Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6852 del 11/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 11/03/2021, (ud. 15/10/2020, dep. 11/03/2021), n.6852

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. GALATI Vincenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al n. 24417 del ruolo generale dell’anno 2013

proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, si

domicilia;

– ricorrente –

contro

H.S.;

– intimata –

Avverso la sentenza n. 133/38/13 della Commissione tributaria

regionale della Lombardia depositata il 8.7.2013;

udita nella camera di consiglio del 15.10.2020 la relazione svolta

dal consigliere Vincenzo Galati.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 133/38/13 la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha esposto, in punto di fatto, che il giudizio ha avuto riguardo all’opposizione avverso avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2006 avente ad oggetto IVA e IRPEF emesso nei confronti della contribuente alla quale è stata contestata l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e, rilevato che le prestazioni svolte dalla medesima concretizzavano l’attività di meretricio, applicato il “redditometro”, rideterminato sinteticamente il reddito imponibile, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38.

La Commissione tributaria provinciale di Milano ha accolto il ricorso assumendo provato che i beni indicatori della capacità contributiva erano stati acquistati impiegando il reddito del padre della contribuente.

A fronte dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, la CTR ha preliminarmente accolto l’eccezione di improponibilità dell’impugnazione per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, evidenziando che “il requisito della specificità dei motivi di impugnazione comporta l’improponibilità di una richiesta di riforma della sentenza basata non su una specifica doglianza di erroneità in fatto ed in diritto della stessa bensì, come nella fattispecie, sulla mera pedissequa riproposizione di argomenti difensivi già esposti nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado”.

La Commissione ha altresì rilevato, nel merito, che l’Ufficio ha omesso di rilevare gli apporti finanziari forniti alla contribuente dal padre e che le hanno permesso di sostenere i costi di gestione, evidenziando come l’onere della prova dello svolgimento dell’attività di meretricio incombesse sull’amministrazione e non gravasse sull’interessata l’onere della prova negativa.

Ritenuta, pertanto, l’inesistenza dei presupposti per giustificàre l’accertamento sintetico dell’Ufficio, il gravame è stato rigettato.

Avverso la sentenza l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione articolando sette motivi.

La contribuente è rimasta intimata.

Il Procuratore Generale ha, con atto depositato, concluso per l’accoglimento del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso viene eccepita la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, in quanto la CTR ha erroneamente ritenuto che la riproposizione delle argomentazioni sviluppate a sostegno della validità dell’atto impugnato sia causa di inammissibilità dell’appello.

A sostegno riporta alcuni passaggi dell’atto di impugnazione idonei a supportare l’affermazione della specificità dei motivi di gravame.

Il secondo motivo attiene all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e, conseguentemente, la mancata statuizione sul medesimo ex art. 360 c.p.c., n. 5, avendo motivato la CTR sulla eccezione di inammissibilità dell’appello in maniera apodittica e senza esaminare le puntuali argomentazioni dell’appellante.

Il terzo motivo riguarda la nullità della sentenza per inosservanza del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, in quanto la genericità descritta al punto che precede si riflette sulla validità della sentenza anche alla luce delle norme ora indicate.

Con il quarto motivo viene eccepito l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, con conseguente motivazione apparente; fatto costituito dall’avvenuta dimostrazione, da parte della contribuente, che le spese di gestione delle autovetture, dell’appartamento in locazione e di acquisto di alcuni beni fossero state sostenute con il reddito del padre.

Con il quinto motivo viene rilevata la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, avendo affermato la CTR, in maniera del tutto apodittica, che le spese di acquisto e gestione dei beni sono state sostenute con reddito del padre della contribuente.

Il sesto motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. in combinato disposto con l’art. 2697 c.c. ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, essendo stata fornita in giudizio la dimostrazione di elementi di fatto certi dai quali potere desumere che nel 2005 la contribuente avesse svolto attività di meretricio.

Con il settimo motivo è eccepita la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, avendo dedotto l’Amministrazione una serie di elementi fattuali (espressamente riportati sin dall’avviso di accertamento) dai quali desumere la conclusione che la contribuente avesse svolto l’attività di meretricio; elementi svalutati, in gran parte, con motivazione apodittica.

Va prioritariamente affrontata la questione della natura della decisione della CTR avverso la quale è stato proposto ricorso per cassazione.

Infatti, mentre il dispositivo contiene la statuizione di rigetto, la motivazione esordisce con rilevando l’inammissibilità/improponibilità dell’impugnazione per essere stato proposto l’atto di appello in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53.

A tale proposito rileva il principio giurisprudenziale affermato da Cass. sez. 6-1, 18 ottobre 2017, n. 24600 secondo cui “nell’ordinario giudizio di cognizione, l’esatto contenuto della sentenza va individuato non alla stregua del solo dispositivo, bensì integrando questo con la motivazione, nella parte in cui la medesima riveli l’effettiva volontà del giudice. Ne consegue che va ritenuta prevalente la parte del provvedimento maggiormente attendibile e capace di fornire una giustificazione del “dictum” giudiziale. (Nella specie, la S.C., a fronte di un dispositivo che rigettava l’appello avverso la sentenza anzichè dichiararlo inammissibile, ha ritenuto prevalente la motivazione la quale affermava chiaramente la carenza del requisito di specificità ex art. 342 c.p.c. nel gravame)”.

Sostanzialmente conforme Cass. sez. 1, 10 settembre 2015, n. 17910.

Quindi, la motivazione svolta dalla CTR sul merito è da considerarsi ultronea o “ad abundantiam” (essendo intervenuta dopo che il giudice si è spogliato del potere di giudicare).

La “ratio decidendi” è, dunque, da rinvenirsi nella pronuncia di inammissibilità.

A tale proposito coglie nel segno (coerentemente alle conclusioni del Procuratore Generale) il primo motivo di ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate.

Sul requisito di cui all’art. 53 assume rilievo, da ultimo, Cass. sez. 5, 21 luglio 2020, n. 15519 con la quale è stato deciso che “in tema di contenzioso tributario, la mancanza o l’assoluta incertezza dei motivi specifici dell’impugnazione, le quali, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1, determinano l’inammissibilità dell’appello, non sono ravvisabili qualora il gravame, benchè formulato in modo sintetico, contenga una motivazione interpretabile in modo inequivoco, potendo gli elementi di specificità dei motivi ricavarsi, anche per implicito, dall’intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni; ciò in quanto l’articolo cit. deve essere interpretato restrittivamente, in conformità all’art. 14 preleggi, trattandosi di disposizione eccezionale che limita l’accesso alla giustizia, dovendosi pertanto consentire, ogni qual volta nell’atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l’effettività del sindacato sul merito dell’impugnazione. (In applicazione del principio, la S.C. – nel cassare la pronuncia della CTR che aveva ritenuto non identificabile la sentenza impugnata, sul rilievo che nel motivo di gravame fosse stata indicata una cartella di pagamento riferita ad altro giudizio -, ha evidenziato che dallo stralcio dell’impugnazione si evincesse chiaramente quale fosse la sentenza in questione, ciò trovando riscontro anche nella parte in fatto ed in quella motiva della stessa pronuncia di appello)”.

In senso conforme, altresì, Cass. sez. 5, 15 gennaio 2019, n. 707 e Cass. sez. 6 – 5, 24 agosto 2017, n. 20379.

Inoltre, proprio con riguardo alla “ratio decidendi” adottata dalla CTR (inammissibilità dell’appello stante la mera riproposizione dei motivi di censura già proposti, in primo grado) si osserva che l’affermazione contrasta con il carattere devolutivo pieno del giudizio di appello tributario per come, più volte, segnalato dalla giurisprudenza di legittimità.

Può dirsi arresto consolidato quello secondo cui, per la posizione del contribuente, la riproposizione, a supporto dell’appello, delle ragioni di impugnazione del provvedimento impositivo in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado assolve l’onere di impugnazione specifica imposto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, atteso il carattere devolutivo pieno, in tale giudizio, dell’appello, quale mezzo di gravame non limitato al controllo di vizi specifici, ma volto ad ottenere il riesame della causa nel merito (Cass. sez. 6-5, 23 novembre 2018, n. 30525 e Cass. sez. 6-5, 22 gennaio 2016, n. 1200).

Con riferimento alla posizione dell’Amministrazione finanziaria, in precedenza (Cass. sez. 5, 29 febbraio 2012, n. 3064) era stato affermato che ove la stessa si sia “limitata a ribadire e riproporre in appello le stesse ragioni e argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato, come già dedotto in primo grado, in quanto considerate dalla stessa idonee a sostenere la legittimità dell’avviso di accertamento annullato, è da ritenersi assolto l’onere d’impugnazione specifica previsto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, secondo il quale il ricorso in appello deve contenere “i motivi specifici dell’impugnazione” e non già “nuovi motivi””, tenuto conto del carattere devolutivo dell’appello.

Nella fattispecie, in ogni caso, per come ampiamente riportato nel ricorso per cassazione, l’appello non è consistito nella pura e semplice trasposizione dell’atto di accertamento non essendo state in alcun modo trascurate, in sede di proposizione del gravame di merito, le argomentazioni poste a fondamento della decisione di primo grado.

Ciò emerge dall’esame delle pagg. 5 – 10 del ricorso ove è stato trascritto parzialmente l’atto di appello dal quale si desume che il relativo contenuto non ha omesso di prendere in considerazione la sfavorevole sentenza di primo grado.

Non ricorre, pertanto, la causa di inammissibilità che, secondo un più rigoroso filone giurisprudenziale, dovrebbe individuarsi nell’ipotesi in cui con l’atto di appello ci si limiti a riproporre le ragioni esposte davanti al giudice di primo grado disinteressandosi della statuizione contenuta nella sentenza (Cass. sez. 5, 22 febbraio 2017, n. 4558, conforme Cass. sez. 6-5, 20 gennaio 2017, n. 1461).

Ebbene, nel caso di specie, come detto non ricorre nessuna delle ipotesi illustrate nelle decisioni da ultimo riportate in quanto l’atto di appello ha fatto riferimento alla decisione di primo grado criticando la sentenza e le relative argomentazioni.

In conclusione il ricorso va accolto con riferimento al primo motivo. Gli altri motivi restano assorbiti.

La sentenza va dunque cassata con rinvio alla CTR della Lombardia per nuovo giudizio con il quale si disciplineranno anche le spese del presente grado.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e, previo assorbimento degli altri, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla CTR della Lombardia in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente grado.

Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2021

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