Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6849 del 24/03/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 6849 Anno 2014
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: PAGETTA ANTONELLA

SENTENZA

sul ricorso 9821-2008 proposto da:
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, in persona del Ministro pro
tempore,

rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia, in
ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;
– ricorrente contro

2014
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D’ANGELO IOLANDA C.F. DNGLND54P54H501T, DE BENEDICTIS
FRANCESCO

MASSIMO,

AMATO

PATRIZIA

C.F.

MTAPRZ63E52G273S, tutti domiciliati in ROMA, VIA
STIMIGLIANO N. 5, presso lo studio dell’avvocato

Data pubblicazione: 24/03/2014

CODOGNOTTO FABIO, che li rappresenta e difende, giusta
delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 118/2008 della CORTE D’APPELLO
di MILANO, depositata il 24/01/2008 R.G.N. 556/2006;

udienza del 22/01/2014 dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PAGETTA;
udito l’Avvocato CODOGNOTTO FABIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso per
inammissibilità.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

.

Fatto e diritto
Iolanda D’Angelo, Patrizia Amato e Francesco Massimo De Benedictis, premesso di
avere superato il concorso interno per riqualificazione indetto dal Ministero
dell’Istruzione, Università e Ricerca, per accedere alla categoria C2 e che con atto della
Direzione Generale del Ministero la data di immissione nella nuova qualifica era stata

all’inquadramento nella qualifica C2 con decorrenza 1. 10.2001 in conformità a quanto
previsto dall’art. 13 del bando di concorso il quale stabiliva che i candidati utilmente
collocati nella graduatoria finale, in possesso dei requisiti prescritti, sarebbero stati
inquadrati nel nuovo profilo professionale con decorrenza giuridica ed economica dal 10
ottobre 2001, data di pubblicazione del bando.
Il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, in riferimento a tali procedure
concorsuali iniziate in ritardo rispetto ai tempi previsti, aveva infatti sottoscritto un
accordo i cui contenuti erano stati trasfusi nel ccni sottoscritto il successivo 9 febbraio
2004, con il quale le parti, a rettifica di quanto previsto nell’art.19 comma 5 ccni 2000,
avevano previsto che il provvedimento di inquadramento del personale a seguito dei
passaggi all’interno dell’Area B e C sarebbero stati definiti con l’approvazione di tutte le
graduatorie e la sottoscrizione dei contratti individuali di lavoro da stipularsi entro il 31.1
2004.
Il Tribunale accoglieva la domanda .La decisione era confermata dalla Corte d’appello di
Milano sulla base delle seguenti considerazioni :
– l’assunto del Ministero appellante in ordine alla possibilità di modifica del bando di
concorso da parte di successivi accordi sindacali in ragione della peculiarità del rapporto
di lavoro pubblico privatizzato e della necessità del rispetto dei principi generali ricavabili
dall’art. 97 Cost. era infondato; anche nell’ambito del pubblico impiego privatizzato,
deve,infatti, trovare applicazione il principio secondo il quale, stante la vincolatività ex
– art. 1336 cod. civ. dell’offerta nei confronti del vincitore, questi è titolare di una
posizione giuridica perfetta che non può essere incisa da una disposizione collettiva
successiva ai sensi dell’art. 2077 cod. civ. ; infatti anche la Pubblica Amministrazione è

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stabilita nell’11.2.2004, adivano il giudice del lavoro chiedendo accertarsi il loro diritto

tenuta a comportarsi secondo i principi di correttezza e buona fede con riguardo agli
impegni assunti ;
– in ogni caso, l’accordo collettivo del 2003 non contiene alcuna modifica del bando di
concorso nei termini prefigurati dal Ministero. Con la previsione secondo la quale: “i
provvedimenti di inquadramento del personale a seguito dei passaggi all’interno delle

contratti individuali di lavoro da stipularsi entro il 31.1.2004), la norma collettiva ha
inteso,infatti, disciplinare solo la data ultima entro la quale doveva farsi luogo, una volta
emanati i provvedimenti di inquadramento alla sottoscrizione dei relativi contratti di
lavoro senza nulla disporre in ordine alla decorrenza giuridica ed economica del nuovo
inquadramento ., demandando l’emanazione del provvedimento di inquadramento alla
conclusione di tutte le graduatorie;
– in merito poi all’obbligo del risparmio delle risorse finanziarie, obbligo che
discenderebbe dall’art. 97 Cost. e che sarebbe violato dalla decorrenza retroattiva ,
occorre considerare che nel caso di specie si è in presenza di un mero incremento
stipendiale per una progressione orizzontale che trova la sua giustificazione non in
prestazioni lavorative di maggiore caratura professionale ma nel fatto stesso di avere
partecipato con esito vittorioso al concorso con conseguente arricchimento del bagaglio
conoscitivo e conseguente riqualificazione professionale
Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso affidato ad un unico articolato
motivo il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca.Gli intimati hanno depositao
controricorso.
Con l’unico motivo parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del
ccn integrativo di amministrazione sottoscritto il 9.2.2004 e degli artt. 35, 40, 40bis, e 43
d. lgs n. 165 del 2001 , degli artt. 3 e.15 dpr 487 del 1994 , degli artt. 1321, 1322 1326,
1336, 1372 cod. civ. nonché insufficiente motivazione su un punto decisivo
Premette che, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte territoriale, l’art. 4 del ccni
agganciava il momento di decorrenza dell’inquadramento a quello di approvazione di
tutte le graduatorie, momento coincidente con la data dell’11.2.2004 . L’affermazione del
giudice di primo grado, implicitamente condivisa dal giudice di appello, secondo la quale
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aree B e C sono definiti con l’approvazione di tutte le graduatorie e la sottoscrizione dei

l’accordo collettivo non poteva produrre alcun effetto nei confronti dei ricorrenti in
difetto di esplicita adesione degli stessi, si pone in contrasto con le norme che regolano
la contrattazione collettiva nel pubblico impiego privatizzato . Il contratto integrativo
2004 era pertanto efficace anche nei confronti degli intimati. La presentazione della
domanda di partecipazione non fa sorgere alcun rapporto contrattuale con la Pubblica

dall’art. 3 dpr n. 487 del 1994 non si colloca,infatti, anche la regolamentazione della
decorrenza dell’inquadramento il quale, secondo principi consolidati nella materia del
pubblico impiego nella vigenza dell’art. 7 dpr n. 3 del 10;1- bincide con il momento di
costituzione del rapporto. In conseguenza la previsione del bando in tema di
inquadramento, non riguardando lo svolgimento della procedura concorsuale, poteva
essere modificata dalla norma collettiva, ben poteva la norma del bando essere
modificata . La soluzione accolta dal giudice di appello determinava un ingiustificato
arricchimento dei dipendenti, non in linea con con il contratto collettivo nazionale 19982001 comparto ministeri in attuazione del quale erano state espletate le procedure di
riqualificazione e finiva con il porre a carico del Ministero oneri non previsti negli
strumenti di programmazione annuale e pluriennale.
Il ricorso è infondato. Anche a prescindere dal rilievo della improcedibilità del motivo di
ricorso per avere omesso, in violazione del disposto dell’art. 366 cod. proc. civ., di
indicare la sede processuale nella quale risulta prodotto il contratto collettivo integrativo
e di riprodurne il contenuto (v. Cass. n. 1227 del 2011), le censure alla decisione sono a
comunque da respingere nel merito. Questa Corte, in fattispecie identiche a quella in
esame, ha ritenuto che in tema di lavoro pubblico privatizzato, ove la P.A. abbia
manifestato la volontà di provvedere alla copertura di posti di una determinata qualifica
attraverso il sistema del concorso interno ed abbia, a questo fine, pubblicato un bando
che contenga tutti gli elementi essenziali (numero dei posti disponibili, qualifica, modalità
del concorso, criteri di valutazione dei titoli, ecc.), prevedendo, altresì, il riconoscimento
del diritto del vincitore del concorso di ricoprire la posizione di lavoro disponibile e la
data a decorrere dalla quale è destinata ad operare giuridicamente l’attribuzione della

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Amministrazione dovendosi escludere ; fra gli elementi essenziali del bando individuati

nuova posizione, sono rinvenibili in un siffatto comportamento gli estremi dell’offerta al
pubblico, che impegna il datore di lavoro pubblico non solo al rispetto della norma con
la quale esso stesso ha delimitato la propria discrezionalità, ma anche ad adempiere
l’obbligazione secondo correttezza e buona fede. Il superamento del concorso,
indipendentemente dalla successiva nomina, consolida nel patrimonio dell’interessato

natura del bando, né espropriabile (in virtù dell’art. 2077, secondo comma, cod. civ.) per
effetto di diversa successiva disposizione generale volta, come nella specie, a posticipare
la decorrenza giuridica ed economica dell’inquadramento. ( Cass . n. 14478 del 2009, n.
26493 del 2010 n. 25045 del 2011) . A tale orientamento si ritiene di dare continuità
conseguendone il rigetto del ricorso.
Le spese sono liquidate secondo soccombenza e determinate nella misura di cui al
dispositivo che tiene conto del numero dei controricorrenti..
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione ai controricorrenti delle
spese del presente giudizio che si liquidano in € 3600,00 per compensi professionali e in
€ 100,00 per esborsi, oltre accessori di legge.
Roma, 22 gennaio 2014

l’acquisizione di una situazione giuridica individuale, non disconoscibile alla stregua della

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