Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6848 del 11/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 11/03/2021, (ud. 13/10/2020, dep. 11/03/2021), n.6848

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. FANTICINI Giovanni – Consigliere –

Dott. NOVIK Adet Toni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11804/2014 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via

dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

D.A.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Umbria n. 311/02/13, depositata il 15 marzo 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 ottobre

2020 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

L’Agenzia delle entrate emetteva nei confronti di D.A., di professione indovino, due avvisi di accertamento per Iva, Irpef e Irap per gli anni d’imposta 2004 e 2005, con i quali l’Ufficio, in esito ad indagini bancarie nei confronti del contribuente, nonchè della madre e del coniuge del medesimo, determinava il maggior reddito non dichiarato, recuperando le maggiori imposte dovute.

L’impugnazione del contribuente, rigettata dalla CTP di Terni, era parzialmente accolta dal giudice d’appello in relazione agli esiti della CTU disposta in sede penale.

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione con due motivi. D.A. è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 7, art. 39, comma 1, lett. d e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 40, art. 51, comma 2, e art. 54, dei principi di riparto dell’onere della prova ex art. 2697 c.c., nonchè degli artt. 115 e 116 c.p.c., per aver la CTR ridotto l’imponibile accertato in base alle risultanze della CTU resa in sede penale ma in assenza di prova che i versamenti erano serviti a pagare individuati e specifici beneficiari, nè che i versamenti fossero stati registrati in contabilità o che erano irrilevanti ai fini della determinazione del reddito.

1.1. Il secondo motivo denuncia, in via subordinata, nullità della sentenza per motivazione inesistente o meramente apparente per aver la CTR recepito acriticamente le risultanze della CTU resa nel giudizio penale.

2. I motivi, da esaminare unitariamente per connessione logica, sono fondati.

2.1. Il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 (come pure il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, n. 2) prevede una presunzione legale in base alla quale sia i prelevamenti, sia i versamenti operati su conti correnti bancari vanno imputati a ricavi, con la sola esclusione dei prelevamenti effettuati dal lavoratore autonomo o dal professionista, in relazione ai quali la presunzione è venuta meno per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014.

A fronte di tale presunzione il contribuente, in mancanza di espresso divieto normativo e per il principio di libertà dei mezzi di prova, può fornire la prova contraria anche attraverso presunzioni semplici, da sottoporre comunque ad attenta verifica da parte del giudice, il quale è tenuto ad individuare analiticamente i fatti noti dai quali dedurre quelli ignoti, correlando ogni indizio (purchè grave, preciso e concordante) ai movimenti bancari contestati, il cui significato deve essere apprezzato nei tempi, nell’ammontare e nel contesto complessivo, senza ricorrere ad affermazioni apodittiche, generiche, sommarie o cumulative (Cass. n. 11102 del 05/05/2017; Cass. n. 10480 del 03/05/2018).

Più in particolare, poi, è tenuto a provare che dei movimenti sui conti bancari egli ha tenuto conto nelle dichiarazioni, o che gli accrediti e gli addebiti registrati sui conti non si riferiscono ad operazioni imponibili, dovendo indicare e dimostrare la provenienza e la destinazione dei singoli pagamenti con riferimento tanto ai termini soggettivi dei singoli rapporti attivi e passivi, quanto alle diverse cause giustificative degli accrediti e – salvo che per i lavoratori autonomi – dei prelievi (Cass. n. 16896 del 24/07/2014; Cass. n. 15857 del 29/07/2016).

2.2. La CTR non si è attenuta agli anzidetti principi essendosi limitata a recepire gli esiti di un elaborato peritale (riprodotto per autosufficienza dall’Ufficio, quantomeno per le parti rilevanti) redatto in funzione del solo giudizio penale, non solo in termini pedissequi e senza una autonoma valutazione in relazione al complesso degli elementi indiziari in giudizio e senza confrontarsi con il contenuto dell’onere probatorio incombente sul contribuente, ma trascurando di verificare se i movimenti fossero stati correttamente contabilizzati, se il contribuente ne avesse tenuto conto nelle dichiarazioni ovvero se essi fossero estranei ad operazioni imponibili.

3. In accoglimento del ricorso la sentenza va pertanto cassata, con rinvio, anche per le spese, alla CTR competente in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR dell’Umbria in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 13 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2021

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