retroattiva, in quanto, pur avvenute per iniziativa del contribuente, … (avrebbero)… avuto per unico oggetto la correzione di un errore delle risultanze catastali, difformi dalla reale situazione dell’immobile”;

1.3. la censura va disattesa in quanto la CTR, in ottemperanza a quanto disposto dalla Cassazione con la sentenza di rinvio, ha preso in esame l’incidenza dei lavori effettuati nel 2008 sulla superficie dell’immobile al momento del suo acquisto agevolato, giungendo infine alla conclusione che tali lavori risultavano inidonei a smentire la maggior superficie al momento dell’acquisto;

1.4. a tale conclusione è giunta ritenendoli ininfluenti sulla superficie “utile”, essendo questo il parametro di legge (non già quello della superficie “abitabile” ovvero catastale);

1.5. tale conclusione è conforme al costante indirizzo secondo cui in tema di agevolazioni cd. “prima casa”, ai fini dell’individuazione di un’abitazione di lusso, nell’ottica di escludere il beneficio, la superficie utile deve essere determinata avuto riguardo all’utilizzabilità degli ambienti, a prescindere dalla loro effettiva abitabilità, costituendo tale requisito il parametro idoneo ad esprimere il carattere “lussuoso” dell’immobile. Ne consegue che il concetto di superficie “utile” non può restrittivamente identificarsi con la sola “superficie abitabile”, dovendo interpretarsi il D.M. n. 1072 del 1969, art. 6, nel senso che è “utile” tutta la superficie dell’unità immobiliare diversa daì balconi, dalle terrazze, dalle cantine, dalle soffitte, dalle scale e dal posto macchine e che nel calcolo dei 240 metri quadrati rientrano anche i soppalchi (cfr. Cass. nn. 29643/2019, 19186/2019, 861/2014);

1.6. nessun rilievo assume, inoltre, la diversa sorte di ricorso di altro contribuente (fratello dell’odierna ricorrente), che si assume identica, trattandosi di soggetti ed immobili diversi, suscettibili di assumere diverse superfici all’esito di lavori sugli stessi;

2. sulla scorta di quanto sin qui illustrato, il ricorso va integralmente respinto;

3. le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 5.600,00 per compensi oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello applicabile per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio ella Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 9 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2020

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