Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6850 del 24/03/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 6850 Anno 2014
Presidente: COLETTI DE CESARE GABRIELLA
Relatore: VENUTI PIETRO

SENTENZA

sul ricorso 21576-2008 proposto da:
GALLO GIUSEPPINA C.F. GLLGPP37L43H590J, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo
studio dell’avvocato ANGELOZZI GIOVANNI, che lo
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente 2014
278

nonchè contro

MINISTERO DELL’ INTERNO, MINISTERO DELL’ ECONOMIA E
DELLE FINANZE – DIP. TESORO;
– intimati nonchè contro

Data pubblicazione: 24/03/2014

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale
dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati

VALENTE NICOLA, giusta delega in calce alla copia
notificata del ricorso;
– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 2686/2007 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 29/08/2007 r.g.n. 8922/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 28/01/2014 dal Consigliere Dott. PIETRO
VENUTI;
udito l’Avvocato ANGELOZZI GIOVANNI;
udito l’Avvocato PULLI CLEMENTINA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

RICCIO ALESSANDRO, PULLI CLEMENTINA, BIONDI GIOVANNA,

R.G. n. 21576/08
Ud. 28 genn. 2014

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

ha confermato la decisione di primo grado, con la quale era
stata respinta la domanda proposta da Gallo Giuseppina nei
confronti dell’INPS, del Ministero dell’Economia e delle Finanze e
del Ministero dell’Interno volta ad ottenere l’indennità di
accompagnamento o, in subordine, la pensione di inabilità
ovvero l’assegno mensile d’invalidità.
Dopo aver osservato che legittimato passivamente, ratione

temporis, era esclusivamente l’INPS, ai sensi del D. Lgs. n.
112/98, art. 130, che aveva trasferito a tale Istituto la funzione
di erogazione di pensioni, assegni e indennità spettanti agli
invalidi civili anche con riguardo alle questioni relative
all’accertamento sanitario, la Corte di merito ha rilevato che,
secondo quanto accertato dal consulente tecnico d’ufficio
nominato in grado d’appello, le cui conclusioni erano da
condividere, solo a decorrere dal giugno 2005 la sig.ra Gallo
presentava un grado di invalidità superiore al 74%. Ma, poiché a
tale data l’assistita aveva superato l’età di sessantacinque anni,
non poteva esserle riconosciuto l’assegno mensile d’invalidità che
era soggetto a tale limite d’età.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione
l’assistita sulla base di quattro motivi. L’INPS ha rilasciato
procura al difensore, che ha partecipato alla discussione. I
Ministeri sono rimasti intimati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, cui fa seguito il relativo quesito di
diritto ex art. 366 bis cod. proc. civ., non più in vigore ma
applicabile ratione temporis, la ricorrente denunzia violazione

La Corte d’appello di Roma, con la sentenza qui impugnata,

2

degli artt. 2, 12 e 13 della legge n. 118 del 1971, 1, 2 e 3 D. Lgs.
n. 509 del 1988 e del decreto del Ministero della Sanità del 5
febbraio 1992.
Deduce che il consulente tecnico d’ufficio, al fine di
accertare la decorrenza e la percentuale d’invalidità, non ha
applicato le tabelle previste dal decreto ministeriale anzidetto,

indicato per ciascuna patologia l’incidenza invalidante né, tanto
meno, ha applicato il calcolo riduzionistico mediante la formula
espressa in dette tabelle, pervenendo così ad una conclusione
errata.
2. Con il secondo motivo, denunziando vizio di motivazione,
la ricorrente lamenta che il c.t.u. non ha preso in considerazione
i rilievi critici mossi all’elaborato peritale, con i quali era stato
evidenziato che talune patologie, quali l’obesità, la
spondiloartrosi, la broncopatia,

pur risultanti dalla

documentazione in atti, non erano state valutate.
3. Con il terzo motivo, denunziando vizio di motivazione, la
ricorrente rileva che la Corte di merito ha ritenuto che la
consulenza tecnica fosse ampiamente motivata, fondata su
corretti criteri di giudizio medico-legale e supportata dalla
documentazione medica in atti, quando invece essa presentava
vistose lacune come evidenziato nei primi due motivi.
4. Con il quarto motivo la ricorrente denunzia insufficiente
motivazione, assumendo che la sentenza impugnata non ha dato
conto delle ragioni che hanno giustificato la decisione,
limitandosi ad aderire alle conclusioni cui era pervenuto il c.t.u.
5. Il primo motivo è fondato.
E’ principio consolidato di questa Corte che, con riguardo al
presupposto medico-legale ai fini del riconoscimento delle
prestazioni assistenziali agli invalidi civili, la tabella indicativa
delle percentuali di invalidità per le minorazioni e le malattie
invalidanti, approvata con decreto del Ministero della Sanità del
5 febbraio 1992, in attuazione dell’art. 2 decreto legislativo 23

tabelle che, viceversa, sono vincolanti. In particolare non ha

3

novembre 1988 n. 509, integra il decreto stesso ed è vincolante,
con la conseguenza che la valutazione del giudice che prescinda
del tutto dall’esame di tale tabella comporta un vizio di
legittimità denunciabile con ricorso per cassazione, rimanendo
esclusa ogni possibilità di una generica valutazione (cfr.,

ex

plurimis, Cass. 5571/01; Cass. 6050/01; Cass. 13685/02; Cass.
Nella specie il c.t.u., nel determinare la percentuale
d’invalidità dell’assistita, non ha applicato dette tabelle,
omettendo in particolare di indicare per ciascuna patologia
l’incidenza invalidante, la data di insorgenza, il codice ad essa
attribuito dalle tabelle, i criteri per giungere alla valutazione
finale nel caso di infermità plurime, ed altresì di applicare il
calcolo riduzionistico mediante la formula, prevista dalla stessa
tabella, espressa in decimali.
Tali omissioni hanno condotto ad un giudizio medico-legale
approssimativo e superficiale, giudizio poi posto a base della
decisione impugnata.
Il motivo in esame, assorbiti tutti gli altri, va pertanto
accolto, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata
e rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale provvederà
anche sulle spese del presente giudizio.
P. Q . M .
La Corte accoglie il primo motivo e dichiara assorbiti gli altri.
Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e
rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Roma in
diversa composizione.
Così deciso in Roma in data 28 gennaio 2014.

13938/02; Cass. 3361/03; Cass. 6652/03; Cass. 13938/04).

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