Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 685 del 13/01/2011

Cassazione civile sez. VI, 13/01/2011, (ud. 28/10/2010, dep. 13/01/2011), n.685

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

T.F., rappresentato e difeso, in forza di procura

speciale a margine del ricorso, dagli Avv. DI MUNDO Francesco e

Salvatore Francesco Campisi, per legge domiciliato presso la

Cancelleria civile della Corte di Cassazione, Piazza Cavour;

– ricorrente –

contro

T.D., T.A., TR.Do. e

TR.An., nella qualità di eredi di t.

a., rappresentati e difesi, in forza di procura speciale a

margine del controricorso, dall’Avv. CARRATELLI Giuseppe,

elettivamente domiciliati in Roma, via Laura Mantegazza, n. 24,

presso il Dott. Marco Gardin;

– controricorrenti –

e contro

T.G.;

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Catanzaro

n. 633 in data 20 agosto 2009.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28 ottobre 2010 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il consigliere designato ha depositato, in data 31 maggio 2010, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.: “Con atto di citazione notificato il 4 marzo 1995, t.a. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Vibo Valentia T.G. e T.F., rispettivamente suo figlio e suo nipote, per sentire dichiarare nullo e comunque inefficace l’atto di compravendita per notar Scordamaglia di Vibo Valentia del 18 ottobre 1994, rep. N. 40840 e racc. n. 10708 – con il quale T.G., qualificandosi come proprietario di quozienti di terreno in realtà di proprietà dell’istante, aveva venduto un appezzamento di terreno a T.F., e per ottenere il rilascio dell’immobile in contestazione.

I convenuti si costituivano, sollevando eccezione di usucapione e chiedendo il rigetto della domanda.

Il Tribunale di Vibo Valentia, con sentenza depositata il 26 settembre 2002, accertava il diritto di proprietà in capo ad t.a., dichiarava l’inefficacia della vendita stipulata tra G. e T.F. e condannava i convenuti al rilascio dei terreni.

La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza n. 633 depositata il 20 agosto 2009, ha rigettato il gravame interposto da T. G. e da T.F.. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello T.F. ha proposto ricorso, affidato a due motivi.

Hanno resistito, con controricorso, T.D., T. A., Tr.Do., Tr.An., eredi di t.a..

L’intimato T.G. non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Il primo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 116 e 132 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, nn. 3 e 5; contraddittoria motivazione della decisione;

contraddittorietà della decisione; contraddizione tra motivazione e dispositivo della sentenza) denuncia che la Corte d’appello, pur avendo riconosciuto che t.a. è comproprietario delle particelle di terreno in contestazione, abbia contraddittoriamente confermato la sentenza di primo grado, con la quale l’attore era stato dichiarato proprietario esclusivo delle stesse porzioni.

Il motivo è infondato.

Invero, con il primo motivo di appello, T.G. e F. avevano eccepito il difetto di legittimazione attiva di t.a.. La Corte di merito – all’esito della disposta c.t.u. – ha rigettato l’eccezione, rilevando che t.a.

è comproprietario dei terreni in contestazione. Con ciò, essa si è attenuta al principio per cui l’azione di rivendicazione, non inerendo ad un rapporto giuridico plurisoggettivo unico ed inscindibile e non tendendo ad una pronuncia con effetti costitutivi, non introduce un’ipotesi di litisconsorzio necessario, con la conseguenza che può essere esercitata anche da uno solo dei comproprietari (Cass., Sez. 2^, 10 maggio 2002, n. 6697).

Nessuna contraddizione è pertanto ravvisabile nella sentenza impugnata, la quale ha sottolineato che (non solo la proprietà esclusiva, ma) anche la comproprietà legittima ad agire in giudizio per la rivendicazione e per la inefficacia dell’atto di vendita.

Il secondo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1158 cod. civ. e art. 1164 cod. civ., comma 2, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, e dell’art. 115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5.

Il mezzo è privo di fondamento, per la parte in cui non è inammissibile.

Quanto al diritto reclamato dall’attore, la Corte d’appello ne ha ritenuto raggiunta la prova in base ai titoli dedotti in giudizio. Si tratta di una valutazione delle risultanze probatorie compiuta con logico e motivato apprezzamento, tenuto conto anche delle conclusioni alle quali era pervenuto il c.t.u. Il motivo di ricorso, sotto questo aspetto, tende ad una revisione del ragionamento probatorio che sorregge la decisione impugnata. Del resto, l’onere della probatio diabolica incombente sull’attore in rivendicazione si attenua quando, come nella specie, il convenuto si difenda deducendo un titolo di acquisto, quale l’usucapione, che non sia in contrasto con l’appartenenza del bene rivendicato ai danti causa dell’attore, e può ritenersi assolto nel fallimento della prova della prescrizione acquisitiva (Cass., Sez. 2^, 2 marzo 1996, n. 1634; Cass., Sez. 2^, 17 aprile 2002, n. 5487; Cass., Sez. 2^, 10 marzo 2006, n. 5161).

In ordine all’eccezione di usucapione, che la Corte di merito ha ritenuto non dimostrata, il motivo di ricorso omette di trascrivere, come sarebbe stato necessario secondo il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, i capitoli su i quali avrebbe dovuto vertere la prova orale non ammessa dalla Corte territoriale. In conclusione, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ., per esservi rigettato”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi rilievi critici;

che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato;

che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dai controricorrenti in solido, che liquida, in complessivi Euro 2.200,00 di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 28 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2011

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