Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6851 del 16/03/2017


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Cassazione civile, sez. II, 16/03/2017, (ud. 07/02/2017, dep.16/03/2017),  n. 6851

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2785-2013 proposto da:

F.M. (OMISSIS), IN PROPRIO E QUALE EREDE DI F.R.,

elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE GIULIO CESARE 113-A, presso

lo studio dell’avvocato DARIO GUCCI, rappresentata e difesa

dall’avvocato RAFFAELE SOPRANO;

– ricorrente –

contro

F.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

PASQUALE LEONARDI CATTOLICA 3, presso lo studio dell’avvocato

ALESSANDRO FERRARA, rappresentato e difeso dall’avvocato BIAGIO

LAURI;

– controricorrente –

nonchè contro

F.I. (OMISSIS), F.M. (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 3998/2011 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 28/12/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/02/2017 dal Consigliere Dott. LOMBARDO LUIGI GIOVANNI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE ALBERTO che ha concluso per l’inammissibilità, o rigetto

del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. – Con sentenza non definitiva, la Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza di primo grado che – nell’ambito della causa di divisione ereditaria e di rendiconto promossa da F.I. nei confronti dei fratelli F.R., F.M., F.M. e F.A. – ha disposto la divisione dei beni tra gli eredi, ha attribuito le quote ad essi spettanti, ha determinato i conguagli, ha quantificato le indennità dovute per il godimento esclusivo degli immobili e, infine, ha condannato F.A., F.I. e F.M. a corrispondere a F.M. (in proprio e quale erede di F.R.) le indennità a lei spettanti a titolo di rimborso delle spese per miglioramenti.

3. – Per la cassazione della sentenza di appello ricorre F.M. sulla base di un unico motivo.

Resiste con controricorso F.A..

Le altre parti, ritualmente intimate, non hanno svolto attività difensiva.

La ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Con l’unico motivo di ricorso, si deduce il vizio di motivazione della sentenza impugnata (ex art. 360 c.p.c., n. 5), per avere la Corte di Appello confermato la sentenza di primo grado che aveva determinato in Euro 89.000,00 l’importo spettante a F.M. a titolo di rimborso delle spese per miglioramenti; si deduce che la Corte territoriale non avrebbe esaminato i documenti e le fatture prodotte, nè avrebbe tenuto conto delle risultanze della C.T.U. che aveva quantificato le spese per miglioramenti nell’importo di Euro 89.408,79.

La censura non è fondata.

Risulta dalla sentenza impugnata che il primo giudice ha proceduto ad una liquidazione equitativa della somma spettante a F.M. per i miglioramenti.

La somma liquidata in Euro 89.000,00 (comprensiva degli interessi) si discosta di appena 408 Euro da quella calcolata dal C.T.U. tenendo conto dei contributi statali percepiti dalla F..

Orbene, è noto che la liquidazione equitativa è sottratta al sindacato di legittimità, quando – come nella specie – la motivazione della decisione dia adeguatamente conto del processo logico e valutativo seguito (Cass., Sez. 1, n. 5090 del 15/03/2016); e, d’altra parte, la ricorrente non ha censurato il ricorso al metodo della liquidazione in via equitativa formulando apposito motivo di ricorso.

Ininfluenti sono le affermazioni della Corte territoriale secondo cui la somma liquidata dal primo giudice risulterebbe superiore alla somma effettivamente rimasta a carico della F., trattandosi di apprezzamenti che non hanno inciso sulla ratio decidendi della statuizione di primo grado, fondata sulla liquidazione in via equitativa dell’importo dovuto.

2. – Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 (duemila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile, il 7 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2017

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