Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6851 del 22/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 22/03/2010, (ud. 10/02/2010, dep. 22/03/2010), n.6851

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. PICONE Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

T.M.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GABI 8,

presso lo studio dell’avvocato GABRIELE MICHELE, rappresentata e

difesa dall’avvocato SABELLA MICHELANGELO, giusta mandato in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

SCIENTIFICA, e la DIREZIONE DIDATTICA STATALE ”

(OMISSIS), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro

tempore, domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 663/2005 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 23/06/2005 r.g.n. 1879/03;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

10/02/2010 dal Consigliere Dott. PASQUALE PICONE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

1. La sentenza di cui si domanda la cassazione accoglie l’appello del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e, in riforma della decisione del Tribunale di Agrigento n. 2260 del 15.10.2003, rigetta la domanda proposta da T.M.A. per l’accertamento dell’illegittimità della risoluzione anticipata, avvenuta il 4.10.2001, del contratto stipulato per la supplenza relativa al periodo 24.9.2001 – 13.12.2001, quale docente di scuola elementare, e la condanna dell’amministrazione all’attribuzione del punteggio, nonchè al pagamento del compenso dovuto fino alla scadenza del rapporto prevista dal contratto.

2. La Corte di appello di Palermo perviene all’esito di rigetto della domanda rilevando che il contratto di lavoro a termine era stato stipulato secondo la graduatoria formata sulla base delle regole operanti per l’anno scolastico 2000/2001, sostituite da altre valide per l’anno 2001/2002, regole che avevano dato luogo ad una nuova graduatoria provinciale approvata in data 4.10.2001; che, pertanto, legittimamente era stato risolto il contratto di lavoro, difettando il presupposto dell’osservanza della prescritta procedura di reclutamento, non essendo applicabile la previsione di salvezza dei contratti già attivati contenuta nella circolare ministeriale n. 278/2000, in quanto relativa al solo anno scolastico 2000/2001.

3. Il ricorso di T.M.A. si articola in due motivi;

resiste con controricorso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo di ricorso si denunzia violazione e falsa applicazione del D.M. n. 201 del 2000, art. 7, relativo all’attuazione della L. n. 124 del 1999, e della circolare n. 276/2000, sostenendo che, alla data del 26 settembre 2001, le graduatorie in base alle quali conferire le supplenze brevi, da formare secondo i criteri delle nuove graduatorie permanenti ai sensi del D.M. n. 103 del 4 giugno 2001, non risultavano ancora pubblicate (pubblicazione avvenuta il 9 ottobre 2001 per la Provincia di Agrigento); conseguentemente, il dirigente scolastico non poteva che attingere alle graduatorie valide per l’anno precedente, la cui efficacia doveva ritenersi perdurare fino alla pubblicazione delle nuove; ed inoltre, la validità dei contratti già stipulati fino alla scadenza era stata stabilita dalla circolare n. 276/2000 anche per gli anni successivi a quello 2000 – 2001.

2. Con il secondo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 18, comma 3, c.c.n.l. 4 agosto 1995, perchè l’amministrazione non era titolare del potere di recesso prima della scadenza del termine apposto al contratto, nè ricorreva l’ipotesi dell’annullamento, dovendosi escludere l’invalidità della graduatoria in base alla quale la ricorrente era stata nominata.

3. I due motivi, congiuntamente esaminati per la connessione tra le argomentazioni, non sono fondati.

4. La valida stipulazione di contratti a tempo determinato tra l’amministrazione e i docenti (supplenze annuali e supplenze temporanee) è subordinata all’utile collocazione del docente nelle graduatorie (permanenti, ovvero di circolo o istituto) previste dal sistema normativo (D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297; L. 3 maggio 1999, n. 124; decreto del Ministero della pubblica istruzione 25 maggio 2000, n. 201). Il sistema costituisce attuazione del principio generale secondo cui l’assunzione dei dipendenti pubblici, anche non di ruolo, deve avvenire secondo procedure sottratte alla discrezionalità dell’amministrazione (art. 97 Cost.; D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 35). La violazione delle regole imperative in tema di reclutamento del personale è sanzionata con la nullità del contratto di lavoro (vedi, tra numerose decisioni, Cass. 7 maggio 2008, n. 11161).

5. Per quanto interessa la controversia, il D.L. 3 luglio 2001, n. 255, convertito in L. 20 agosto 2001, n. 333 – disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2001/2002.

all’art. 4, comma 2, secondo periodo, dispone che, per le nomine relative alle supplenze brevi e saltuarie di cui alla L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4, comma 3, il dirigente utilizza le graduatorie di istituto, predisposte, per la prima fascia, in conformità ai nuovi criteri definiti per le graduatorie permanenti dalla legge citata, artt. 1 e 2.

E’ pacifico che all’inizio dell’anno scolastico 2001 – 2002 nella Provincia di Agrigento non erano state formate le graduatorie secondo i nuovi criteri e per la nomina a supplente della T. venne utilizzata la graduatoria formata secondo i criteri vigenti per l’anno scolastico 2000 – 2001.

6. Orbene, la tesi della ricorrente, quale esplicitata anche nel quesito di diritto (formulato sebbene alla controversia non sia applicabile ratione temporis l’art. 366 bis c.p.c., aggiunto dal D.Lgs. n. 40 del 2006), è che, l’esigenza di assicurare l’ordinato svolgimento dell’attività didattica, comportava la permanente validità ed efficacia delle graduatorie compilate secondo i criteri previgenti, fino alla pubblicazione delle nuove.

Si tratta di una tesi che si pone in contrasto insanabile con il dato legislativo, che prescrive la formazione delle nuove graduatorie con specifico riferimento all’anno scolastico 2001 – 2002, fissando inoltre il termine del 31 agosto 2001 in relazione allo stesso anno scolastico (art. 4, comma 3).

Nè può ammettersi che il diritto positivo consenta di desumere dall’esigenza di effettività dei pubblici servizi qualsiasi deroga alle regole sul reclutamento del personale.

7. In conclusione, il contratto di lavoro a tempo determinato con la T. è stato stipulato senza il rispetto delle regole di reclutamento in vigore ed a nulla rileva che queste non potessero essere di fatto applicate senza la compilazione delle nuove graduatorie. Irrilevante è l’interpretazione della circolare n. 276/2000 (letta comunque dal giudice del merito nel senso che si riferiva esclusivamente all’anno scolastico 2000 – 2001), poichè, in ogni caso, l’amministrazione non avrebbe avuto il potere di incidere sulle regole dettate dalle fonti normative.

Si è in presenza, quindi di un contratto affetto da nullità (con la sola tutela per il lavoratore dettata dall’art. 2126 c.c.), cosicchè deve escludersi che l’amministrazione abbia esercitato un potere di recesso, essendosi limitata, secondo la corretta qualificazione giuridica, a farne cessare l’esecuzione.

8. La Corte ritiene sussistere giusti motivi per compensare per l’intero le spese del giudizio di Cassazione, considerato il diverso esito dei giudizi di merito e la parziale correzione della motivazione della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; compensa per l’intero le spese del giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2010

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