Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6852 del 22/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 22/03/2010, (ud. 10/02/2010, dep. 22/03/2010), n.6852

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. PICONE Pasquale – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.A.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 38, presso lo studio dell’avvocato DE ROSA ANDREA,

rappresentata e difesa dall’avvocato ANGELOZZI GIOVANNI, giusta

mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

BANCA ANTONIANA POPOLARE VENETA S.P.A., quale incorporante per

fusione la BANCA NAZIONALE DELL’AGRICOLTURA S.P.A., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA PO 25/B, presso lo studio dell’avvocato PESSI ROBERTO, che la

rappresenta e difende, giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2873/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 19/07/2005; R.G.N. 6763/01;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

10/02/2010 dal Consigliere Dott. MELIADO’ Giuseppe;

udito l’Avvocato SERRANI TIZIANA per delega ROBERTO PESSI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 12.4 – 19.7.2005 la Corte di appello di Roma confermava la sentenza resa dal Tribunale della stessa sede il 5.10.2000, che rigettava la domanda proposta da S.A.M. per il riconoscimento del diritto a percepire il premio di produttivita’ per l’anno 1996.

Osservava in sintesi la corte territoriale che l’accordo aziendale del 28.6.1997, con il quale le parti avevano convenuto di escludere erogazioni a titolo di premio aziendale per gli anni 1996, 1997 e 1998, era da ritenersi legittimo, in quanto non costituiva accordo modificativo, derogativo o peggiorativo del contratto collettivo nazionale, dal momento che la contrattazione nazionale rimetteva a quella aziendale la competenza esclusiva in tema di premio di produttivita’ – almeno a far data dal 1996 – assegnandole ogni determinazione in ordine alla stessa attribuzione del premio.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso S.A. M. con due motivi.

Resiste con controricorso, illustrato con memoria, la Banca Antoniana Popolare Veneta spa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con tre motivi, la ricorrente lamenta vizio di motivazione e violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt 1362 e 1372 c.c., con riferimento agli artt. 157 e 49 del CCNL, nonche’ agli artt. 2099, 1966 e 1387 c.c.; ed ancora degli artt. 1218 e 1346 c.c. con riferimento agli artt. 1218,1349, 2126 e 2099 c.c..

Osserva, al riguardo, che l’interpretazione delle norme contrattuali rilevanti offerta dalla corte territoriale appare priva di reale giustificazione alla luce del complessivo impianto contrattuale e che, in ogni caso, compensando il premio di produttivita’ la prestazione resa nel corso dell’anno solare, lo stesso era definitivamente entrato a far parte della sfera patrimoniale del lavoratore alla data del 31.12.1996, restando, pertanto, sottratto, in quanto diritto soggettivo quesito, alla regolamentazione contrattuale successiva.

Il ricorso, i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto connessi, e’ infondato.

Giova, al riguardo, premettere, in conformita’ al consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimita’, che l’interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune implica un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, che, come tale, puo’ essere denunciato, in sede di legittimita’, solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale (art. 1362 c.c. e segg. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3) ovvero per vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5), fermo l’onere del ricorrente di indicare specificamente il modo in cui l’interpretazione si discosti dai canoni di ermeneutica o la motivazione relativa risulti obiettivamente carente o logicamente contraddittoria, non potendosi, invece, limitare a contrapporre interpretazioni o argomentazioni alternative o, comunque, diverse rispetto a quelle proposte dal giudice di merito, non potendo il controllo di logicita’ del giudizio di fatto risolversi in una revisione del ragionamento decisorio, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice di merito ad una determinata soluzione della questione esaminata.

In tal contesto, poi, i canoni legali di ermeneutica contrattuale sono governati da un principio di gerarchia, in forza del quale i canoni strettamente interpretativi (artt. 1362 – 1365 c.c.) prevalgono su quelli interpretativi- integrativi (art. 1366 – 1371 c.c.) e ne escludono la concreta operativita’, quando l’applicazione degli stretti canoni interpretativi risulti, da sola, sufficiente per rendere palese la comune intenzione delle parti stipulanti.

Nell’ambito, poi, dei canoni strettamente interpretativi, risulta prioritario il canone fondato sul significato letterale delle parole (art. 1362 c.c., comma 1), con la conseguenza che, quando quest’ultimo risulti sufficiente, l’operazione ermeneutica deve ritenersi utilmente conclusa, mentre, in caso contrario, il giudice puo’, in via sussidiaria e gradatamente, ricorrere agli altri, al fine di identificare, nel caso concreto, la comune intenzione delle parti contraenti (v. ex plurimis ad es. Cass. n. 23273/2007; Cass. n. 20660/2005; Cass. n. 7548/2003).

Di tali principi la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione, avendo ritenuto che la disposizione dell’art. 49 del CCNL del 19.12.1994 per i dipendenti bancari, che, nell’istituire un premio aziendale, ha stabilito, in coerenza con quanto previsto nel Protocollo del 23.7.1993 fra Governo e Parti sociali, che la sua “attribuzione” sarebbe stata “effettuata – secondo il metodo definito a livello aziendale – in stretta correlazione ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttivita’ del lavoro, di qualita’ ed altri elementi di competitivita’ di cui le imprese dispongono, nonche’ ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa”, doveva interpretarsi nel senso di rimettere alla contrattazione aziendale la disciplina esclusiva dell’istituto, ivi compresa ogni determinazione circa “l’attribuzione” stessa del premio, tenuto conto della “stretta correlazione” instaurata dalla norma fra l’erogazione del premio, i risultati conseguiti e l’andamento economico dell’impresa.

L’interpretazione cui e’ pervenuta la corte territoriale, sulla base del significato letterale delle parole del testo negoziale e della loro connessione sistematica, dato l’indubbio valore interpretativo che assume il riferimento alla “attribuzione” del premio, in relazione al conseguimento di specifici obiettivi, e’ contestata dalla ricorrente sulla base di una asserita, ma inesistente, identita’ di contenuto delle disposizioni transitorie dell’accordo (laddove, in realta’, emerge chiaramente che solo con riferimento agli anni 1994 e 1995 si era previsto che l’erogazione del premio sarebbe avvenuta con riferimento ai criteri del previgente contratto del 23.11.1990, mentre per gli anni successivi avrebbe formato oggetto di negoziazione aziendale) ed, in ogni caso, senza specificare sotto quale aspetto l’utilizzazione del prioritario criterio dell’interpretazione letterale risulti illogica o contraddittoria o incompatibile con i canoni legali che presiedono all’interpretazione dei contratti.

Con la conseguenza che il ricorso, in quanto volto solo a prefigurare, peraltro in termini oltremodo generici, una diversa opzione interpretativa, senza sminuire, tuttavia, la adeguatezza logica e normativa di quella adottata dai giudici di merito, non risulta idoneo a contrastare l’accertamento da questi ultimi operato.

Giova soggiungere che, in analoghe fattispecie, questa Suprema Corte ha riformato le decisioni dei giudici di merito che, ritenendo che la norma contrattuale demandasse agli accordi aziendali la sola “determinazione del quantum” del beneficio, sembravano ipotizzare che questo fosse il contenuto letterale della disposizione, la quale invece parla di “attribuzione” dell’emolumento, e non di mera quantificazione, e pone l’attribuzione dello stesso in relazione al raggiungimento dei risultasti programmati e all’andamento dell’azienda (cfr. Cass. n. 2893/2008; Cass. n. 4078/2009, e per la conferma dell’opposta interpretazione Cass. n. 21379/2005). Quanto, poi, alla asserita definitiva acquisizione del diritto (in quanto destinato a “compensare la prestazione lavorativa tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre del 1996″, sicche’ la sua maturazione avrebbe coinciso con la fine dell’esercizio finanziario relativo a tale anno”), basta sol dire che, nel caso, l’acquisizione del diritto era subordinata ad una conforme previsione e valutazione della contrattazione collettiva aziendale e che, in assenza della stessa, nessun accrescimento patrimoniale avrebbe potuto consolidarsi e stabilizzarsi in capo al lavoratore.

Dovendosi sul punto ribadire che il principio per cui alla contrattazione collettiva non e’ consentito di incidere, in relazione alla regola della intangibilita’ dei diritti quesiti, su posizioni gia’ consolidate o su diritti gia’ entrati nel patrimonio del lavoratore -in assenza di uno specifico mandato o di una successiva ratifica da parte degli stessi – non trova applicazione nella diversa ipotesi in cui il contratto collettivo venga ad incidere su condizioni non ancora qualificabili come di diritto soggettivo, ma sia soltanto volto a regolare le condizioni di acquisto dei diritti futuri, e, quindi, in presenza di situazioni future, o di fattispecie in via di consolidamento, di frequente prospettazione nel contratto di lavoro, da cui scaturisce un rapporto di durata, con prestazioni ad esecuzione periodica, autonome fra loro e suscettibili come tali di essere differentemente regolate – in caso di successione di contratti collettivi- in relazione alla disciplina pattizia vigente al tempo della loro esecuzione (cfr. ad es. Cass. n. 20838/2009;

Cass. n. 1576/2000).

Quanto, infine, all’asserita nullita’ della clausola contrattuale dell’art. 49 – nella parte in cui ha demandato alla contrattazione integrativa la determinazione dei criteri di quantificazione del premio aziendale – stante l’indeterminatezza del suo contenuto, basti sol rilevare che si tratta di censura nuova, che non trova riscontro nella sentenza impugnata, ne’ si e’ documentato esser stata esaminata nei precedenti gradi del giudizio. Sicche’ la stessa deve ritenersi in questa sede inammissibile. 11 ricorso va, pertanto, rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 28,00 per esborsi ed in Euro 2000,00 per onorario di avvocato, oltre a spese generali, IVA e CPA. Cosi’ deciso in Roma, il 10 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA