Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6850 del 08/04/2016


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 6850 Anno 2016
Presidente: DI IASI CAMILLA
Relatore: GRECO ANTONIO

del 2002

SENTENZA

/(2.5

sul ricorso proposto da:
AGENZIA. remit ENTRATE,

in persona del Direttore pro terpore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato,
presso la quale è domiciliata in Roma in via dei Portoghesi n.
12;
– ricorrente contro
SANICCN ari;
– intimata —

avverso la sentenza della Corrmissione tributaria regionale
della Campania n. 112/08/09, depositata il 29 aprile 2009;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 2 aprile 2015 dal Relatore Cons. Antonio Greco;
udito l’avvocato dello Stato Giancarlo Caselli per la
ricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Federico Sorrentino, Che ha concluso per
raccoglimento del ricorso.

Data pubblicazione: 08/04/2016

SMUIDWEDDEL PROCESSO

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione,
nei confronti della sentenza della
affidato ad un motivo,
Commissione tributaria regionale della Campania Che,
rigettandone l’appello, ha confermato l’annullanEnto parziale
della cartella di pagamento emessa in sede di liquidazione di
imposte dirette per l’anno 2000 a carico della srl Sanicon,
condono, ai sensi dell’art. 9 bis della legge n. 289 del 2002,
per il mancato pagamento di alcune delle rate previste, venivano
recuperate dall’ufficio, oltre a quanto non versato in sede di
definizione, l’intero importo delle sanzioni dovute in relazione
all’imposta originariamente non pagata.
Il giudice d’appello, confermando la decisione di primo
grado, dichiarava dovuti i soli importi non versati nell’ambito
della rateazione COM prevista dal detto art. 9 bis della legge
n. 289 del 2002.
La società contribuente non ha svolto attività nella
presente sede.
NOCIVI DMA DECISICNE

Con l’unico motivo del ricorso, denunciando violazione
degli artt. 9 bis e 16 bis della legge n. 289 del 2002,
l’armninistrazione ricorrente, premesso che la definizione ai
sensi dell’art. 9 bis della legge n. 289 del 2002 era stata
oggetto di uno specifico atto di diniego, non impugnato e perciò
divenuto irretrattàbile, assume che, in ogni caso, la sanatoria
in parola si perfezionerebbe solo con l’integrale pagamento di
tutte le somme o rate dovute, e il mancato pagamento anche di una
sola rata farebbe venir meno la definizione agevolata, con la
conseguenza che non sarebbe necessaria una specifica iscrizione a
ruolo, ma opererebbe semplicemente la ripresa della riscossione
delle somme originariamente dovute, al netto degli importi
versati.
Il ricorso è fondato, alla luce del consolidato
orientamento a tenore del quale “il condono previsto dall’art. 9
bis della legge 27 dicembre 2012, n. 289, relativo alla
possibilità di definire gli omessi e tardivi versamenti delle

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cartella con la quale, a seguito del mancato perfezionamento del

imposte e delle ritenute emergenti dalle dichiarazioni
presentate, mediante il solo pagamento dell’imposta e degli
interessi od, in caso di mero ritardo, dei soli interessi, senza
aggravi e sanzioni, costituisce una forma di condono clemenziale
e non premiale come, invece, deve ritenersi per le fattispecie
regolate dagli artt. 7, 8, 9, 15 e 16 della legge n. 289 del
2002, le quali attribuiscono al contribuente il diritto
potestativo di Chiedere un accertamento straordinario, da
la conseguenza che, nell’ipotesi di cui all’art. 9 bis, non
essendo necessaria alcuna attività di liquidazione ex art. 36 bis
del d.P.R. n. 600 del 1973 in ordine alla determinazione del
“quantum”, esattamente indicato nell’importo specificato nella
dichiarazione integrativa presentata ai sensi del terzo coma,
con gli interessi di cui all’art. 4, il condono è condizionato
dall’integrale pagamento di quanto dovuto ed il pagamento rateale
determina la definizione della lite pendente solo quando tale
condizione venga rispettata, essendo insufficiente il solo
pagamento della prima rata cui non segua l’adempimento delle
successive” (Cass. n. 10650 del 2013, n. 21364 del 2012).
Il ricorso deve essere pertanto accolto, la sentenza
impugnata deve essere cassata 0, tIon ésséndo néCéSSari -ulteriori
accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con
il rigetto del ricorso introduttivo della contribuente.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si
liquidano come in dispositivo. L’epoca di formazione
dell’orientamento giurisprudenziale di riferimento giustifica la
compensazione fra le parti delle spese per i gradi di merito.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata
e, decidendo la causa nel merito, rigetta il ricorso introduttivo
della contribuente.
Condanna la contribuente al pagamento delle spese del
giudizio, liquidate in euro 1.600 oltre alle spese prenotate a
debito.
Dichiara compensate fra le parti le spese per i gradi di
merito.
Cosi deciso in Roma il 2 aprile 2015

3

effettuarsi con regole peculiari rispetto a quello ordinario, con

Il consigliere estensore
Il Presidente
(Camilla Di Iasi)

(Antonio Greco)

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