Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6848 del 16/03/2017


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Cassazione civile, sez. II, 16/03/2017, (ud. 10/01/2017, dep.16/03/2017),  n. 6848

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27814-2012 proposto da:

P.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

ANTONIO MORDINI 14, presso lo studio dell’avvocato FILIPPO

BELLINZONI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

SILVANO BELLINZONI;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 5297/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 24/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/01/2017 dal Consigliere Dott. CORRENTI VINCENZO;

udito l’Avvocato Bellinzoni Filippo difensore del ricorrente che si

riporta agli atti depositati;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE SERGIO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

P.G. conveniva il condominio in (OMISSIS) per la condanna al pagamento di Euro 6898,54 a titolo di restituzione della somma anticipata quale amministratore del condominio dal 1998 al 2001 come da impegno dell’amministratore subentrato in relazione all’assemblea 12.12.2001 relativa all’esattezza della contabilità.

Il condominio riconosceva l’importo di Euro 3483,41 che veniva corrisposta e con sentenza n. 18109/2005 il Tribunale di Roma condannava il condominio a versare la residua somma di Euro 3465,03 oltre interessi e spese.

Proposto appello dal condominio, nella resistenza del P., la corte di appello in totale riforma respingeva la domanda statuendo che l’assemblea non aveva approvato il bilancio delle gestioni ascrivibili al P. ma si era limitata ad attestare la corrispondenza tra documentazione consegnata e situazione di cassa per le sole spese senza alcuna valutazione in ordine al complessivo operato dell’amministratore e la mera circostanza che la situazione di cassa presentasse un disavanzo non implicava la dimostrazione che tale saldo negativo fosse stato fronteggiato dall’amministratore con mezzi propri. essendo lo stesso onerato della prova della effettiva anticipazione.

Ricorre P. con due motivi, illustrati da memoria, non resiste il condominio.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo si lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su fatti controversi e decisivi e col secondo si denunziano gli stessi vizi e violazione degli artt. 1713 e 2697 c.c..

Osserva questa Corte Suprema:

E’ preliminare il rilievo che il ricorrente produce copia non autentica della sentenza impugnata spillata unitamente ad altra sentenza della Corte di appello di Roma n. 4312/12 relativa ad un diverso giudizio tra I.G. e (OMISSIS) srl, cui segue una conformità all’originale, il tutto privo di timbri di congiunzione: l’attestazione di conformità non è riferibile alla sentEnza qui impugnata.

Donde l’improcedibilità del ricorso senza pronunzia sulle spese in mancanza di difese di controparte in questa sede.

PQM

La Corte dichiara improcedibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2017

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