Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6848 del 08/04/2016


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 6848 Anno 2016
Presidente: DI IASI CAMILLA
Relatore: GRECO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE,

rappresentata

in persona del Direttore pro tarpare,

e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato,

presso la quale è damiciliata in Roma in via dei Portoghesi n.
12;
– riccrrente contro
ERWERONI MMILVA e EMEERCNI LORENA MILVA & C. snc,

rappresentate e

difese dall’avv. Silvia Del Corso ed elettivamente domiciliate in
Roma presso l’avv. Riccardo Carnevali in via degli Scipioni n.
267;
– controrloorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale
della Tbscana n. 39/30/08, depositata il 9 settembre 2008;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 2 aprile 2015 dal Relatore Cons. Antonio Greco;
uditi l’avvocato dello Stato Giancarlo Caselli per la
ricorrente e l’avV. Riccardo Carnevali per le controricorrenti;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Federico Sorrentino, che ha concluso per

fri

Data pubblicazione: 08/04/2016

raccoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione,
affidato ad un motivo, nei confronti della sentenza della
Commissione tributaria regionale della TOscana che, rigettandone
l’appello, nei giudizi introdotti, con distinti ricorsi, da Milva
Mandroni e dalla snc Mandroni Lorena Milva &

C.

con

IRPEF 1998 e per IVA e IRAP 1998, ha ritenuto valida ed efficace
la definizione automatica, ai sensi dell’art. 9 della legge n.
289 del 2002, essendo esclusa l’ammissibilità del beneficio, in
base all’art. 34 della legge di proroga dei termini n. 269 del
2003, solo nel caso in cui gli avvisi di accertamento, ancorché
divenuti definitivi, fossero stati notificati entro il l° gennaio
2003, vale a dire la data di entrata in vigore della legge di
condono del 2002.
contribuenti resistono con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo, denunciando violazione e falsa
applicazione degli artt. 9, comma 9, e 14, lettera a), della
legge n. 289 del 2002, nonché degli artt. 19 e 21 del d.lgs. n.
546 del 1992, l’amministrazione ricorrente assume che gli effetti
del condono tombale non si estendono alle obbligazioni tributarie
oggetto di atti di accertamento notificati il 15 ottobre 2003 non
impugnati nei termini, e come tali definitivi, e censura come
erronea la decisione secondo cui sarebbero travolti gli effetti
degli atti di accertamento notificati nella detta data e divenuti
definitivi per mancata impugnazione entro il 14 dicembre 2003, a
fronte del condono richiesto il 16 aprile 2004_
Il ricorso è fondato, atteso che, se a norma dell’art. 9
della legge 27 dicedbre 2002, n. 289, il condono todbale non è
ammesso qualora “alla data di entrata in vigore della legge”, e
quindi alla data come prorogata, sia stato notificato avviso di
accertamento, a maggior ragione il beneficio non sarà ammesso
qualora l’accertamento sia già definitivo.
In proposito questa Corte, ricapitolando le varie ipotesi,
ha avuto modo di chiarire che la domanda di definizione di cui

2

1′ impugnazione di cartelle di pagamento, rispettivamente per

all’art. 9, commi 1, 14 e 15, della legge 27 diceMbre 2002, n.
289, deve essere proposta, a pena di inammissibilità, per tutti i
periodi di imposta in relazione ai quali i termini per la
presentazione delle relative dichiarazioni sono scaduti e,
pertanto: a) se per nessuna delle annualità è stato effettuato e
notificato accertamento o non ricorrono le altre ipotesi di cui
al coma 15 dell’art. 9 cit., opera il condono automatico; b) se
per qualche annualità è intervenuto accertamento parziale è
periodi di imposta ed il contribuente deve pagare l’intero
importo della pretesa tributaria accertata; c) se per qualche
annualità sussiste accertamento definitivo, vengono fatti salvi i
relativi effetti ed il contribuente è tenuto al pagamento (“lo
stesso va tenuto fermo”); d) se per taluna annualità è stato
effettuato e notificato accertamento o vi è lite pendente o
ricorrono le altre ipotesi di cui al comma 15 dell’art. 9 cit.,
per potersi avvalere del condono per le residue annualità, il
contribuente deve condonare le annnalità accertate; e) per le
annualità accertate e per le liti pendenti è ammissibile solo il
condono ex artt. 15 e 16 della legge n_ 289 del 2002″ (Cass. n.
21120 del 2011).
il ricorso va pertanto accolto, la sentenza impugnata va

cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto,
la causa può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso
introduttivo del contribuente.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si
liquidano come in dispositivo, mentre possono essere compensate
le spese dei gradi di merito, considerata la macchinosità della
disciplina del condono della legge del 2002 con le successive
proroghe.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata
e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo dei
contribuenti.
Condanna i contribuenti al pagamento delle spese del
giudizio, liquidate in euro 1.700 oltre alle spese prenotate a
debito, e dichiara compensate fra le parti le spese per gradi di
merito.

3

preclusa la possibilità di definizione automatica per tutti i

Così deciso in Rema il 2 aprile 2015

Il consigliere estensore

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