Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6850 del 11/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 11/03/2021, (ud. 15/10/2020, dep. 11/03/2021), n.6850

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. GALATI Vincenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al n. 6217 del ruolo generale dell’anno 2013:

proposto da:

T.L., rappresentato e difeso dall’Avv. Maria Sonia

Vulcano e dall’Avv. Claudio Lucisano, giusta procura in calce al

ricorso, elettivamente domiciliato nello studio del secondo in Roma,

Via Crescenzio, 91;

– Ricorrente –

contro

Equitalia Nomos s.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa” giusta procura in calce al

controricorso, dagli Avv.ti Maurizio Cimetti e Sante Ricci presso il

cui studio in Roma, Via delle Quattro Fontane, 161, è elettivamente

domiciliata;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 06/06/12 della Commissione tributaria

regionale del Piemonte depositata il 20.1.2012;

udita nella camera di consiglio del 15.10.2020 la relazione svolta

dal consigliere Vincenzo Galati.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 06/06/12 la Commissione tributaria regionale del Piemonte ha esposto, in punto di fatto, che il giudizio ha avuto riguardo all’opposizione proposta dalla ricorrente avverso cartella esattoriale notificata il 2.12.2008 ed avente ad oggetto IVA ed IRPEF riferite all’anno 2005.

La Commissione tributaria provinciale di Torino ha rigettato il ricorso respingendo le censure sollevate dall’opponente e ponendo le spese processuali a carico del soccombente.

Con l’atto di appello sono state proposte, secondo la ricostruzione della sentenza della CTR, le medesime censure sollevate in primo grado; inoltre è stata lamentata l’omessa pronuncia su alcune eccezioni avanzate in sede di opposizione.

La CTR ha dichiarato inammissibile l’impugnazione per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, rilevando la mancata proposizione di critiche analitiche e puntuali alla sentenza di primo grado, essendosi limitato l’appellante alla mera riproposizione delle censure precedentemente sollevate.

Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il contribuente articolando otto motivi.

Equitalia Nomos resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si contesta la violazione e la mancata applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 2, lett. c), del D.P.R. n. 1191 del 1971, art. 1; del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Il secondo motivo riguarda la violazione e mancata applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, comma 4, dell’art. 480 c.p.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Con il terzo motivo si censura la sentenza per violazione e mancata applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, periodo 2, dell’art. 148 c.p.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Il quarto motivo ha ad oggetto la violazione e mancata applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 26, comma 1, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1, dell’art. 62, dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Con il quinto motivo si lamenta la violazione e mancata applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, periodo 2, del L. n. 890 del 1982, art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Il sesto motivo ha ad oggetto la violazione e mancata applicazione del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Con il settimo motivo viene dedotta la violazione e mancata applicazione dell’art. 92 c.p.c., commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in punto di mancata compensazione delle spese di lite.

Infine, con l’ottavo motivo la sentenza è censurata per violazione e mancata applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, tabella A, parte II, nn. 12, 19 e 20, art. 15, comma 2-bis, del D.M. n. 127 del 2004, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, circa la quantificazione delle spese processuali.

Con il controricorso la resistente eccepisce preliminarmente l’improcedibilità del ricorso per violazione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, per il mancato deposito, unitamente al ricorso, degli atti processuali sui quali esso è fondato, nonchè per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, atteso che il ricorso per cassazione difetta dei requisiti di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata.

In ordine alla prima delle eccezioni di inammissibilità per violazione art. 369 c.p.c. rileva quanto deciso da Cass. sez. un., 3 novembre 2011, n. 22726: “in tema di giudizio per cassazione, per i ricorsi avverso le sentenze delle commissioni tributarie, la indisponibilità dei fascicoli delle parti (i quali, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ex art. 25, comma 2, restano acquisiti al fascicolo d’ufficio e sono restituiti solo al termine del processo) comporta la conseguenza che la parte ricorrente non è onerata, a pena di improcedibilità ed ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, della produzione del proprio fascicolo e per esso di copia autentica degli atti e documenti ivi contenuti, poichè detto fascicolo è già acquisito a quello d’ufficio di cui abbia domandato la trasmissione alla S.C. ex art. 369 c.p.c., comma 3, a meno che la predetta parte non abbia irritualmente ottenuto la restituzione del fascicolo di parte dalla segreteria della commissione tributaria; neppure è tenuta, per la stessa ragione, alla produzione di copia degli atti e dei documenti su cui il ricorso si fonda e che siano in ipotesi contenuti nel fascicolo della controparte”.

Fra le più recenti conformi si segnala Cass. sez. 5, 30 novembre 2017, n. 28695.

Relativamente alla seconda eccezione di inammissibilità fondata sulla mancata specificità del ricorso, si osserva che i motivi sono analiticamente indicati, contengono la descrizione delle censure e delle norme violate.

Peraltro, il riferimento contenuto in tutti i motivi al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, fa sì che sia comprensibile la critica alla “ratio decidendi” (fondata proprio sul predetto art. 53).

I primi sei motivi di impugnazione possono essere esaminati congiuntamente in quanto la motivazione si fonda sull’inammissibilità, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 53 e con tutte le censure viene criticata la posizione assunta dalla sentenza sul punto del requisito richiesto dalla norma.

In tema assume rilievo, da ultimo, Cass. sez. 5, 21 luglio 2020, n. 15519 con la quale è stato deciso che “la mancanza o l’assoluta incertezza dei motivi specifici dell’impugnazione, le quali, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1, determinano l’inammissibilità dell’appello, non sono ravvisabili qualora il gravame, benchè formulato in modo sintetico, contenga una motivazione interpretabile in modo inequivoco, potendo gli elementi di specificità dei motivi ricavarsi, anche per implicito, dall’intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni; ciò in quanto l’articolo cit. deve essere interpretato restrittivamente, in conformità all’art. 14 preleggi, trattandosi di disposizione eccezionale che limita l’accesso alla giustizia, dovendosi pertanto consentire, ogni qual volta nell’atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l’effettività del sindacato sul merito dell’impugnazione.”

In senso conforme Cass. sez. 5, 15 gennaio 2019, n. 707 e Cass. sez. 6 – 5, 24 agosto 2017, n. 20379.

Inoltre, proprio con riguardo alla “ratio decidendi” adottata dalla CTR (inammissibilità dell’appello stante la mera riproposizione dei motivi di censura già proposti in primo grado) si osserva che l’affermazione contrasta con il carattere devolutivo pieno del giudizio di appello tributario per come, più volte, segnalato dalla giurisprudenza di legittimità.

Può dirsi arresto consolidato quello secondo cui, per la posizione del contribuente, la riproposizione, a supporto dell’appello, delle ragioni di impugnazione del provvedimento impositivo in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado assolve all’onere di impugnazione specifica imposto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, atteso il carattere devolutivo pieno, in tale giudizio, dell’appello, quale mezzo di gravame non limitato al controllo di vizi specifici, ma volto ad ottenere il riesame della causa nel merito (Cass. sez. 6-5, 23 novembre 2018, n. 30525 e CdSS. sez. 6-5, 22 gennaio 2016, n. 1200).

Con riferimento alla posizione dell’Amministrazione finanziaria, in precedenza (Cass. sez. 5, 29 febbraio 2012, n. 3064) era stato affermato che ove la stessa si sia “limitata a ribadire e riproporre in appello le stesse ragioni e argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato, come già dedotto in primo grado, in quanto considerate dalla stessa idonee a sostenere la legittimità dell’avviso di accertamento annullato, è da ritenersi assolto l’onere d’impugnazione specifica previsto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, secondo il quale il ricorso in appello deve contenere “i motivi specifici dell’impugnazione” e non già “nuovi motivi””, tenuto conto del carattere devolutivo dell’appello.

Nella fattispecie, in ogni caso, per come ampiamente riportato nel ricorso per cassazione, l’appello non è consistito nella pura e semplice trasposizione dei motivi di impugnazione avverso la cartella esattoriale, non essendo state in alcun modo trascurate le argomentazioni poste a fondamento della decisione di primo grado.

Ciò emerge dall’esame di tutti i primi sei motivi di ricorso la cui comune tecnica di redazione consiste nella indicazione della statuizione di primo grado, nella trascrizione degli specifici motivi di appello proprio in ordine alla singola “ratio decidendi” che ha ispirato la Commissione provinciale e nella successiva illustrazione delle ragioni per cui quell’impugnazione non può ritenersi inammissibile.

Non si configura, pertanto, il vizio di inammissibilità che, secondo un più rigoroso filone giurisprudenziale, dovrebbe individuarsi nell’ipotesi in cui con l’atto di appello ci si limiti a riproporre le ragioni esposte davanti al giudice di primo grado disinteressandosi della statuizione contenuta nella sentenza (Cass. sez. 5, 22 febbraio 2017, n. 4558, conforme Cass. sez. 6-5, 20 gennaio 2017, n. 1461).

Ebbene, nel caso di specie, come detto non ricorre nessuna delle ipotesi illustrate nelle decisioni da ultimo riportate in quanto l’atto di appello ha fatto riferimento alla decisione di primo grado criticando la sentenza e le relative argomentazioni.

Da quanto esposto consegue l’accoglimento dei primi sei motivi di ricorso.

Gli ultimi due motivi relativi alla regolamentazione delle spese processuali restano assorbiti.

Ne consegue che la sentenza deve essere cassata con rinvio alla CTR del Piemonte per nuovo giudizio e per la disciplina delle spese del presente grado.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi sei motivi del ricorso e, assorbiti gli ultimi due, cassa la sentenza impugnata rinviando alla CTR del Piemonte in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente grado.

Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2021

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