Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6849 del 08/04/2016


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 6849 Anno 2016
Presidente: DI IASI CAMILLA
Relatore: GRECO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LOCATELLI NRR10,

rappresentato e difeso dall’avv. Francesco

D’Ayala Valva, presso il quale è elettivamente domiciliato in
Roma al viale Parioli n. 43;
– ricorrente –

contro
ACENZ1A DELLE ENTRATE,

in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato,
presso la quale è domiciliata in Roma in via dei Portoghesi n.
12;

resistente

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale
della Lombardia n. 81/66/09, depositata il 6 aprile 2009;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 2 aprile 2015 dal Relatore Cons. Antonio Greco;
udito l’avv. Francesco D’Ayala Valva per il ricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Federico Sorrentino, Che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

Data pubblicazione: 08/04/2016

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Mario Locatelli, dottore commercialista, propone ricorso
per cassazione, sulla base di due motivi, ed illustrato con
successiva memoria, nei confronti della sentenza della
Commissione tributaria regionale della Lombardia che,
rigettandone l’appello, gli ha negato il diritto al rimborso
dell’IRAP versata per l’anno 1998 ritenendo sussistenti gli
l’assoggettamento dell’attività all’imposta.
L’Agenzia delle entrate ha depositato atto di costituzione
al fine di partecipare all’udienza di discussione.

tomi DELTA DECISIGNE
Con il primo motivo del ricorso il contribuente denuncia
insufficiente motivazione in ordine alla esistenza di elementi di
autonoma organizzazione, ritenuta integrata dalla percezione di
compensi nel 1998 per lire 445.831.000, da quote di anrnortamento
di beni strumentali per lire 2.400.000 e da spese per immobili
per lire 7.215.000, senza che ne fossero spiegate le ragioni.
Con il secondo motivo, denunciando la violazione dell’art.
2 del d.lgs. n. 446 del 1997, assume che, anche alla luce della
giurisprudenza di legittimità, il giudice d’appello nella specie
avrebbe dovuto ritenere non esistenti elementi tali da integrare
il requisito dell’autonoma organizzazione ai fini
dell’imposizione IRAP.
Il ricorso è fondato.
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, a
norma del combinato disposto degli artt. 2, coma l, primo
periodo, e 3, comma l, lettera c), del d.lgs. 15 dicembre 1997,
n. 446, l’esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui
all’art. 49, comma primo, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, è
escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti
di attività non autonomamente organizzata: il requisito della
“autonoma organizzazione”, il cui accertamento spetta al giudice
di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se
congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia,
sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non

2

elementi di organizzazione ovvero i presupposti per

sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad
altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali
eccedenti, secondo l’id quod pderumque accidit, il minimo
indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di
organizzazione, oppure si avvalga in nodo non occasionale di
lavoro altrui; costituisce poi onere del contribuente che
richieda il rimborso fornire la prova dell’assenza delle
condizioni anzidette (ex plurimds, Cass. n. 3676, n. 3673, n.
La ratio décichndi della sentenza impugnata – secondo cui
“sussistono gli accennati elementi di organizzazione ovvero i
presupposti per l’assoggettamento dell’attività del contribuente
all’IRAP atteso Che: il contribuente, che ha dichiarato compensi
per lire 445.831.000 nell’anno 1998 dichiara altresì importi a
titolo di quote di ammortamento di beni strumentali (lire
2.400.000) e spese relative ad immobili per lire 7.215.000” – non
è conforme ai detti principi, in quanto, pare di comprendere,
considera integrato il presupposto dell’imposta dal valore
assoluto del reddito del professionista, ovvero dal rapporto fra
questo e l’entità dell’ammortanento dei beni strumentali e le
spese relative ad immobili.
Il ricorso deve essere pertanto accolto, la Sententa
impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori
accertanenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con
raccoglimento del ricorso introduttivo del contribuente.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si
liquidano come in dispositivo. L’epoca di formazione
dell’orientamento giurisprudenziale di riferimento giustifica la
compensazione fra le parti delle spese per i gradi di merito.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata
e, decidendo la causa nel merito, accoglie il ricorso
introduttivo del contribuente.
Condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese
del giudizio, liquidate in euro 1.600 oltre a spese forfetarie
nella misura del 15% e ad oneri accessori.
Dichiara compensate fra le parti le spese per i gradi di
nerito.

3

3678, n. 3680 del 2007).

Così deciso in Roma il 2 aprile 2015

Il consigliere estensore

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