Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6853 del 02/03/2022

Cassazione civile sez. VI, 02/03/2022, (ud. 12/01/2022, dep. 02/03/2022), n.6853

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sul ricorso 28211-2021 proposto da:

ARTEMIDE SRL, in liquidazione, in persona del liquidatore pro

tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA

della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

GORBI LEONARDO;

– ricorrente –

contro

ETRURIA SERVIZI SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato ROBERTO BACCHESCHI;

– resistente –

avverso l’ordinanza n. 30445/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 28/10/2021;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. CONTI

ROBERTO GIOVANNI.

 

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

Premessa la segnalazione del cancelliere di questa Corte circa la non corrispondenza della motivazione dell’ordinanza n. 30445/2021, pubblicata il 28 ottobre 2021 con l’intestazione del procedimento recante il n. 18826/2019 pendente tra Artemide srl ed Etruria servizi srl;

rilevato che detto procedimento era stato preceduto da proposta del consigliere relatore, comunicata alle parti, con la quale si proponeva il rigetto del ricorso presentato dalla società Artemide srl e che il procedimento veniva definito all’udienza camerale di questa Corte tenutasi in data 16.9.2021 come risulta dallo statino agli atti del procedimento;

considerato che per mero errore materiale l’ordinanza di questa Corte n. 30445/2021 reca la parte motiva ed il dispositivo di altro procedimento discusso alla medesima udienza e definito in quella stessa data con ordinanza pubblicata lo stesso giorno della pubblicazione dell’ordinanza n. 30445/2021 – proc. n. 18686/2019 fra il Comune di Palermo e A.M. – giusta ordinanza n. 30444/2021, pubblicata in data 28 ottobre 2021-;

considerato che va dunque disposta la correzione dell’ordinanza n. 30445/2021, sostituendo la parte motiva ed il dispositivo con il testo di seguito riportato, relativo alla proposta formulata dal consigliere relatore e comunicata alle parti nel senso di seguito esposto, sostituendo alle parole riportate nel testo della ricordata ordinanza successive a quelle di “Fatto e ragioni della decisione” le seguenti

“La CTR Toscana, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettò l’appello proposto dalla società Artemide srl confermando la sentenza di primo grado che aveva ritenuto legittima l’ingiunzione di pagamento relativa alla Tarsu per gli anni 2007 e 2008 già contestata con l’avviso di accertamento precedentemente notificato e la richiesta di sanzione del 30% ai sensi del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, comma 2.

Secondo la CTR la sanzione, già peraltro indicata nell’atto propedeutico, era da considerare pienamente legittima, dovendosi escludere l’inesistenza della notifica sia dell’atto propedeutico che dell’ingiunzione di pagamento, in quanto eseguite a mezzo posta ed in via diretta dall’agente concessionario, a nulla rilevando la mancanza di sottoscrizione nell’ingiunzione di pagamento che per l’atto prodotto da sistema informatizzato non prevedeva l’apposizione della firma autografa, bastando l’indicazione del nominativo del soggetto individuato come autore dell’atto.

La società Artemide srl ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

La società Etruria Servizi srl si è costituita con controricorso.

Con il primo motivo si deduce l’erroneità della decisione impugnata sul capo relativo alla sanzione applicata, in quanto secondo la ricorrente tale sanzione avrebbe dovuto essere preceduta da un provvedimento di accertamento, non potendo all’uopo valere l’intimazione di pagamento in assenza di una preventiva e dettagliata quantificazione.

La censura è infondata.

Ed invero, giova ricordare che il D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 16, comma 1, prevede che la sanzione amministrativa e le sanzioni accessorie sono irrogate dall’ufficio o dall’ente competenti all’accertamento del tributo cui le violazioni si riferiscono.

Il comma 2 della medesima disposizione precisa, poi, che l’ufficio o l’ente notifica l’atto di contestazione con indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri che ritiene di seguire per la determinazione delle sanzioni e della loro entità.

Orbene, nel caso di specie il comune, nell’avviso di pagamento relativo al tributo Tarsu preteso nei confronti della società contribuente aveva espressamente chiarito che “decorsi 60 giorni dalla notifica del presente avviso, se il pagamento non risulterà effettuato, si provvederà alla riscossione coattiva dell’intero importo con applicazione della sanzione prevista al D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, comma 2″.

Ora, non pare doversi dubitare che l’indicazione contenuta nell’atto presupposto unitamente alla richiesta di pagamento della sanzione – parametrata sulla base della previsione di cui al D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13 – non profili alcuna violazione di legge, né avrebbe imposto l’adozione di un ulteriore atto di accertamento relativo alla sanzione già collegata a quanto esposto nell’originario avviso di pagamento.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce la nullità ed inesistenza della notifica dell’ingiunzione di pagamento perché effettuata a mezzo posta in via diretta dall’agente della riscossione.

Con il terzo motivo si deduce la nullità ed inesistenza della notifica dell’avviso di pagamento perché notificato sempre a mezzo del servizio postale in via diretta dall’agente della riscossione e perché privo della firma.

I due motivi meritano un esame congiunto e sono entrambi infondati.

Ed invero, questa Corte è ferma nel ritenere che gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente. Ne consegue che, quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell’atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1992 -cfr. Cass. n. 17598/2010; Cass. n. 911/2012; Cass. n. 14146/2014; Cass. n. 19771/2013; Cass. n. 16949/2014, Cass.n. 802/2018, Cass.n. 16183/2021-.

A tali principi si è pienamente uniformato il giudice di appello.

Anche il profilo censorio relativo alla mancata sottoscrizione dell’atto formato da sistema informatizzato è destituito di fondamento, ove si consideri che secondo questa Corte qualora l’atto di liquidazione o di accertamento sia prodotto mediante sistemi informativi automatizzati, la relativa sottoscrizione può essere legittimamente sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, individuato da apposita determinazione dirigenziale, in forza della L. n. 549 del 1995, art. 1, comma 87, -cfr. Cass .n. 12756/2019- e del D.Lgs. n. 39 del 1993, art. 3 – Cass. n. 12302 del 17/05/2017 -.

Sulla base di tali considerazioni il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, nel testo introdotto dal L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in favore della controricorrente in Euro 1400,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, nel testo introdotto dal L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 16 settembre 2021.

Il Presidente”

Considerato che non è luogo a provvedere sulle spese

P.Q.M.

Visto l’art. 391-bis c.p.c.

Dispone correggersi l’ordinanza resa da questa Corte n. 30445/2021, pubblicata in data 28 ottobre 2021, nel senso di cui alla parte motiva della presente ordinanza, sostituendo alle parole successive a quelle “Fatto e ragione della decisione” ivi riportate quelle di cui alla parte motiva del presente provvedimento, a partire dall’espressione “La CTR Toscana, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettò l’appello proposto dalla società Artemide srl …” e fino all’intero dispositivo.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2022

 

 

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