Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6849 del 11/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 11/03/2021, (ud. 13/10/2020, dep. 11/03/2021), n.6849

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. FANTICINI Giovanni – Consigliere –

Dott. NOVIK Adet Toni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17076/2014 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via

dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

Immobiliare F.S. Srl, rappresentata e difesa dalla

Dott.ssa Maria Catarozzo e dall’Avv. Pasquale Bambino, con domicilio

eletto presso l’Avv. Patrizia Bisogno in Roma viale delle Milizie n.

108, giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania sez. staccata di Salerno n. 398/12/14, depositata il 15

gennaio 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 ottobre

2020 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

La società Immobiliare F.S. Srl impugnava l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle entrate rideterminava il maggior reddito per Iva, Irpeg e Irap per l’anno 2005 in relazione alla vendita di immobili, avvenuta per un prezzo reale superiore a quello dichiarato, disconosceva costi non inerenti e non documentati e recuperava la maggiore Iva non versata per aver applicato alla vendita di un box l’aliquota agevolata anzichè quella ordinaria.

L’impugnazione era parzialmente accolta dalla CTP di Salerno, che riconosceva la parziale deducibilità delle spese condominiali, confermando nel resto l’accertamento. La sentenza era riformata dal giudice d’appello quanto ai maggiori ricavi delle vendite immobiliari.

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione con cinque motivi, cui resiste la contribuente con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37 e 39, comma 1, lett. d, in combinato disposto con gli artt. 2729 e 2697 c.c. per aver la CTR posto a carico dell’Ufficio l’onere probatorio anzichè sul contribuente.

1.1. Il motivo – pur non sussistendo la dedotta carenza di autosufficienza, avendo l’Agenzia riprodotto la sentenza per la parte contestata, e risultando sufficientemente delineata la contestata violazione di legge -, è parimenti inammissibile.

La CTR, difatti, dopo aver valutato la legittimità dell’avviso, fondato su un comportamento antieconomico del contribuente (che aveva dichiarato un utile irrisorio), ha, tuttavia, ritenuto che gli elementi forniti dall’Ufficio non consentissero, in quanto tali, di ritenere provato il maggior prezzo contestato, risultando insufficienti gli elementi addotti per ritenere provato il maggior prezzo a fronte delle differenze delle rendite catastali tra le singole unità (cui poteva corrispondere un diverso prezzo) e alle variazioni tra le stesse “in base al piano, all’esposizione e alla divisione interna” ovvero, per i box, “in base alla superficie, ubicazione e soprattutto in base alla facilità di accesso”, argomentazioni poi rafforzate dal rilievo che “dall’avviso di accertamento non risultano indicati le singole caratteristiche degli immobili; nè risultano allegati gli atti di compravendita”.

Non si pone, pertanto, una questione di errata applicazione dei criteri di riparto dell’onere probatorio, che non viene addossato indebitamente all’Ufficio; la CTR, invece, si è limitata a valutare, per la determinazione del maggior prezzo degli immobili, i complessivi elementi in giudizio, sì da ritenere non fondata la maggior pretesa dell’erario.

La censura, in altri termini, pur lamentando una violazione di legge, attinge – in realtà – alla valutazione sugli elementi probatori operata dal giudice di merito e alla sufficienza della motivazione, doglianza, in sè, neppure consentita ex art. 360 c.p.c., n. 5, ratione temporis applicabile.

2. Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, omesso esame di fatto decisivo, identificato nell’avviso di accertamento, che la CTR avrebbe “del tutto omesso di leggere”.

Rileva, in particolare, che l’affermazione “Dall’avviso di accertamento non risultano indicati le singole caratteristiche degli immobili; nè risultano allegati gli atti di compravendita” risulta in contrasto con le pagg. 5 e 6 dell’avviso nelle quali “sono riportati gli estremi degli atti notarili con le indicazioni di ubicazione di via e di città, di categoria catastale, di classe, di metri quadri, di numero di piano, di numero di vani”.

2.1. Il terzo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, omesso esame di fatto decisivo in relazione agli altri elementi – oltre alla discordanza rispetto ai valori OMI – considerati nell’avviso che fondavano la maggiore determinazione e, in ispecie, il mancato ricorso a personale dipendente nell’anno oggetto di verifica; l’irregolarità delle registrazioni del libro giornale; le incongruenze rispetto allo studio di settore applicabile; le discordanze rispetto al valore di costo indicato tra le rimanenze al 01/01/2005.

3. Le doglianze, da esaminare unitariamente per connessione logica, sono ammissibili e fondate.

3.1. Va rilevato, in primo luogo, che i motivi non si risolvono in un sindacato sulla motivazione ma integrano una contestazione di omesso esame di fatti specificamente individuati.

3.2. Orbene, va rilevato che, da un lato, la CTR ha omesso di considerare circostanze specificamente in evidenza nell’avviso di accertamento (riprodotto per autosufficienza) quali gli estremi degli atti notarili e le specifiche caratteristiche vuoi di localizzazione che di costruzione degli immobili.

Dall’altro, poi, ha del tutto omesso ogni esame sulle irregolarità e carenze relative alla gestione per l’anno d’imposta e, in ispecie, sulle dedotte incongruenze rispetto ai costi indicati nelle rimanenze, elemento questo significativo non solo ai fini della valutazione di antieconomicità della condotta ma idoneo a far ritenere sussistente uno squilibrio economico non giustificato e, dunque, decisivo quanto alla sussistenza sia di un occultamento del prezzo effettivo sia dell’entità dello stesso.

4. Il quarto motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, omesso esame di fatto decisivo in relazione al recupero del costo dell’ammontare imponibile di Euro 10.000,00 per mancanza di inerenza, non oggetto di alcuna valutazione da parte della CTR.

4.1. Il motivo è inammissibile.

L’Agenzia ricorrente, in realtà, non identifica alcun fatto decisivo di cui sarebbe stata omesso l’esame ma lamenta, sulla questione, la “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, ossia, in sostanza, motivazione assente od inesistente.

Si tratta di doglianza che avrebbe dovuto essere proposta ai sensi del n. 4 e non del n. 5 dell’art. 360 c.p.c., sicchè il motivo è inammissibile, neppure ricorrendo le condizioni per una diversa qualificazione della censura (v. Sez. U, n. 17931 del 24/07/2013, per la quale, pur non essendo indispensabile che il motivo faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, è necessario che rechi – presupposto qui assente – “univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorchè sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge”).

5. Il quinto motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 4, indebitamente applicato dalla CTR a fattispecie ad esso estranea.

5.1. Il motivo è infondato, non avendo la CTR applicato il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 4.

L’affermazione “i prezzi di vendita fissati sono maggiori rispetto a quelli determinati con il cosiddetto valore automatico” costituisce, infatti, una mera improprietà concettuale e linguistica che, tuttavia, non intacca il complessivo ragionamento della CTR, ancorato sulla valutazione (ancorchè omissiva di taluni fatti come rilevato al punto 3.1.) degli elementi di prova introdotti nel giudizio.

6. In accoglimento del secondo e terzo motivo, inammissibili il primo e il quarto, infondato il quinto, la sentenza va pertanto cassata, con rinvio, anche per le spese, alla CTR competente in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo e il terzo motivo di ricorso, inammissibili il primo e il quarto, infondato il quinto; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Campania in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 13 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2021

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