Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6851 del 24/03/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 6851 Anno 2014
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: ARIENZO ROSA

SENTENZA

sul ricorso 16946-2010 proposto da:
ORSATTI EMANUELE C.F. RSTMNL52R12B630C, in proprio e
quale tutore di ORSATTI MICHELA, già elettivamente
domiciliato in ROMA, PIAZZA BARBERINI 52, presso lo
studio dell’avvocato IACOVINO VINCENZO, che lo
rappresenta e difende giusta delega in atti e da
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ultimo domiciliato presso la CANCELLERIA DELLA CORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE;
– ricorrente contro

MINISTERO DELLA SALUTE C.F. 00811720580, in persona

Data pubblicazione: 24/03/2014

del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso
dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui
Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI, 12
ope legis;
– controri correnti –

di CAMPOBASSO, depositata il 14/04/2010 r.g.n.
922/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 30/01/2014 dal Consigliere Dott. ROSA
ARIENZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO, che ha concluso
per l’accoglimento del primo motivo del ricorso.

avverso la sentenza n. 175/2010 della CORTE D’APPELLO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 14.4.2010, la Corte di appello di Campobasso accoglieva il gravame del
Ministero del Lavoro Salute Politiche Sociali ed, in totale riforma della sentenza
impugnata, dichiarava il difetto di legittimazione passiva del Ministero, rigettando la
domanda proposta da Orsatti Emanuele, tutore provvisorio della figlia, Orsatti Michela,
intesa ad ottenere il riconoscimento dell’indennizzo previsto dagli artt. 1 e 2 della legge
dell’appellato, avesse ritenuto di concedere ad Orsatti Michela l’indennizzo ex I. 210/92
secondo le statuizioni del primo giudice non consentiva di dare ingresso alla pronuncia di
cessazione della materia del contendere, trattandosi di fatto estraneo al giudizio, che non
consentiva di considerare superate le contrapposte ragioni delle parti, anche con riguardo
alla contestazione dell’eccepito difetto di legittimazione passiva del Ministero e delle
argomentazioni dal medesimo proposte per affermare l’asserita insussistenza del diritto a
conseguire la prestazione di cui alla legge 210/92. Osservava che doveva ritenersi
esclusa la legittimazione passiva del Ministero, atteso che solo per le istanze presentate
prima del 21.2.2001 quest’ultimo poteva considerarsi legittimato passivamente, laddove
per quelle proposte successivamente, come nella specie, la legittimazione faceva capo
alle Regioni.
Per la cassazione di tale decisione ricorre l’Orsatti, affidando l’impugnazione a tre motivi,
cui resiste il Ministero, con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, l’Orsatti denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 1 e dell’art. 3
I. 210/92 e violazione e falsa applicazione dell’art. 123 del D. Igs. 112/98, sostenendo
che, diversamente da quanto ritenuto nella sentenza impugnata, il trasferimento alle
regioni mediante d.p.c.m. susseguitisi nel tempo dei soli oneri economici non sia tale da
incidere sulla perdurante legittimazione del Ministero, unico soggetto idoneo a contraddire
le richieste di indennizzo presentate ai sensi della I. 210/92, senza alcun coinvolgimento
degli enti locali, indipendentemente dal momento della presentazione della domanda
amministrativa per il riconoscimento del beneficio, ovvero dalla data di trasmissione della
medesima dalle UU.SS.LL. al Ministero della Salute.
In subordine, con il secondo motivo, deduce la nullità della sentenza per omessa
pronunzia e violazione dell’art. 112 c.p.c.. osservando che la liquidazione da parte della
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210/92. Rilevava che la circostanza che la Regione, aderendo alla richiesta

Regione, avvenuta senza riserva alcuna, doveva indurre il giudice del gravame a ritenere
la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, essendo venute meno le ragioni
di contrasto tra le parti ed essendo impossibile per il Ministero il conseguimento di un utile
risultato posto che — attesa la condotta della Regione Molise – non sarebbe stato possibile
procedere al recupero delle somme oggetto di pagamento.
Con il terzo motivo, ai fini della eventuale definizione nel merito del giudizio, a seguito di
di prime cure, sia tale da giustificare la concessione dell’indennizzo richiesto (epilessia
mioclonica progressiva manifestatasi dopo la somministrazione della 3° dose di vaccino).
La questione di cui al primo motivo deve trovare soluzione in base al principio enunciato in
materia dalla più recente giurisprudenza di legittimità, a cui questa Corte intende dare
continuità, secondo cui, in tema di indennizzo ai sensi della L. n. 210 del 1992, la titolarità
passiva del rapporto per la generalità delle controversie amministrative e giudiziali spetta
al Ministero della salute, indipendentemente dal momento di presentazione della domanda
amministrativa per il riconoscimento del beneficio owero dalla data di trasmissione della
medesima dalle Usi al Ministero della salute, dovendosi ritenere che il D.Lgs. n. 112 del
1998, art. 123 nel conservare “allo Stato le funzioni in materia di ricorsi per la
corresponsione degli indennizzi” in questione, abbia stabilito la perdurante legittimazione a
contraddire del Ministero della salute sia in sede amministrativa che giudiziale, così da
assicurare al medesimo una visione generale delle problematiche espressamente
riservate allo Stato dal D.Lgs. n. 112 del 1998, art. 112, comma 2, lett. f, prevedendo il
trasferimento alle Regioni – mediante diversi D.P.C.M. susseguitisi nel tempo e, come tali,
non suscettibili di derogare alle disposizioni di legge – dei soli oneri economici, ricadenti
nell’ambito delle competenze amministrative attribuite alle Regioni ai sensi del D.Lgs. n.
112 del 1998, art. 114 (Cass. 13.10.2009, nn. 21703, 21704, 21706, 21707; Cass.
19.10.2009, n. 22111; Cass. 20.10.2009, n. 22166; Cass. 3.11.2009, nn. 23216 e 23217;
Cass. 5.11.2009, n. 23434; Cass. 6.11.2009, n. 23588, cui adde Cass. 17.2.2011, n. 3864
e Cass. 21.2.2011, n. 4166). Tale orientamento è stato più di recente confermato dalle
Sezioni unite, che, con la sentenza n. 12538 del 9.6.2011 hanno osservato, in sintesi, che:
a) le disposizioni sul contenzioso contenute nei D.P.C.M. 26 maggio 2000, 8 gennaio 2002
e 24 luglio 2003 riguardano solo l’onere dello stesso, ma da esse non si ricava anche una

regola processuale sulla legittimazione passiva, ne’ potrebbe ricavarsi per inidoneità della
fonte a disciplinare tale aspetto pur in un mutato contesto costituzionale di riparto delle
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cassazione senza rinvio, osserva che la condizione clinica della Orsatti, valutata dal CTU

competenze legislative tra Stato e Regione, che ora assegna alle regioni la competenza
residuale in materia di assistenza sociale; b) la L. n. 210 del 1992, art. 5, continua ad
assegnare al Ministro della salute la competenza a decidere il ricorso amministrativo
avverso la valutazione della commissione medico-ospedaliera; c) questa competenza è
stata fatta salva dal D.Lgs. n. 112 del 1998, art. 123 e sopravvive anche nel mutato
contesto di trasferimento alle regioni di compiti e funzioni in tema di indennizzo (ad opera
dei cit. D.P.C.M. 8 gennaio 2002 e 24 luglio 2003) e di attribuzione alle regioni della
competenza legislativa residuale in materia di assistenza pubblica (ad opera dell’art. 117
Cost., comma 4, riformato). Deve, pertanto, concludersi, secondo la citata sentenza, che,
come il Ministero della Salute decide in sede amministrativa pronunciandosi sul ricorso di
chi chiede la prestazione assistenziale in esame, analogamente è nei suoi confronti che va
proposta l’azione giudiziaria con cui il danneggiato rivendica l’indennizzo.
Il principio di diritto affermato dalle Sezioni unite nella sentenza di cui sopra è il seguente:
“nelle controversie aventi ad oggetto l’indennizzo previsto dalla L. 25 febbraio 1992, n.
210, in favore dei soggetti che hanno riportato danni irreversibili a causa di vaccinazioni
obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati e da questi ultimi proposte per
l’accertamento del diritto al beneficio sussiste la legittimazione passiva del Ministero della
salute”.
L’accoglimento del motivo afferente la questione di legittimazione passiva assorbe gli altri
motivi di ricorso e la causa deve essere rinviata per l’esame degli ulteriori profili, attinenti
alla cessazione della materia del contendere ed al riconoscimento in via giudiziale
dell’indennizzo, alla Corte d’appello indicata in dispositivo, che provvederà anche a
regolare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata
e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di L’Aquila.
Così deciso in ROMA, il 30.1.2014

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