Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6851 del 11/03/2020

Cassazione civile sez. trib., 11/03/2020, (ud. 09/01/2020, dep. 11/03/2020), n.6851

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12001-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’AVVOCATURA GENERALE

DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

CONGREGAZIONE (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio

dell’Avvocato LEONARDO BRASCA, che la rappresenta e difende giusta

procura speciale estesa a margine del controricorso;

– controricorrente –

e

C.G.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 6536/9/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 3/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 9/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

ANTONELLA DELL’ORFANO.

Fatto

RILEVATO

che:

l’Agenzia delle Entrate propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 323/52/2013 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma di accoglimento del ricorso proposto dalla Congregazione (OMISSIS) contro l’avviso di liquidazione di imposta di registro, e relative sanzioni, a seguito della sentenza civile, in materia di usucapione, emessa a suo favore dal Tribunale di Velletri;

la Congregazione resiste con controricorso ed ha depositato memoria difensiva; C.G. (legale rappresentante della Congregazione), in proprio, è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1.1. con il primo mezzo si censura la sentenza denunciando, in rubrica, “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 1, nota II quater, della tariffa, parte prima, allegata, nonchè del D.Lgs. n. 460 del 1997, art. 11”, lamentando l’Ufficio che la CTR avesse riconosciuto alla Congregazione religiosa l’agevolazione in oggetto sebbene la stessa non fosse iscritta nell’apposita anagrafe delle ONLUS;

1.2. la doglianza è infondata;

1.3. il D.Lgs. n. 460 del 1997, con lo specifico intento di rendere organica la disciplina tributaria concernente gli enti non commerciali e le Onlus, come emerge dal tenore letterale della rubrica “riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale”, prevede all’art. 10 varie tipologie di ONLUS, e con particolare riguardo agli enti ecclesiastici, come la Congregazione in oggetto, prevede, al comma 9, che, nel rispetto di alcune condizioni, essi siano considerati Onlus limitatamente all’esercizio delle attività elencate al comma 1, lett. a), tale previsione raccordandosi con l’equiparazione posta in essere dalla L. n. 121 del 1985, art. 7 (figurando, tra le attività elencate al comma 1, lett. a), quelle svolte nei settori della beneficenza e dell’istruzione);

1.4. gli enti in questione possono, quindi, accedere al regime tributario di favore previsto per le Onlus a condizione che nell’esercizio delle attività proprie del comma 1, lett. a), secondo quanto esplicitato nella circolare ministeriale n. 168 del 1998, siano tenute separatamente le scritture contabili previste al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 20-bis e siano rispettati i requisiti statutari e i vincoli sostanziali imposti dal D.Lgs. n. 460 del 1997, art. 10, ferme restando le deroghe previste dallo stesso art. 10, comma 7, nonchè l’onere della comunicazione prescritto dal successivo art. 11;

1.5. gli enti ecclesiastici, di conseguenza, non possono essere considerati Onlus di diritto, come è agevole desumere dalla mancata inclusione degli stessi nell’elenco, da ritenere tassativo, di cui al comma 8, in ossequio alla ratio legis secondo la quale la qualifica di ente ecclesiastico non può da sola essere condizione sufficiente ad ammettere che l’ente operi nel settore della solidarietà sociale, assecondando l’orientamento il quale, non dando rilevanza alla qualificazione giuridica dell’ente, si sofferma sulle finalità dallo stesso perseguite, nel rispetto delle altre condizioni previste dalla legge;

1.6. anche per gli enti ecclesiastici, pertanto, sussiste l’obbligo di comunicazione ed iscrizione nell’Anagrafe unica delle Onlus, previsto dal D.Lgs. n. 460 del 1997, art. 11, che specificamente prevede, al comma 2, che “l’effettuazione delle comunicazioni di cui al comma 1 è condizione necessaria per beneficiare delle agevolazioni previste dal presente decreto”;

1.7. la CTR ha dunque errato in diritto affermando che il legislatore, all’art. 10, comma 9 cit., ha inteso “configurare una speciale disciplina per gli enti ecclesiastici, che possono essere qualificati ONLUS con il beneficio delle disposizioni agevolative alla sola condizione indicata nella stessa disposizione e cioè la separatezza delle scritture contabili”;

2.1. con il secondo motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, “nullità della sentenza… motivazione apparente ed illogica”, lamentando l’Ufficio che la CTR abbia “omesso di rilevare che la stima di valore dell’immobile usucapito era stata effettuata dalla medesima parte contribuente, ed ad essa l’Ufficio si era attenuto”, il che quindi escludeva che oggetto dell’imposta di registro dovessero considerarsi i soli beni usucapiti, indicati nella sentenza civile, e non l’intera particella comprensiva di beni già di proprietà della congregazione religiosa;

2.2. la doglianza non ha pregio, atteso che vi è stata valutazione di fatto, da parte della CTR, sull’oggetto dell’usucapione tassabile, ed il fatto che l’avviso di liquidazione riportasse dati forniti dalla stessa congregazione non esclude la possibilità di questa di rettificare l’errore in corso di causa;

3.1. con il terzo motivo l’Agenzia delle Entrate denuncia, in rubrica, “nullità della sentenza…(per)… omessa pronuncia… violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4” lamentando che la CTR avesse “omesso di pronunciarsi circa la debenza delle imposte ipocatastali, non toccate dall’agevolazione richiesta”;

3.2. tale deduzione merita accoglimento, atteso che la C.T.R., effettivamente, pur in presenza di specifico motivo di appello dell’Agenzia delle Entrate (ritualmente trascritto in parte qua nel ricorso), ha omesso di esaminare la censura volta a contestare la mancata applicazione delle imposte ipocatastali, questione, invero, totalmente omessa dalla sentenza impugnata;

3.3. va tuttavia richiamato l’insegnamento di questa Corte secondo cui, alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell’art. 111 Cost., comma 2, nonchè di una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale art. 384 c.p.c. ispirata a tali principi, una volta verificata l’omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con il suddetto motivo risulti infondata, di modo che la pronuncia da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l’inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto (cfr. Cass. nn. 16171/2017, 2313/2010);

3.4. la questione posta con il primo motivo dell’odierno ricorso va quindi esaminata per verificare se possa essere decisa in astratto, prescindendo da riscontri fattuali, in quanto ove la risposta alla questione, posta nei motivi non esaminati dal Giudice d’appello, sia negativa, si potrebbe pervenire senz’altro alla definizione del giudizio in sede di legittimità, mentre la risposta positiva dovrebbe invece portare alla cassazione con rinvio, affinchè il Giudice di merito verifichi in primo luogo la sussistenza o meno delle indicazioni necessarie a pena di nullità;

3.5. nella specie, la questione va risolta nel primo dei due sensi, trattandosi di questione in diritto ed essendo possibile quindi pronunciarsi direttamente affermando la debenza dell’imposta ipotecaria e catastale sul trasferimento immobiliare di cui all’acquisto per usucapione in sentenza, ciò perchè le esenzioni di cui al D.Lgs. n. 347 del 1990, art. 1, comma 2 e art. 10, comma 3, riguardano solo i trasferimenti a titolo di successione o donazione ex D.Lgs. n. 346 del 1990;

4. sulla scorta di quanto sin qui illustrato, vanno accolti il primo ed il terzo motivo di ricorso e va respinto il secondo, con la cassazione della sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvio alla CTR Lazio in diversa composizione per la rideterminazione dell’imposta dovuta in applicazione dei principi fissati, tenendo conto del valore dei beni usucapiti come indicati nella sentenza di usucapione, e a cui resta demandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo ed il terzo motivo di ricorso, respinto il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, per la rideterminazione dell’imposta dovuta in applicazione dei principi fissati, e a cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 9 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2020

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