Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6850 del 16/03/2017


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Cassazione civile, sez. II, 16/03/2017, (ud. 10/01/2017, dep.16/03/2017),  n. 6850

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19334-2012 proposto da:

P.F. C.F. (OMISSIS), + ALTRI OMESSI

– ricorrenti –

contro

V.V.G. C.F. (OMISSIS) QUALE SUCCESSORE A TITOLO

PARTICOLARE DELLA SOCIETA’ BAJA SILVELLA SPA, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA ATTILIO FRIGGERI 106, presso lo studio

dell’avvocato MICHELE TAMPONI, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

nonchè contro

COMPAGNIA DEL PARCO DI PORTOBELLO, B.E., LUCAT SRL,

T.J., + ALTRI OMESSI

– intimati –

avverso la sentenza n. 433/2011 della CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI

SEZ. DIST. DI SASSARI, depositata il 09/06/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/01/2017 dal Consigliere Dott. BESSO MARCHEIS CHIARA;

udito l’Avvocato Martino Claudio difensore dei ricorrenti che si

riporta agli atti depositati;

udito l’Avv. Tamponi Michele difensore del controricorrente che si

riporta agli atti depositati e chiede il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE SERGIO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Nel 1999 gli odierni ricorrenti – proprietari di immobili siti nel comprensorio Parco residenziale di Portobello di Gallura chiedevano, previo accertamento che a ciascuno dei proprietari degli immobili siti nel suddetto comprensorio era consentito edificare un’unica unità abitativa e che a tale prescrizione era tenuta la Baja Sivella SpA, di ordinare alla stessa di non intraprendere o sospendere l’edificazione di un secondo fabbricato, condannandola ad abbattere le parti eventualmente edificate nonchè in solido con la Compagnia del Parco a pagare il risarcimento dei danni, da liquidare in separato giudizio.

La domanda è stata accolta in primo grado.

2. In appello, instaurato dal successore a titolo particolare della Baja Silvella SpA, la Corte d’appello di Cagliari ha ribaltato la decisione di primo grado rigettando l’originaria domanda.

3. Contro questa decisione è stato proposto ricorso in cassazione, articolato in quattro motivi.

Il signor V. ha proposto controricorso.

I ricorrenti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con i primi tre motivi i ricorrenti fanno valere violazioni di legge.

1.1. Anzitutto è fatta valere la violazione dell’art. 115 c.p.c. e art. 2697 c.c., “per non avere posto a fondamento della decisione una prova proposta dalle parti e altresì per non avere valutato la prova medesima”. Il motivo appare del tutto pretestuoso, in quanto la prova non considerata dalla Corte sarebbe il regolamento generale di edificazione, documento sulla cui ermeneutica è basato l’iter argomentativo seguito dalla Corte d’appello.

1.2. Viene poi, con il secondo motivo, denunciata la violazione dell’art. 1372 c.c., censurando così l’interpretazione operata dalla Corte d’appello del già menzionato regolamento generale di edificazione, interpretazione invece incensurabile da parte del giudice di legittimità ove – come nel caso di specie adeguatamente motivata (ex multis, Cass., 17/03/2005, n. 5788).

1.3. Il terzo motivo lamenta invece il mancato rispetto degli artt. 1027 e segg., riproponendo però in sostanza la critica all’interpretazione data dalla Corte d’appello al sopra menzionato regolamento generale di edificazione, sotto il profilo dell’argomento della reciprocità.

2. Con il quarto motivo, inquadrato nella insufficienza della motivazione, i ricorrenti in realtà presentano di nuovo l’argomento della reciprocità.

3. Il ricorso va pertanto rigettato.

Al rigetto del ricorso segue la condanna dei ricorrenti alle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in Euro 4.000 per compensi, più Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della seconda Sezione Civile, il 10 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2017

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