Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6847 del 11/03/2020

Cassazione civile sez. trib., 11/03/2020, (ud. 08/01/2020, dep. 11/03/2020), n.6847

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 956-2016 proposto da:

CONSORZIO DI BONIFICA N. 1 TOSCANA NORD, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

presso lo studio dell’Avvocato CARLO BALDASSARRI, che lo rappresenta

e difende assieme all’Avvocato GIUSEPPE CONOSCENTI giusta procura

speciale estesa in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

SEMINARIO VESCOVILE DI PONTREMOLI, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

presso lo studio dell’Avvocato FRANCESCO LUIGI BRASCHI, che lo

rappresenta e difende assieme all’Avvocato MARCELLO MENDOGNI giusta

procura speciale estesa in calce al controricorso

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1005/1/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della TOSCANA, depositata il 3/6/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza

dell’8/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa DELL’ORFANO

ANTONELLA;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza

dell’8/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa DELL’ORFANO

ANTONELLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale STANISLAO

DE MATTEIS che ha concluso per l’accoglimento del secondo, quinto e

sesto motivo del ricorso, l’accoglimento parziale del terzo motivo e

il rigetto del primo e del quarto motivo;

udito per il ricorrente l’Avvocato GIUSEPPE CONOSCENTI e per il

controricorrente l’Avvocato LUIGI FRANCESCO BRASCHI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Consorzio di Bonifica n. 1 Toscana Nord (succeduto all’estinta Unione dei Comuni Montana Lunigiana) propone ricorso, affidato a sei motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Toscana aveva accolto l’appello del Seminario Vescovile di Pontremoli avverso la sentenza n. 78/2/2013 della Commissione Tributaria Provinciale di Massa Carrara in rigetto del ricorso proposto avverso cartella esattoriale con cui era stato richiesto il pagamento del contributo dovuto al Consorzio indicato in epigrafe per l’anno 2008.

Il Seminario resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo di ricorso il Consorzio – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4- denuncia di nullità la sentenza impugnata per vizio motivazionale assoluto (motivazione apparente).

1.2. La doglianza è fondata.

1.3. Va premesso, in diritto, che “la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (cfr. Sez. U, Sentenza n. 22232/2016), e che “la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (cfr. Sez. U, Sentenza n. 8053/2014).

1.4. La motivazione della sentenza impugnata rientra paradigmaticamente nelle gravi anomalie argomentative individuate in detti arresti giurisprudenziali e concretizzando, dunque, un chiaro esempio di “motivazione apparente” ossia del tutto mancante, si pone al di sotto del “minimo costituzionale”.

1.5. La CTR toscana infatti, a fronte delle articolate difese proposte dal Consorzio in primo grado, accolte dai Giudici di prime cure, e ribadite in grado di appello mediante richiesta di conferma della sentenza impugnata (cfr. Cass. nn. 22339/2007, 13423/2004), sostanzialmente riguardanti l’inclusione del fondo nel perimetro di contribuenza, l’approvazione delle delibere relative all’imposizione del contributo consortile, del piano di classifica e del piano annuale di riparto, la sussistenza dei benefici di cui godeva il fondo, anche mediante deposito di perizia tecnica di parte, della mancata applicazione del regime agevolato, richiesto dal Seminario per la natura artistica dell’immobile, in quanto non prevista dalle norme che disciplinano i contributi di bonifica, si è limitata ad affermare, dei tutto genericamente, che “l’ente impositore non…(aveva)… dimostrato la sussistenza di un beneficio per l’immobile di proprietà dell’ente che si trova nell’area urbana e quindi difficilmente può trarre beneficio da attività di bonifica” e che “…inoltre l’immobile presenta(va) i caratteri di appartenenza al patrimonio artistico nazionale e quindi gode(va) della esenzione oggettiva”.

1.6. Tali affermazioni sono all’evidenza apodittiche, assertive, al più rappresentative del convincimento del Giudice tributario di appello, ma non estrinsecano il percorso argomentativo che lo induce a tale convincimento e pertanto nel loro -limitato- ordito realizzano un tipico esempio di “motivazione apparente”, così come denunciato nella censura de qua, in quanto nessuna effettiva risposta alle questioni di merito poste a base della conferma della sentenza di primo grado è contenuta in tali, stringatissime, argomentazioni del giudice tributario di appello, derivandone appunto la “mera apparenza” della motivazione della sua statuizione di conferma della sentenza appellata.

2. La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al primo motivo, assorbiti i rimanenti (relativi a censure di omesso esame di fatto decisivo per il giudizio consistente nella mancata impugnazione delle deliberazioni relative al perimetro di contribuenza, piano di classifica e piano annuale di riparto, di extrapetizione circa la mancata prova del beneficio da parte dell’Ente impositore, violazione di legge circa la corretta ripartizione dell’onere della prova del vantaggio conseguito dal fondo) con rinvio per nuovo esame alla Commissione tributaria regionale della Toscana in diversa composizione, cui resta demandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i rimanenti, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Toscana in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 8 gennaio 2020.

Depositato in cancelleria il 11 marzo 2020

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