Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6849 del 16/03/2017

Cassazione civile, sez. II, 16/03/2017, (ud. 10/01/2017, dep.16/03/2017),  n. 6849

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23947-2012 proposto da:

P.S.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

V.LE MAZZINI 113, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI DI

BATTISTA, rappresentato e difeso dall’avvocato LUCIO LEONI;

– ricorrente –

contro

C.D. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

PREMUDA 6, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE FIORINO,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE PERICA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 938/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 22/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/01/2017 dal Consigliere Dott. BESSO MARCHEIS CHIARA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE SERGIO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2001 C.D. conveniva in giudizio, innanzi il Tribunale di Velletri, P.S.M. premettendo di essere proprietario di un immobile in (OMISSIS) confinante con altro di proprietà del convenuto; che per raggiungere il fondo di sua proprietà era sempre passato su una strada posta sul fondo del convenuto medesimo; che quest’ultimo aveva ostruito la strada mediante l’apposizione di un cancello e la successiva costruzione di un muretto; su tali presupposti chiedeva al Tribunale di condannare il convenuto alla rimozione dei suddetti ostacoli per ripristinare il passaggio come innanzi esercitato. Si costituiva in giudizio il convenuto eccependo la nullità dell’atto introduttivo ai sensi dell’art. 163 c.p.c., n. 3, e chiedeva il rigetto della domanda. Disposta consulenza tecnica d’ufficio e supplemento di consulenza, nel 2007 il Tribunale di Velletri accoglieva la domanda e ordinava al convenuto la rimessione in pristino dei luoghi mediante la demolizione del muro eretto a confine tra le due proprietà.

2. L’odierno ricorrente ha allora proposto appello che è stato respinto, perchè infondato, dalla Corte d’appello di Roma con sentenza del 22 febbraio 2012.

3. Contro la sentenza è stato proposto ricorso in cassazione, fondato su un unico motivo, da P.S..

Il signor C. ha proposto controricorso.

Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con l’unico motivo di ricorso si denuncia “l’omessa e insufficiente motivazione in merito all’eccezione di nullità della consulenza tecnica d’ufficio e della richiesta di rigetto della domanda attrice perchè sfornita di prova”.

Secondo parte ricorrente, la Corte d’appello si sarebbe limitata a respingere il motivo d’impugnazione riguardante l’omessa pronuncia sull’eccezione di nullità della consulenza perchè generico, in quanto l’appellante non avrebbe indicato la serie di documenti non ritualmente prodotti dall’attore, sui quali il consulente tecnico d’ufficio ha basato l’accertamento della servitù di passaggio. Al contrario, tali documenti sarebbero – ad avviso del ricorrente stati indicati puntualmente.

In realtà, il rigetto dell’eccezione è fondato dalla Corte d’appello su più ragioni: sì la mancata indicazione dei documenti, ma anche la necessarietà degli stessi per la risposta del consulente ai quesiti, ragione quest’ultima che non era stata oggetto di specifica contestazione nel giudizio d’appello.

Di queste ragioni solo la prima è attaccata nel ricorso, per di più in modo generico e in violazione del principio di autosufficienza (circa la necessità di specificare, a pena di inammissibilità dell’impugnazione, quale sia il contenuto della documentazione di cui si lamenta l’irregolare acquisizione, o la mancata acquisizione, e quali accertamenti e valutazioni del consulente tecnico di ufficio – poi utilizzati dal giudice – siano fondati su tale documentazione cfr. Cass. 19 aprile 2016, n. 7737, Rv. 639309).

Non è poi chiaro il riferimento alla, omessa e insufficiente, motivazione circa la prova dell’accertamento della servitù di passaggio, riferimento generico e dimentico degli elementi probatori utilizzati quale fonte di convincimento.

2. – Il ricorso è pertanto inammissibile.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in Euro 2.300 per compensi, più Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della seconda Sezione Civile, il 10 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA